Regione Veneto: Il Presidente Zaia “ordina” ai medici di base l’esecuzione dei test rapidi agli assistiti

Foto Claudio Furlan - LaPresse 10 Marzo 2020 Brescia (Italia) News Tende e strutture di emergenza degli Spedali Civili di Brescia per l emergenza coronavirus Photo Claudio Furlan/Lapresse 10 March 2020 Brescia (Italy) Tents and emergency structures of the Civil Hospitals of Brescia for the coronavirus emergency
 
 

Con l’Ordinanza n 148 del 31 ottobre 2020 (BUR n. 163 del 31.10.2020) il Presidente della Giunta regionale Luca Zaia obbliga tutti i 3150 medici di base della Regione Veneto all’effettuazione dei test rapidi ai propri assistiti.


Tra le motivazioni alla base del provvedimento “muscolare” vi è la criticità rilevata causata dallo straordinario carico di lavoro, della tempestività dell’adozione della disposizione della quarantena da parte dei SISP delle Aziende sanitarie ai sensi dell’art. 1, comma 6, D.L. 33/20.

Il Presidente Zaia precisa nel’Ordinanza che il “Protocollo d’intesa”, approvato in sede di comitato regionale della medicina generale in data 30 ottobre 2020, in attuazione dell’accordo nazionale del 28 ottobre, prevede, tra l’altro, che all’art. 3, che “Per evitare che l’attività di indagine epidemiologica con il tracciamento dei contatti (contact tracing) e l’accertamento diagnostico per l’identificazione rapida dei focolai, l’isolamento dei casi e l’applicazione delle misure di quarantena gravino esclusivamente sui Dipartimenti di Sanità Pubblica è disposto il coinvolgimento dei medici di medicina generale per il rafforzamento del servizio esclusivamente per l’effettuazione dei tamponi antigenici rapidi o di altro test di sovrapponibile capacità diagnostica, sulla base delle autorizzazioni delle competenti autorità sanitarie che si rendesse disponibile dall’Azienda/Agenzia”.

Al fine di di recepire integralmente quale contenuto dell’Ordinanza 148/2020 le disposizioni contenute nel protocollo regionale quali misure finalizzate alla prevenzione del contagio il Presidente della Giunta Regionale del Veneto, ordina:

  1. I medici di medicina generale operanti in Regione del Veneto applicano obbligatoriamente le disposizioni, ad essi relative, del protocollo approvato dal Comitato regionale della medicina generale in data 30.10.2020 e riprodotto nell’Allegato 1 della presente ordinanza.
  2. Le Aziende Ulss applicano obbligatoriamente, per quanto di competenza, il suddetto protocollo.
  1. La disposizione della misura della quarantena prevista dai primi due interlinea del punto 2) del protocollo di cui all’allegato 1) per il caso di esito positivo del tampone rapido sostituisce la disposizione del SISP-Servizio di igiene e sanità pubblica e vale agli effetti, tra l’altro, sanzionatori, della previsione di cui all’art. 1, comma 6 e 7 del decreto legge 33 del 2020, nonché agli effetti del regime lavorativo.
  1. Il rispetto da parte dei medici di medicina generale delle disposizioni ad essi relative del protocollo di cui all’allegato 1) costituisce condizione per l’accesso e il mantenimento della convenzione ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all’art. 13 bis, comma 6, del vigente Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni. I Direttori Generali delle Aziende Ulss competenti in relazione al singolo medico di medicina generale sono responsabili della vigilanza sul rispetto del protocollo e, in caso di inadempimento, adottano le misure attuative del disposto dell’art. 13 bis dell’Accordo Collettivo nazionale suddetto.

La presente ordinanza ha effetto dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ovvero da oggi 31 ottobre, fino al 24 novembre 2020 e le disposizioni potranno essere modificate e revocate integralmente a fronte di mutamenti epidemiologici e normativi.

La violazione delle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 (da euro 400 a euro 3.000) e dall’art. 2 del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, oltre a quelle previste dalle ordinanze prorogate.

Dalla propria pagina FB il Presidente Zaia ha dichiarato poco fa relativamente all’Ordinanza firmata: « (…) Chi si esime verrà sanzionato. Daremo a tutti i tamponi rapidi, i dispositivi di protezione per poter intervenire sui loro assistiti che hanno sintomi o la necessità di fare un tampone. Il medico di base diventa ufficiale di sanità pubblica, per cui potrà decidere la misura della quarantena (che varrà anche per l’Inps) e di fare il tracciamento delle persone che sono state a contatto con il suo assistito. Se queste sono già in carico ad altri medici, dovrà informare i colleghi. I test, si tratta di tamponi rapidi, potranno essere fatti a domicilio degli assistiti, o in ambulatorio; se questo risulta poco praticabile, il medico potrà servirsi di spazi concessi dal Comune o dal distretto sanitario. Sarà la Regione Veneto a fornire i tamponi: per ora è stato calcolato un numero di 180-200mila la settimana. La misura non riguarderà i casi di screening nelle scuole, negli ospedali e nelle case di riposo. (…).».

Speciale Alberto

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

1 COMMENTO

  1. Caro Zaia, chi farà la:ambulatorio al posto del MMG se questo deve fare l’,ufficisy di sanità pubblica? Risponderai tu alle cento chiamate quotidiane,? Compilerai tu ricette e modulistiche , frutto delle menti pensanti dei tuoi uffici,? Andrai tu a visitare a domicilio,? Andrai tu, caro Zaia, a sostituirmi in RSA? E se mi contagio, verranno da te i miei 1500 pazienti?
    Questa si è dittatura ma demenziale.

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