Consiglieri comunali, mancata partecipazione alle sedute: la decadenza la decide il Consiglio

 
 

La decadenza dei consiglieri comunali per la mancata partecipazione alle sedute consiliari è un procedimento che ha come fine il sanzionamento di comportamenti negligenti dai quali possano derivare disagi all’attività dell’organo, la cui valutazione è rimessa al consiglio. Il consigliere può giustificare le assenze anche fornendo documenti probatori successivamente alla seduta. Questa, in sintesi, la massima contenuta nel parere reso dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del ministero dell’Interno


Il Parere n.28716 del 17/10/2023 nasce dalla richiesta formulata dal sindaco di un Comune in ordine alla decadenza di un consigliere comunale che è stato presente a solo due sedute consiliari, risultando sempre assente nelle altre quattordici riunioni tenutesi a decorrere dalla sua elezione; specificando che per tre sedute, di cui due consecutive, non ha addotto alcuna giustificazione in merito all’assenza, solo in un’occasione ha comunicato di essere assente per motivi di salute, mentre le ulteriori assenze sono state giustificate per impegni lavorativi. Inoltre, il sindaco ha riferito che il consigliere in questione ha comunicato di essere assente alle sedute in quanto si era trasferito all’estero già da tempo. Stante il quadro sopra rappresentato, il Sindaco chiede se sia legittimo l’avvio del procedimento di decadenza da comunicare al consigliere interessato ai sensi dell’articolo 7 della legge 241/1990, tenuto conto della genericità delle giustificazioni addotte.

Preliminarmente nel parere viene richiamato l’articolo 43, comma 4, del decreto 267/2000 che in ordine alla decadenza per mancata partecipazione alle sedute consiliari demanda allo statuto comunale l’individuazione delle specifiche cause e le relative procedure, «garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative». Dunque, spetta allo statuto dell’ente disciplinare la procedura di verifica della condotta del consigliere comunale nell’ipotesi di una sua reiterata assenza alle sedute. A seguire il parere afferma che nell’esaminare le cause di decadenza, occorre attenersi ai criteri di restrittività ed estremo rigore, criteri doverosi laddove sia in gioco una carica pubblica elettiva.

In tal senso è il Consiglio di Stato che, con sentenza del 20 febbraio 2017, n.743, ha precisato che «le assenze per mancato intervento dei consiglieri alle sedute del consiglio comunale non devono essere giustificate preventivamente di volta in volta; infatti, le giustificazioni possono essere fornite successivamente, anche dopo la notificazione all’interessato della proposta di decadenza, ferma restando l’ampia facoltà di apprezzamento del consiglio comunale in ordine alla fondatezza ed alla rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze. Le assenze danno luogo a revoca quando mostrano un atteggiamento del consigliere di disinteresse agli impegni assunti con l’incarico pubblico elettivo». Inoltre, secondo la giurisprudenza, la decadenza si tradurrebbe in una alterazione della rappresentanza quale emersa dal voto popolare. La decadenza, quindi, sanziona comportamenti negligenti dei consiglieri dai quali possano derivare disagi all’attività dell’organo la cui valutazione, meramente discrezionale e di esclusiva competenza del solo consiglio comunale, costituisce il fondamento giuridico del provvedimento.

Inoltre, in merito all’assenza motivata per questioni di lavoro, il parere richiama la sentenza del TAR Campania n. 5884/2021, il quale nell’esaminare un caso di decadenza, ha rilevato che l’ente, nella proposta di decadenza approvata, ha ritenuto la motivazione addotta dall’interessato non sufficiente per la «genericità delle cause giustificative delle assenze, perché legate ad attività “ordinarie” e non eccezionali di lavoro, rispetto alle quali il TUEL prevede specifici permessi idonei proprio ad assicurare la presenza assidua ai lavori del Consesso ed a garantire, quindi, lo svolgimento del mandato elettorale nel rispetto della fiducia attribuita ad ogni singolo Consigliere dai cittadini». Infatti, gli articoli 79 e 80 del Tuel prevedono per il consigliere lavoratore dipendente il diritto ad assentarsi dal lavoro con permesso retribuito per la partecipazione a ciascuna seduta del consiglio comunale.

Nel caso in esame, conclude il parere, «il procedimento di decadenza del consigliere potrà essere avviato qualora sussistano i presupposti previsti dal quadro normativo e giurisprudenziale richiamato».

Alberto Speciale

 

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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