Riforma Terzo Settore: in G.U. il decreto correttivo con le novità

 
 

È stato pubblicato lunedì 10 settembre, in Gazzetta Ufficiale il testo del decreto “correttivo” del codice del Terzo settore (qui allegato) ed è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il correttivo ha apportato modifiche prettamente formali, senza stravolgimenti rispetto al precedente testo normativo approvato dal precedente Consiglio dei Ministri il 21 marzo 2018, ed integrazioni sostanziali di una certa importanza.

Riportiamo ed esaminiamo di seguito “in pillole” quelle principali:

  • Risulta parzialmente modificata la definizione di ente del terzo settore di cui all’art. 4, comma 1, del Codice, poiché dopo le parole “mediante lo svolgimento” sono state aggiunte le parole “in via esclusiva o principale”. Si tratta, tuttavia, di una modifica a carattere puramente “letterale” e dunque priva di rilevanza sostanziale. Il legislatore ha voluto fugare ogni dubbio sul fatto che, se da un lato l’esercizio di attività di interesse generale sicuramente connota gli enti del terzo settore, dall’altro lato, però, tale esercizio non necessariamente deve essere esclusivo, ma potrebbe anche essere soltanto “principale”. Gli enti del terzo settore, pertanto, sono autorizzati a svolgere (se anche il loro statuto lo consente) attività “diverse” da quelle di interesse generale, seppur nei limiti della “secondarietà” e “strumentalità” di cui è parola nell’art. 6 del Codice (e su cui si attende un decreto ministeriale che a questi qualificativi dovrà attribuire un contenuto più specifico).
  • Proprio all’elenco di attività di interesse generale, contenuto nell’art. 5, comma 1, del Codice, si riferisce il secondo intervento correttivo. La tutela degli animali e la prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281” viene infatti inserita inclusa tra le attività di interesse generale esercitabili da un ente del terzo settore. Il legislatore non aggiunge un’ulteriore voce alle 26 già presenti, bensì inserisce questa attività di interesse generale nell’ambito della lettera e) dell’elenco di attività di interesse generale, dedicata alla tutela dell’ambiente.
  • Varie le modifiche riguardano l’articolo 13 del Codice, che prevede e disciplina gli obblighi di bilancio in capo agli enti del terzo settore. Si tratta di modifiche volte a restituire maggiore certezza agli operatori del terzo settore la natura ed il contenuto dei loro obblighi di rendicontazione. Innanzitutto, al comma 1 dell’articolo in questione la parola “finanziario” è sostituita dalla parola “gestionale”, quasi a correggere un refuso presente nel Codice. Soppressa è poi al comma 2 – che regola il bilancio degli enti del terzo settore con entrate inferiori a 220.000 euro – la parola “finanziario”. È dunque il più semplice “rendiconto per cassa” che gli enti del terzo settore di dimensioni minori potranno redigere per soddisfare i loro obblighi di rendicontazione economica. Riformulato è infine il comma 6 dell’articolo 13, là dove indica il luogo nel quale gli amministratori devono documentare il carattere secondario e strumentale delle attività “diverse” di cui all’articolo 6. A seconda dei casi, e dunque della forma del bilancio di esercizio redatto dall’ente del terzo settore, tale luogo è la relazione di missione (nel caso di bilancio redatto ai sensi del comma 1 dell’articolo 13), l’annotazione in calce al rendiconto per cassa (nel caso di bilancio redatto ai sensi del comma 2 dell’articolo 13) o la nota integrativa al bilancio (nel caso di bilancio redatto ai sensi del comma 5 dell’articolo 13, che è il bilancio in forma societaria cui sono tenuti gli enti del terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale).
  • Al comma 5 dell’articolo 17 viene inserita una deroga. La regola per cui una persona non può essere contemporaneamente volontario e lavoratore retribuito nell’ambito del medesimo ente è derogata con riguardo agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all’articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di cui all’articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di Trento. Questa deroga apre forse una breccia nel principio di cui all’articolo 17, comma 5, e potrebbe condurre ad un suo ripensamento.
  • Sempre all’articolo 17 è stato inserito il comma 6-bis  che così recita: “I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del Terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale”. Viene pertanto resuscitato quanto presente nella legislazione previgente alla riforma considerato che il diritto di cui in trattazione non dipende dalla disposizione normativa così come oggi introdotta dal “correttivo”, bensì, pur sempre, dai contratti o accordi collettivi che le forme di flessibilità o turnazioni prevedano.
  • Enorme rilevanza, colmando una mancanza del testo vigente, assume il comma 1-bis, inserito nell’articolo 22 sull’acquisto della personalità giuridica da parte di associazioni e fondazioni del terzo settore. L’articolo 22 prevede una procedura particolare, semplificata e rapida (rispetto a quella ordinaria di cui al D.P.R. 361/2000), mediante la quale gli enti del terzo settore possono divenire persone giuridiche ed ottenere così il beneficio della responsabilità limitata di cui all’articolo 22, comma 7, del Codice. Tale procedura prevede l’intervento del notaio (per la redazione dell’atto costitutivo, il controllo di legalità dello statuto e l’iscrizione dell’ente nel registro unico nazionale del terzo settore) e la sussistenza di un patrimonio minimo di 15.000 euro (per le associazioni) e di 30.000 euro (per le fondazioni). Il nuovo comma 1-bis consente anche agli enti con personalità giuridica (già ottenuta ai sensi del D.P.R. 361/2000) di iscriversi al Registro Unico mediante la procedura di cui all’art. 22. In tal modo, si sospende l’efficacia della loro iscrizione presso i registri delle persone giuridiche di prefetture e regioni, con la conseguenza che l’unica autorità di loro riferimento diviene quella che tiene il registro unico nazionale del terzo settore. A quest’ultima, non alle prefetture, andranno ad esempio notificate le modifiche statutarie ai fini della loro approvazione. L’efficacia dell’iscrizione presso i registri delle persone giuridiche riprenderà vigore nel caso di cancellazione (per qualsiasi ragione) dell’ente dal registro unico nazionale del terzo settore.
