Incarichi ai medici con diversa specializzazione da parte delle ASL: il TAR Veneto rimanda alla Corte Costituzionale la L.R. 4/2018

 
 

Il TAR del Veneto trattiene in decisione il ricorso dell’Associazione Sindacale Medici Dirigenti del Veneto (Anaao-Assomed), sollevando, in relazione agli artt. 3, 32, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della Legge regionale del Veneto 28 dicembre 2018, n. 48.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), con l’Ordinanza n. 01324/2020, dichiara rilevante e non manifestamente infondata in riferimento agli articoli 3, 32, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della Legge regionale del Veneto 28 dicembre 2018, n. 48 (recante ”Piano socio-sanitario reginale 2019-2023”), nella parte in cui approva, quale parte integrante della legge medesima, il Piano socio-sanitario 2019-2023 limitatamente alla parte in cui questo prevede cheallo scopo di garantire l’erogazione delle prestazioni di assistenza diretta ai pazienti comprese nei LEA, le aziende sanitarie possono, in via eccezionale, conferire a medici incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo anche per lo svolgimento di funzioni ordinarie” e che “Qualora risulti oggettivamente impossibile il reperimento di medici in possesso della specializzazione richiesta, la selezione potrà essere estesa anche a medici in possesso di diploma di specializzazione in disciplina equipollente o affine. Qualora il reperimento di professionisti risulti infruttuoso anche con l’estensione alle discipline equipollenti o affini, si potrà procedere al reclutamento di medici privi del diploma di specializzazione sulla base di linee di indirizzo regionali che definiscano le modalità di inserimento dei medesimi all’interno delle strutture aziendali e di individuazione degli ambiti di autonomia esercitabili col tutoraggio del personale strutturato. Le Regioni potranno anche organizzare o riconoscere percorsi formativi dedicati all’acquisizione di competenze teorico-pratiche negli ambiti di potenziale impiego di medici privi del diploma di specializzazione.”

I Giudici dispongono la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Tutto nasce dal ricorso depositato in data 13.11.2019 con il quale, l’Associazione Sindacale Medici Dirigenti del Veneto (Anaao-Assomed), un dirigente medico ospedaliero di Pronto Soccorso, un dirigente medico ospedaliero di UOC Medicina Generale e uno specializzando del quinto anno del corso di specializzazione in Medicina Interna, hanno impugnato le deliberazioni di Giunta Regionale del Veneto n. 1035/2019, n. 1224/2019 e n. 1225/2019. Con le predette deliberazioni è stato disposto, rispettivamente: di approvare le disposizioni operative per l’efficientamento del modello organizzativo di Pronto Soccorso (Allegato A) e il programma formativo per l’inserimento di medici privi del diploma di specializzazione nei Dipartimenti di Emergenza (Allegato B); di stabilire che le aziende ed enti del SSR possano inserire, presso i Pronto Soccorso, con contratti di lavoro autonomo i medici non specializzati che abbiano conseguito la certificazione di competenza, secondo l’iter formativo definito nella DGR 1035/2019, previo superamento di idonea procedura comparativa; di approvare l’avvio di un percorso formativo rivolto al personale medico non in possesso del diploma di specializzazione per l’acquisizione di specifiche competenze teorico-pratiche nell’area internistica e di stabilire che le aziende ed enti del SSR possano inserire con contratti di lavoro autonomo i medici non specializzati che abbiano conseguito la certificazione di competenza nell’area internistica al termine del suddetto percorso formativo, previo superamento di idonea procedura comparativa.

Successivamente in attuazione delle DGRV n. 1224/2019 e n. 1225/2019 sono stati pubblicati gli avvisi finalizzati alla raccolta di adesioni ai corsi regionali per il conseguimento delle competenze necessarie all’inserimento nei Pronto Soccorso e nell’Area Internistica, avvisi parimenti impugnati dai ricorrenti.

