Viminale, Consultazioni elettorali e referendarie di domenica 12 giugno 2022. Adempimenti preparatori del procedimento

 
 

Consultazioni elettorali e referendarie di domenica 12 giugno 2022. Il Viminale con la Circolare n. 38 del 27 aprile 2022 chiarisce gli adempimenti preparatori del procedimento elettorale e referendario


Dopo la Circolare n. 37 del 22 aprile (qui mio articolo) il Viminale interviene nuovamente sulle Consultazioni elettorali e referendarie di domenica 12 giugno 2022 chiarendo con la Circolare n. 38 del 27 aprile 2022 gli adempimenti preparatori del procedimento elettorale e referendario di prevalente competenza delle amministrazioni comunali. 

In riferimento al procedimento di “Autenticazione delle firme dei sottoscrittori di liste e candidati” (punto D), che ha causato qualche problema giudiziario a taluni autenticatori delle firme, la Circolare 38/2022 interviene definendo che, ai sensi dell’art. 14, c. l, della Legge 21 marzo 1990, n. 53, convertito dalla Legge 108/2021, sono competenti ad eseguire te autenticazioni delle firme dei sottoscrittori di liste e candidature: i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d’appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia.

Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni: gli avvocati iscritti all’albo che hanno comunicato la propria disponibilità all’ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell’ordine.

Il potere di autenticazione attribuito, dall’art. 14, L. 53/1990, ai consiglieri può essere esercitato, in assenza di espresse disposizioni prectusive, anche dai consiglieri in carica che siano candidati alle prossime elezioni comunali.

I pubblici ufficiali, sempre di cui all’art. 14, possono svolgere te proprie funzioni autenticatorie solo all’interno del territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari e, come riconosciuto dalla giurisprudenza anche per consultazioni elettorali che non si svolgono in tale ambito territoriale.

In particolare, i segretari comunali o i funzionari incaricati dal sindaco svolgono ordinariamente te loro prestazioni all’interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari e ove occorra degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge.
I comuni, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, possono opportunamente autorizzare l’espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali all’esterno della residenza municipale od anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico purché all’interno del territorio comunale.
Nell’espletamento delle suddette funzioni dovrà essere in ogni caso assicurata la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte te forze politiche che intendono partecipare alle competizioni, al fine di garantire il pieno e diffuso esercizio dell’elettorato passivo costituzionalmente tutelato.

Alberto Speciale

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here