  • All’articolo 30, comma 6, del Codice, sull’organo di controllo interno, si apporta una modifica diretta, anche in questo caso, a rendere più chiara una formulazione originaria non troppo felice. Più precisamente, si dispone adesso che l’organo di controllo di cui all’articolo 30 “può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro”. Gli enti del terzo settore sono soggetti alla revisione legale dei conti in presenza delle condizioni stabilite dall’articolo 31 e la stessa è effettuata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti negli appositi registri. Tuttavia, nel caso in cui l’ente del terzo settore abbia nominato (o debba nominare) un organo di controllo interno, potrebbe decidere di affidare a quest’ultimo organo anche la revisione legale (quando essa è obbligatoria ai sensi dell’articolo 31 del Codice), evitando così di attribuire il relativo incarico ad un revisore legale esterno. La legge richiede, però, che in tal caso l’organo di controllo interno sia interamente composto da revisori legali iscritti negli appositi registri. Impreciso appare tuttavia il “correttivo” là dove fa riferimento al solo comma 1 dell’articolo 31, perché in realtà la nomina di un revisore legale è obbligatoria anche ai sensi del comma 3. Ciò potrebbe dar luogo ad una questione interpretativa che il buon senso dovrebbe sciogliere nella direzione per cui l’eventuale allocazione all’organo di controllo interno della funzione di revisione legale è consentita anche qualora la revisione legale sia obbligatoria ai soli sensi dell’articolo 31, comma 3 (cioè nel caso di costituzione di patrimoni destinati).
  • Alcune novità afferiscono alla disciplina particolare di organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale. Sono stati innanzitutto modificati gli articoli 32, comma 1, e 35, comma 1, del Codice, per tenere conto della specificità delle OdV e delle APS di secondo livello (totalmente trascurate dalla legislazione preesistente alla riforma). Queste ultime, infatti, non essendo organizzazioni di individui bensì di enti (rispettivamente, di OdV e di APS), non potrebbero avere associati volontari mediante i quali svolgere la propria attività. Correttamente si stabilisce pertanto adesso, con il “correttivo”, che la dimensione volontaria dell’azione di OdV ed APS di secondo (o ulteriore) livello si ottiene e realizza allorché questi enti si avvalgano dell’attività di volontariato delle persone associate alle ODV o APS di primo livello ad esse aderenti. Un numero minimo di associati caratterizza normativamente sia OdV che APS (7 persone fisiche in ODV e APS di primo livello; 3 persone fisiche in OdV e APS di secondo livello). I nuovi commi 1-bis degli articoli 32 e 35 regolano adesso l’ipotesi in cui, successivamente alla sua costituzione (in assenza del numero minimo, infatti, l’ente non potrebbe neanche costituirsi come OdV o APS), questo numero minimo venga meno, prevedendo che esso debba essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale invano, l’ente è cancellato dal registro unico nazionale del terzo settore qualora non formuli richiesta di iscrizione in un’altra sezione del medesimo (una sezione, evidentemente, corrispondente ad una tipologia di ente del terzo settore per la quale non sia richiesto un numero minimo di associati).
  • Alcune modifiche puramente formali riguardano la disciplina particolare degli enti filantropici. L’articolo 38, comma 2, è stato infatti opportunamente allineato alla definizione che di tali enti offre il precedente articolo 37, comma 1. Risulta conseguentemente confermato che gli enti filantropici possono sostenere non soltanto altri enti del terzo settore, ma più in generale persone svantaggiate ed attività di interesse generale, anche se non svolte da enti del terzo settore.
  • Infine una novità concernente il sistema di controllo dei centri di servizio per il volontariato. Esso si articola non più regionalmente (come in passato), bensì in ambiti territoriali individuati dall’articolo 65. Ebbene, uno di questi ambiti, l’ambito 4 (Veneto e Friuli Venezia Giulia), è stato suddiviso dal “correttivo” in due ambiti, sicché oggi figurano in totale 15 ambiti territoriali, tra cui quelli del Veneto e del Friuli Venezia Giulia come ambiti separati (quest’ultimo andrà a costituire il 15° ambito).

Il 27 settembre a Verona il professor Antonio Fici, consulente del Ministero del lavoro per la riforma del Terzo settore e curatore del volume “La riforma del terzo settore e dell’impresa sociale. Una introduzione”,  terrà un workshop gratuito sui decreti correttivi una ghiotta occasione per le associazioni del territorio per sciogliere gli ultimi dubbi e progettare le attività da intraprendere.

Alberto Speciale

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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