Viminale: Verona, soppressione Parrocchie di S. Bernardino da Siena e S. Matteo Apostolo

 
 

Con decreti del Ministro dell’interno dell’11 agosto 2022 (G.U.  n. 204 del 1° settembre 2022) vengono soppresse la Parrocchia S. Matteo Apostolo e la Parrocchia di S. Bernardino da Siena, con sede in Verona.

I provvedimenti di soppressione acquistano  efficacia civile dal momento dell’iscrizione degli stessi nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui sono titolari gli Enti soppressi sono devoluti secondo le modalitaà disposte dal provvedimento canonico.

La chiesa di San Bernardino è un luogo di culto cattolico di Verona risalente al XV secolo, parte di un convento francescano costituito, oltre che dal tempio, anche da tre ampi chiostri e vari altri edifici.

Chiesa e convento di S. Bernardino furono edificati ex novo tra il 1452 ed il 1466 per volontà dei veronesi, profondamente colpiti dal fervore delle prediche di frà Bernardino da Siena, proclamato Santo da papa Nicolò V il 24 maggio del 1450. Ideatore, promotore e secondo alcuni anche progettista della nuova fabbrica fu frà Giovanni da Capestrano, amico e confratello di S. Bernardino. Tra il 1486 ed il 1529 furono edificate le cinque cappelle laterali aperte nel fianco orientale dell’aula. Tra il 1494 ed il 1503 fu realizzata e decorata ad affresco da Domenico Morone la libreria Sagramoso (meglio conosciuta come sala Morone). Nel 1810, in seguito alle soppressioni napoleoniche fu sussidiaria della Parrocchia di S. Zeno. Il 1 gennaio del 1957 fu eretta in Parrocchia e affidata “pleno iure” alla Provincia Veneta di S. Antonio di Padova dei Frati Minori (fonte notizia Chiese italiane).

La chiesa è caratterizzata da numerose cappelle riccamente decorate con affreschi e tele di pittori locali quali Francesco Benaglio, il Cavazzola, Nicola Giolfino, Francesco Bonsignori, Domenico Morone, Giovan Francesco Caroto, Antonio Badile, Bernardino India e il più tardo Antonio Balestra. Una di queste, cappella Pellegrini, fu progettata dal noto architetto veronese Michele Sanmicheli, occupa un posto fondamentale nella storia dell’architettura italiana.

Ricordo che nell’ordinamento canonico, la parrocchia è una persona giuridica pubblica non collegiale.
Il can. 515 CIC definisce la parrocchia “una determinata comunità di fedeli costituita
stabilmente, nell’ambito di una chiesa particolare la cui cura pastorale è affidata, sotto l’autorità del Vescovo diocesano, al parroco quale suo proprio pastore. … La parrocchia eretta legittimamente gode di personalità giuridica per il diritto stesso”.

Alla parrocchia, anche dal punto di vista amministrativo, si applicano tutte le norme
dell’ordinamento canonico che regolano le persone giuridiche pubbliche. Queste persone giuridiche agiscono anche nell’ordinamento civile e sono regolate anche da norme del diritto civile: fanno contratti, hanno dipendenti, pagano tasse, amministrano beni, accettano eredità, entrano in rapporto con terzi, sono convenute in giudizio o esercitano l’azione legale.

L’ordinamento civile in genere inquadra le persone giuridiche canoniche in una particolare
casella degli enti non commerciali la casella degli “enti ecclesiastici”.
Questi Enti sono definiti nell’art 16, della legge 222, del 20 maggio 1985. La legge è stata
emanata a seguito degli Accordi di revisione del Concordato del 1984 e detta norme circa gli “Enti e beni ecclesiastici in Italia”. Definisce Enti ecclesiastici: “quelli che hanno finalità di religione e di culto e svolgono attività diretta all’esercizio del culto alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e alla educazione cristiana”.
Le parrocchie nella legge italiana sono divenute enti ecclesiastici con la riforma
dell’Accorto tra Stato e Santa Sede del 1984 (Patti lateranensi).

A norma degli artt. 29 e 30 della legge 222/1985, “Le parrocchie canonicamente esistenti nelle diocesi al 30 settembre 1986, elencate, con la loro denominazione e sede, in uno o più provvedimenti del Vescovo diocesano, hanno ottenuto la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’apposito Decreto del Ministro dell’Interno.
Con l’acquisto da parte delle parrocchie della personalità giuridica civile si sono contestualmente estinti gli enti Chiesa parrocchiale e il patrimonio di ciascuno di essi è stato trasferito di diritto alle parrocchie loro succedute in tutti i rapporti attivi e passivi”.

Invece, “Le parrocchie costituite dopo il 30 settembre 1986 nell’ordinamento canonico, con decreto che il Vescovo diocesano può emettere solo dopo aver sentito il Consiglio presbiterale, possono ottenere il riconoscimento civile alle condizioni previste dagli artt. 1-3 della L. 222/1985 e dagli artt. 2, 4 e 5 del regolamento di esecuzione“.
La domanda per ottenere il riconoscimento civile va presentata alla Prefettura competente per territorio.
Necessitano di riconoscimento civile anche l’eventuale provvedimento vescovile di modifica di denominazione o sede della parrocchia, nonché il provvedimento di estinzione dell’ente.

 

Alberto Speciale

 

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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