Le impugnate deliberazioni di Giunta regionale sono incernierate sul Piano Socio Sanitario Regionale 2019 – 2023 (di seguito solo PSSR), approvato con Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48, il quale, dopo aver previsto la possibilità per le aziende sanitarie, in via eccezionale, di conferire a medici incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo anche per lo svolgimento di funzioni ordinarie subordinatamente a specifiche condizioni, stabilisce alcune eccezioni. Nella fattispecie, che, ove sia impossibile il reperimento di medici in possesso della specializzazione richiesta (ovvero in disciplina equipollente o affine), si possa procedere al reclutamento di medici privi del diploma di specializzazione sulla base di linee di indirizzo regionali che definiscano le modalità di inserimento dei medesimi all’interno delle strutture aziendali e di individuazione degli ambiti di autonomia esercitabili con tutoraggio del personale strutturato, prevedendo, altresì, che la Regione possa anche organizzare o riconoscere percorsi formativi dedicati all’acquisizione di competenze teorico-pratiche negli ambiti di potenziale impiego di medici privi del diploma di specializzazione.

Con il ricorso parte ricorrente contesta sostanzialmente la scelta organizzativa operata dalla Regione Veneto di far fronte alla carenza di personale medico specializzato nelle Unità Operative di Pronto Soccorso e nell’Area Internistica mediante il reclutamento di medici non specializzati e non iscritti a scuole di specializzazione, per i quali è previsto un ciclo di formazione teorico/pratico di 400 ore, in sostituzione del canonico percorso di specializzazione universitaria e, dunque, di equiparare un percorso formativo estremamente breve e di scarno contenuto a un percorso istituzionale di ben altro spessore formativo.

Si è costituita in giudizio Regione Veneto che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per la natura non provvedimentale ma legislativa della scelta organizzativa regionale, per carenza di interesse e legittimazione attiva, nonché per divieto di ricorso collettivo, contestando nel merito le censure avversarie in quanto infondate.

Successivamente, in data 29.7.2020, parte ricorrente ha impugnato il Decreto regionale n. 53 del 9.6.2020, avente ad oggetto “Deliberazioni di Giunta regionale n. 1224 e n. 1225 del 14 agosto 2019. Adozione linee indirizzo regionali” e i relativi allegati (Allegato A “Linee guida per l’inserimento dei medici non specialisti nei Dipartimenti di Emergenza dopo il conseguimento dell’idoneità come previsto dalla DGR n. 1224/2019”; Allegato B “Linee guida per l’inserimento dei medici privi di specializzazione all’interno delle strutture aziendali”). Il ricorso per motivi aggiunti lamenta, gli stessi vizi già denunciati nel ricorso introduttivo, che da tale provvedimento emergerebbe un quadro normativo regionale in contrasto con la disciplina normativa statale che consente unicamente ai medici specialisti e specializzandi del quarto e del quinto anno di specializzazione l’accesso in autonomia ai pazienti critici sia dell’area dell’emergenza-urgenza sia dell’area internistica.

Alla Pubblica Udienza dell’11 novembre 2020, la causa è stata trattenuto in decisione in quanto il Collegio ha ritenuto di dover sollevare, in relazione agli artt. 3, 32, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della Legge regionale del Veneto 28 dicembre 2018, n. 48 (recante ”Piano socio-sanitario regionale 2019-2023”), nella parte in cui approva, quale parte integrante della legge medesima, il Piano socio-sanitario 2019-2023 limitatamente alla parte in cui questo prevede che “allo scopo di garantire l’erogazione delle prestazioni di assistenza diretta ai pazienti comprese nei LEA, le aziende sanitarie possono, in via eccezionale, conferire a medici incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo anche per lo svolgimento di funzioni ordinarie” e che “Qualora risulti oggettivamente impossibile il reperimento di medici in possesso della specializzazione richiesta, la selezione potrà essere estesa anche a medici in possesso di diploma di specializzazione in disciplina equipollente o affine. Qualora il reperimento di professionisti risulti infruttuoso anche con l’estensione alle discipline equipollenti o affini, si potrà procedere al reclutamento di medici privi del diploma di specializzazione sulla base di linee di indirizzo regionali che definiscano le modalità di inserimento dei medesimi all’interno delle strutture aziendali e di individuazione degli ambiti di autonomia esercitabili col tutoraggio del personale strutturato. Le Regioni potranno anche organizzare o riconoscere percorsi formativi dedicati all’acquisizione di competenze teorico-pratiche negli ambiti di potenziale impiego di medici privi del diploma di specializzazione.” (Allegato A, pagina 177-178).

Alberto Speciale

 

 

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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