Affidamento servizi legali: parere del Consiglio di Stato sulle Linee guida ANAC

 
 

Il dibattito sugli incarichi legali nelle pubbliche amministrazioni è tra i più controversi, e registra ora un’importante presa di posizione attraverso il parere del Consiglio di Stato n. 2017/2018, reso il 3 agosto, al quale sia l’ANAC che la Corte dei Conti dovranno conformarsi.

Ricordiamo che l’ANAC, nell’ambito della propria attività istituzionale, aveva ricevuto diverse richieste di chiarimento in ordine alle procedure da seguire per l’affidamento dei servizi legali alla luce della nuova disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 50/2016 ed aveva ritenuto necessario elaborare un atto di regolazione ai sensi dell’art. 213, comma 2, del Codice, finalizzato a fornire indicazioni alle stazioni appaltanti sulle modalità di affidamento di tali servizi. Si tratta, dunque, di linee guida non vincolanti che, alla luce dei criteri generali già definiti dal Consiglio di Stato (Parere n.855/2016), hanno natura di provvedimenti amministrativi.

Nel Parere, che arriva ad un anno esatto dalla richiesta dell’ANAC del 3/8/2017, si rileva l’opportunità che le amministrazioni che intendano ricorrere al contratto di appalto dei servizi legali, procedano all’affidamento dell’intero contenzioso di loro interesse:

  • per una durata predeterminata (ad esempio, triennale);
  • a professionisti che, nelle forme attualmente consentite dall’ordinamento (ad esempio, professionisti associati), siano in grado di assicurare, per le plurime competenze di cui dispongono, una complessiva attività di consulenza legale.

Inoltre tra le tante indicazioni del Consiglio di Stato segnaliamo quelle relative a:

  • servizi legali affidabili dalle amministrazioni con appalto di servizi se relativi ad attività non quantificabili nella loro consistenza, ma riferibili a prestazioni continuative e “seriali”;
  • ricorso ai contratti d’opera professionali, ma con scelta da elenchi aperti e pubblici, con criteri di selezione per l’iscrizione;
  • limitato il ricorso all’affidamento diretto dell’incarico professionale.

Con particolare riferimento alle procedure di affidamento dei servizi legali, il Consiglio ha evidenziato come l’indicazione contenuta nelle linee guida ANAC alle stazioni appaltanti sia quella di predisporre un elenco ristretto di professionisti dal quale attingere al momento del conferimento dell’incarico, eventualmente suddivisi per settore di competenza e costituiti dall’amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta, resa pubblica mediante il sito istituzionale.

Inoltre, i criteri di selezione devono essere imperniati sulla valutazione del curriculum professionale, valorizzando l’esperienza e la competenza tecnica, nonché la pregressa proficua collaborazione con la stessa stazione appaltante in relazione alla medesima questione.
Si riducono gli spazi per una comparazione di tipo economico, configurabile solo in caso di sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali. Resta fermo peraltro l’obbligo in capo al responsabile del procedimento di verificare attentamente la congruità della spesa necessaria per il ricorso al legale esterno, come ribadito a più riprese dalla magistratura contabile (Corte dei Conti, sezione per l’Emilia Romagna, delibera n. 35/2018).

I giudici amministrativi precisano che anche se l’amministrazione ha proceduto all’appalto o all’istituzione dell’elenco, potrà avvalersi dell’affidamento diretto giustificato e ben motivato non tanto da ragioni di urgenza, quanto per la particolarità della questione collegata alla natura della controversia.

Secondo i giudici amministrativi, in definitiva, il criterio dell’estrazione a sorte “non può, all’evidenza, trovare spazio alcuno” e ne viene auspicata l’eliminazione.

Il criterio della competenza e quello della rotazione, si precisa, quindi, nel parere, possono essere coniugati solo in presenza di incarichi di minore rilevanza, anche per la loro eventualità serialità.

Con riferimento, invece, all’affidamento diretto dell’incarico, il Consiglio di Stato ha puntualizzato come non tutta la casistica indicata nelle linee guida sia condivisibile “perché non vale a giustificare una modalità di affidamento degli incarichi speciale e derogatoria rispetto alle indicazioni codicistiche”. A tal riguardo, viene quindi precisato come “la particolarità che possa giustificare l’affidamento diretto deve essere diversa e strettamente collegata alla natura della controversia.

Non resta che attendere le definitive linee guida dell’ANAC adottando, nel contempo, i regolamenti vigenti e il buon senso nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

Auspichiamo nel frattempo che i servizi legali dell’Avvocatura Civica del Comune di Verona non vengano affidati sempre agli stessi professionisti come sino ad oggi avvenuto (vedere qui elenco anni 2014-2018 e anni 2009-2013).

Allberto Speciale

 

 

 

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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