Corte dei Conti: è possibile l’utilizzo negli Enti Locali di volontari assicurati

 
 

Nonostante il diniego di molte Corti dei Conti territoriali, la Sezione delle Autonomie, con la Deliberazione n. 26/2017, apre all’utilizzazione dei volontari, anche individuali, da parte degli Enti Locali, prospettando le condizioni per un loro corretto impiego subordinato alle seguenti condizioni:

stipula di contratti di assicurazione per infortunio, malattia e responsabilità civile verso terzi;
• obbligatoria preventiva regolamentazione da parte dell’ente locale della modalità di intervento di sussidiarietà orizzontale;
• piena libertà di scelta e di collaborazione da parte dei volontari;
• imprescindibile gratuità delle attività espletate;
• assenza di qualunque vincolo di subordinazione e salvaguardia della loro incolumità.

I giudici contabili di Controllo hanno sempre confermato nelle sentenze la loro posizione restrittiva all’utilizzazione in via diretta dei volontari da parte degli Enti Locali. In particolare è stato rilevato come nella normativa vigente non ci fossero ipotesi che permettessero l’utilizzazione diretta da parte degli Enti Locali delle attività di volontariato, tanto che il legislatore ha demandato il compito alle organizzazioni di volontariato, cui spettano gli oneri per assicurare i propri aderenti contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi, con possibilità di riaddebitare gli oneri alle amministrazioni pubbliche beneficiarie. La restrizione non è mutata dopo l’introduzione della Riforma del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).

Nella Sentenza il Collegio contabile della Sezione Autonomie premette preliminarmente “come lo svolgimento delle attività di volontariato sono tali se prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, in altri termini il volontario deve potersi sentire sempre libero di recedere dalla propria scelta, revocando in qualsiasi momento la disponibilità dimostrata, senza condizioni o penali, poiché la sua prestazione lavorativa, in quanto caratterizzata dall’elemento della spontaneità e dallo spirito di solidarietà, risponde esclusivamente a un vincolo morale (caritativo o filantropico, ideale o religioso). È da considerarsi, pertanto, fuori dal perimetro delle attività di volontariato qualsiasi attività prestata che dissimuli l’esistenza di un vincolo di subordinazione, inteso come assoggettamento del volontario a un penetrante potere direttivo, disciplinare e di controllo dell’ente in ordine alle modalità e ai tempi della prestazione, o che, comunque, risultano intrinsecamente caratterizzate dall’onerosità della prestazione, tipica della causa di scambio tra lavoro e retribuzione o della causa associativa.”

Partendo da tale premessa la Corte non condivide l’interpretazione restrittiva, sin qui consolidata da altre Corte dei Conti, secondo cui non possano aver luogo rapporti diretti con l’Ente Locale, in quanto non è stato adeguatamente considerato l’articolo 118 della Costituzione, il quale “valorizza tutte quelle attività esercitate a beneficio della comunità in quanto espressione dell’autonoma iniziativa dei cittadini, la quale si traduce in esperienze sociali di collaborazione improntate al principio di sussidiarietà orizzontale”. Ciò porta a ritenere, secondo i Giudici, che la funzione di stimolo e promozione della cittadinanza attiva, il cui valore sociale trova riconoscimento anche per le attività dei singoli volontari, può essere esercitata dai Comuni con modalità di collaborazione che trovino diretto fondamento nell’autonomia regolamentare concessa dall’articolo 117, comma 6 della Costituzione.

Da ciò ne discende che non possono sussistere preclusioni di principio a che singoli volontari scelgano di porre “il proprio tempo e le proprie capacità” al servizio di un Ente Locale, capace di indirizzare in modo più proficuo la loro attività alla realizzazione di precisi obiettivi di solidarietà sociale.

E’ una buona notizia quella affermata dalla Sentenza 27/2017 in quanto ammette (finalmente !) la partecipazione dei cittadini anche in forma individuale, rimandando ai Comuni la regolamentazione delle attività, mediante l’istituzione di un apposito registro dei volontari che farà fede ai fini della individuazione dei soggetti aventi diritto alla copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell’attività, con oneri a carico dell’Ente Locale in quanto beneficiario finale delle attività dei singoli volontari dallo stesso coordinate.

La città Verona ha certamente bisogno di una Amministrazione attenta e presente nelle molteplici sinapsi socio-territoriali ma i cittadini di Verona, che lo vorranno, potranno ora essere autentici attori legittimati ad affiancarsi al Comune nelle azioni di salvaguardia e difesa del bene comune. Ognuno è chiamato a fare la propria parte, basta scuse.

Alberto Speciale

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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