Consiglio di Stato: “Il murale è un intervento edilizio di manutenzione straordinaria”

 
 

Il Consiglio di Stato nella Sentenza n. 1289 del 7 febbraio 2023 interviene sulla qualificazione di un murales definendolo come “intervento edilizio di manutenzione straordinaria”


La realizzazione di un dipinto murale, che vengono realizzati per scopi celebrativi o artistici sulle facciate di edifici pubblici e privati, a carattere decorativo determina la trasformazione della facciata dell’edificio e, come tale, non può essere qualificata come intervento di manutenzione ordinaria ma va qualificata come intervento di manutenzione straordinaria. Essa comporta infatti una irreversibile trasformazione, anche solo visiva, del territorio, in quanto destinata a permanere nel tempo secondo la volontà del realizzatore o del proprietario dell’immobile, il quale deciderà se rimuoverla e quando rimuoverla. Pertanto, la realizzazione di un murale non può essere realizzato a mezzo di semplice segnalazione (Cila) ma necessita del rilascio di un titolo edilizio.

Più precisamente il Colleio si è espresso con queste parole: «Sotto il profilo fenomenologico, la realizzazione di un’opera edilizia, nella quale (…), rientra a pieno titolo un dipinto murale (qualsiasi sia la rappresentazione figurativa che reca), è destinata a permanere nel tempo secondo la volontà del realizzatore o del proprietario dell’immobile, il quale deciderà se rimuoverla e quando rimuoverla, pur sempre chiedendo preventivamente il rilascio del titolo abilitativo necessario alla trasformazione (anche solo visiva) del territorio, sia per la realizzazione che per la rimozione dell’opera stessa. Ne consegue che la realizzazione di un dipinto murale a carattere decorativo assume le medesime caratteristiche della realizzazione di un intervento edilizio, diversificandosene, semmai, in ragione della complessità dell’eventuale rimozione, ma tale aspetto materiale non incide sulla qualificazione giuridica dell’opera come “irreversibile”, in quanto la “reversibilità” dell’opera non assume rilievo obiettivo ma soggettivo, essendo condizionata (per come già sopra detto) dalla volontà del soggetto realizzatore o del proprietario dell’edificio sul quale è stata eseguita».

Questa, in sintesi, l’analisi compiuta dal Consiglio di Stato che a portato a respingere l’appello di un condominio di Napoli, dopo che anche il TAR della Campania aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza comunale di rimessa in pristino della facciata di un palazzo sul quale era stato realizzato un ampio murale (6mtx6mt), realizzato nel 2020 nei quartieri spagnoli per ricordare U.R., un ragazzo morto all’età di 15 anni mentre tentava di rapinare un carabiniere fuori servizio. Il condominio sul quale è stato realizzato il murale ha intrapreso una procedimento giudiziario per sostenere la legittimità del dipinto, riconosciuta peraltro dalla Soprintendenza, che ha attestato l’assenza di interesse storico, artistico e paesaggistico del fabbricato, sia pure ubicato nel centro storico di Napoli.

Di diverso avviso il Consiglio di Stato che, in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, lo ha respinto.

Il Comune di Verona nel 2018 si è dotato di un apposito Regolamento per la destinazione di spazi urbani ad opere di street art.

Alberto Speciale

(Foto di copertina: CabinART con ASM a Verona, immagini di repertorio)

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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