Consiglio di Stato: revoca di autorizzazione coltivazione di una cava, da motivare le ragioni di interesse pubblico

 
 

In tema di revoca di una autorizzazione alla coltivazione di una cava di
ghiaia l’Amministrazione regionale ha il potere di rivalutare l’autorizzazione
alla luce dei fatti sopravvenuti, ma deve esplicitare le ragioni di interesse
pubblico in relazione ai principi di proporzionalità e affidamento del privato,
tenuto conto delle concrete modalità con cui si dispone la revoca.

Leggendo la Sentenza n. 1837 del 14 marzo 2020 della II Sezione del Consiglio di Stato i giudici ritengono che il potere di revoca può essere esercitato – in attuazione del principio di conservazione degli atti – anche con una revoca parziale. L’atto di revoca, anche se per sua natura ampiamente discrezionale, deve dar conto del raffronto con l’interesse privato sotteso all’atto oggetto di revoca.

Il giudice di appello ha, infatti, evidenziato che la revoca si configura come lo strumento dell’autotutela decisoria preordinato alla rimozione di un atto ad efficacia durevole, in esito ad una nuova e diversa valutazione dell’interesse pubblico. I presupposti del valido esercizio del “diritto di recedere unilateralmente da un atto sono definiti con formule lessicali volutamente generiche e consistono nella sopravvenienza di motivi di interesse pubblico, nel mutamento della situazione di fatto, imprevedibile al momento dell’adozione del provvedimento e in una rinnovata e diversa valutazione dell’interesse pubblico originario.

A differenza del potere di annullamento d’ufficio, che postula l’illegittimità dell’atto rimosso d’ufficio, quello di revoca resta, comunque, rimesso a un apprezzamento ampiamente discrezionale dell’Amministrazione procedente.
Peraltro, la revisione dell’assetto di interessi recato dall’atto originario deve essere preceduta da un confronto procedimentale con il destinatario dell’atto che si intende revocare non essendo sufficiente, per legittimare la revoca, un ripensamento tardivo e generico circa la convenienza dell’emanazione dell’atto originario. Inoltre le ragioni addotte a sostegno della revoca devono rivelare la consistenza e l’intensità dell’interesse pubblico che si intende perseguire con il ritiro dell’atto originario mentre, la motivazione della revoca deve esplicitare, non solo i contenuti della nuova valutazione dell’interesse pubblico, ma anche la prevalenza di tale interesse pubblico su quello del privato che aveva ricevuto vantaggi dal provvedimento originario a lui favorevole.

Alberto Speciale

(foto di copertina Cava Ferrazze, Montorio, Verona)

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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