Regolamento Edilizio Unico: adottato in poche Regioni ad un anno dal debutto. Il Veneto dal 25 maggio

 
 

Pubblicate le Linee guida e suggerimenti operativi rivolti ai Comuni della Regione Veneto per l’adeguamento al Regolamento Edilizio-Tipo (RET), di cui all’Intesa sancita in sede di Conferenza Governo-Regioni e Comuni il 20 ottobre 2016.

A un anno di distanza dal termine, sono solo undici, alla data in cui scriviamo, le Regioni che hanno recepito il Eegolamento Edilizio Tipo (RET). Da ultimo la Regione Veneto con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 669 del 15 maggio 2018 (pubblicato sul BUR n.51 del 25/05/2018) ha approvato il testo con le linee guida.

In data 20 ottobre 2016 è stata sancita, in sede di Conferenza Unificata Governo Regioni ed Autonomie Locali, l’intesa riguardante l’adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET) di cui all’articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Il RET risulta composto dallo “schema di Regolamento Edilizio Tipo”, dalle “Definizioni Uniformi” e dalla “Raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia”.

Ricordiamo che entro il 18 aprile 2017 le Autonomie avrebbero dovuto recepire il testo dello schema di Regolamento Edilizio Unico (REU) adottato nella seduta del 20 ottobre 2016 della Conferenza unificata Stato-Regioni-Enti locali. Solo Puglia, Liguria e Lazio hanno rispettato la scadenza. La Regione Veneto lo ha recepito il 22 novembre 2017 con la DGR n. 1896 stabilendo il termine entro il quale i Comuni dovranno adeguare i propri regolamenti edilizi in centottanta giorni decorrenti dalla data di approvazione del provvedimento regionale di recepimento, ovvero entro il 21 maggio 2018.

Anche senza fornire ai Comuni indicazioni precise sulle norme regionali da applicare, l’approvazione puntuale avrebbe se non altro anticipato il momento in cui i singoli Comuni avrebbero dovuto iniziare ad applicare le stesse 42 definizioni dei parametri edilizi, relativi alle superfici, alle altezze e alle altre caratteristiche degli edifici.

L’allegato contenente le descrizioni dei parametri edilizi è quello che più ha calamitato l’interesse delle altre Regioni che hanno recepito il regolamento tipo. Con l’eccezione del Veneto e del Lazio, che hanno riprodotto l’allegato al testo dell’intesa, le altre cinque sono intervenute sulle definizioni soprattutto con l’obiettivo di agevolare il lavoro dei tecnici comunali chiamati ad adeguare i regolamenti vigenti o ad applicarle in quelli nuovi. Piemonte, Liguria, Puglia, Marche ed Emilia Romagna forniscono tutte specificazioni tecniche dei singoli parametri, e alcune hanno individuato anche quelli che hanno rilevanza urbanistica e che perciò possono incidere anche su volumi e superfici previsti nei piani regolatori. L’intesa stabilisce che il recepimento del regolamento edilizio tipo deve lasciare invariate le previsioni dei piani vigenti (cd principio di “invarianza urbanistica”).

All’appello mancano le Regioni a statuto speciale, le province autonome di Bolzano e Trento (alle quale l’intesa concede di adottare il regolamento compatibilmente con i propri Statuti), ma anche Lombardia, Toscana, Umbria, Molise e Basilicata.

L’intesa del 2016 non prevede sanzioni né l’attivazione di un potere sostitutivo nei confronti delle Regioni ritardatarie, anche qualora continuassero a non recepire lo schema tipo. Naturalmente nelle Regioni inadempienti i Comuni non possono adeguare i regolamenti al modello regionale. I Comuni possono, però, “comunque provvedere all’adozione dello schema di regolamento edilizio tipo e relativi allegati” (articolo 2 dell’intesa). Il che lascia, in sostanza, liberi i Comuni delle Regioni ancora inadempienti di darsi una propria, autonoma, disciplina edilizia.

L’Assessore della Regione Veneto al Territorio, Cultura e Sicurezza con nota del 21 marzo 2018, ha fornito le indicazioni ai Comuni, sul percorso di recepimento del RET e sulla redazione delle Linee guida in oggetto. Inoltre con tale nota  sono stati altresì approntati i necessari contributi affinché i Comuni veneti siano il più possibile sollevati dagli oneri amministrativi e procedurali discendenti dall’obbligo di adeguamento.

A seguito di tale lavoro, in collaborazione con ANCI Veneto, sono state predisposte delle “Linee guida e suggerimenti operativi” (Allegato A) che contengono una proposta di contenuti del regolamento edilizio comunale, ovviamente adeguato al RET, che i Comuni potranno utilizzare per l’adeguamento del proprio regolamento edilizio, in misura totale o parziale, od eventualmente modificare ed integrare. Tali sussidi operativi potranno quindi essere considerati da parte dei Comuni quale una bozza di regolamento edilizio dalla quale si riterranno liberi di attingere i contenuti ritenuti più opportuni, facendo naturalmente salvi gli elementi cogenti dell’Intesa, ovvero lo schema (indice), le “Definizioni Uniformi” e l’elenco delle disposizioni nazionali e regionali incidenti in materia.

In ossequio al citato principio di “invarianza urbanistica” anche una volta adeguati i regolamenti edilizi comunali al RET, le definizioni uniformi aventi incidenza sulle previsioni dimensionali potranno esplicare la loro capacità conformativa solo a seguito della successiva approvazione di strumenti urbanistici redatti in funzione di tali definizioni, al fine di evitare che i Comuni dovessero attivare appositi procedimenti di variante dei loro vigenti strumenti urbanistici, il Legislatore regionale ha ritenuto opportuno disciplinare tale fattispecie coordinandola con quella concernente la variante urbanistica finalizzata all’adeguamento ai contenuti della deliberazione regionale di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) della legge regionale n. 14/2017, sulla quantità massima di consumo di suolo ammesso.

A tal fine, l’articolo 19 della Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 15 “Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018”, ha inserito nella Legge Regionale n. 11/2004 l’articolo 48-ter che consente ai Comuni di redigere un’unica variante al proprio strumento urbanistico sia per le finalità di cui all’art. 13, comma 10 della citata legge regionale n.14/2017, che per adeguarlo alle “Definizioni Uniformi” aventi incidenza sulle previsioni dimensionali individuate nell’Allegato B del presente provvedimento.

Le modifiche al regolamento edilizio comunale successive al suddetto adeguamento saranno effettuate ai sensi dell’articolo 2, comma 4 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e dell’articolo 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Va ricordato che le “Definizioni Uniformi” aventi incidenza sulle previsioni dimensionali non potranno incidere sugli strumenti urbanistici, né generali, né attuativi, che siano stati approvati anteriormente all’adeguamento del regolamento edilizio al RET.

L’attuale Regolamento Edilizio del Comune di Verona è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 16/03/2012.

Alberto Speciale

 

  • Allegati “A” e “B”

669_AllegatoA_370300.pdf
669_AllegatoB_370300.pdf

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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