Regione Veneto: approvato il Progetto di Legge sul gioco d’azzardo. Riordino a metà, è mancato il coraggio

 
 

E’ stata approvato il 3 settembre dal Consiglio Regionale del Veneto, con 31 voti favorevoli, 5 contrari (tra cui il M5S) e 7 astenuti (tra cui il PD), il Progetto di Legge regionale di riordino sul gioco d’azzardo. La Legge, al fine, dichiarato, di contrastare la piaga della ludopatia, stabilisce orari di apertura, aumento di tassazione, sanzioni, distanze minime (400 metri), ma solo per le sale gioco di nuova istituzione tutte quelle già esistenti godranno di deroghe che renderanno, di fatto, senza alcun limite la loro attività.

 

«La legge – spiega l’Assessore regionale alla sanità e al sociale, Manuela Lanzarinè un provvedimento restrittivo. Vengono stabilite distanze minime di 400 metri dai luoghi sensibili, orari di apertura (che la Giunta fisserà per fasce uguali su tutto il territorio veneto per evitare migrazioni tra una zona e l’altra), aumento massimo dell’aliquota Irap e sanzioni fino a 6 mila euro. Così si fa finalmente chiarezza e si introducono criteri di omogeneità per tutto il territorio regionale».

La nuova norma infatti innalza l’aliquota Irap per gli esercenti che installano apparecchiature da gioco al valore massimo possibile previsto: lo 0,92 per cento rispetto allo 0,20 previsto dall’articolo 20 del collegato del 2015 alla legge di stabilità.

«Ci sono, però – aggiunge Lanzarin – dei diritti acquisiti e quindi abbiamo ritenuto di dover mettere in protezione la legge da eventuali contenziosi, stabilendo che le nuove norme di applicano alla nuova programmazione e non all’esistente. Una legge non può essere retroattiva».

Agli strumenti di dissuasione e di controllo continueranno ad affiancarsi quelli di prevenzione e cura: la Regione Veneto integra con oltre 1,2 milioni di euro di risorse proprie i 4 milioni del fondo sanitario nazionale erogato con i LEA per finanziare l’attività di prevenzione, cura e recupero dei Servizi per le dipendenze e, con il piano regionale per il gioco patologico, sta sperimentando alcuni percorsi sperimentali, residenziali, semiresidenziali e di auto-aiuto, in collaborazione con le associazioni di volontariato e le comunità locali.

Il Veneto, ha ricordato l’Assessore, è la terza regione in Italia per quantità di denaro giocata alle cosiddette “macchinette” (AWP) e alle videolottery (in realtà secondo il Libro Blu 2018″ è quinta, dietro a Lombardia, Campania, Lazio ed emilia Romagna, ndr). Nel 2017 il volume delle giocate complessive nel territorio regionale ha superato i 6,1 miliardi di euro (6,227 mld nel 2018): significa 1200 euro all’anno per ogni abitante del Veneto, (compresi neonati e centenari). Di questi soldi tre quarti vengono spesi alle new slot. Si stima che i giocatori d’azzardo problematici siano 32.500 (cioè lo 0,8% della popolazione attiva) e che quelli patologici, che cioè si rivolgono ai Servizi pubblici per le dipendenze, siano tra i 3.700 e i 3.200. [per i dati aggiornati all’anno 2018 consultare qui il “Libro Blu 2018” dell’Agenzia Dogane e Monopoli]

Il Progetto di Legge della Regione Veneto di riordino sul gioco d’azzardo, approvato dal Consiglio Regionale si può definire una Legge di reale prevenzione, contrasto e riduzione del rischio da gioco d’azzardo e delle problematiche azzardo-correlate?

Inizio col dire che la legge Veneta approvata fa finalmente, un necessario, ordine e sintesi tra le quattro diverse proposte depositate negli anni, inoltre dà certezza agli enti locali che, con ordinanze proprie, hanno adottato ordinanze e regolamenti su distanze e orari. 

Dissento con l’Assessore Lanzarin quando afferma che  «Ci sono, però dei diritti acquisiti e quindi abbiamo ritenuto di dover mettere in protezione la legge da eventuali contenziosi, stabilendo che le nuove norme di applicano alla nuova programmazione e non all’esistente. Una legge non può essere retroattiva».

Il Piemonte, infatti, aveva coraggiosamente deciso con la Legge Regionale n. 9 del 2 maggio 2016,  di agire, retroattivamente, anche sugli esercizi esistenti ed i risultati della (sua) Legge sono decisamente incoraggianti: mentre in Italia, Veneto compreso, il gioco d’azzarda aumenta del 5,3%, in Piemonte le giocate diminuiscono del 10%. Insomma, mentre i piemontesi tornano a non sprecare più così tanto denaro in azzardo, in Veneto la politica parrebbe piegarsi ed accontentare le Lobbies dell’azzardo, i cui rappresentanti sono stati incontrati il giorno del Consiglio, solo da alcuni Consiglieri. A cui si aggiunge l’emendamento presentato della Giunta il giorno precedente alla votazione in Consiglio, che modificando l’articolo 7 (che prevede 500 metri di distanza dai luoghi sensibili – ridotto a 400 metri da un’altro emendamento del relatore), lo rende non retroattivo pertanto gli esercizi già esistenti non dovranno rispettare la distanza di almeno 400 metri dai luoghi sensibili.

Di contro l’articolo 13 sulle distanze della Legge Regionale del Piemonte si riferisce anche agli esercizi esistenti stabilendo il seguente arco temporale per l’adeguamento:

  • i titolari di esercizi pubblici e commerciali, circoli privati e locali pubblici o aperti al pubblico in cui sono installati apparecchi da gioco ex art.110, commi 6 e 7 del Tulps, si adeguino a tali disposizioni entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della Legge, ossia entro il 20 novembre 2017;
  • i titolari di sale da gioco/scommesse insediate alla data di entrata in vigore della Legge (20 maggio 2016) si adeguano a quanto previsto dall’articolo 5 entro i tre anni successivi, quindi entro il 20/05/2019;
  • i titolari di sale da gioco/scommesse autorizzati a decorrere dal 1° gennaio 2014, si adeguano a quanto previsto dall’articolo 5 entro i cinque anni successivi, quindi entro il 20/05/2021;
  • i comuni possano prorogare fino a cinque anni la rimozione degli apparecchi da gioco ex art. 110, c. 6 e 7 Tulps, qualora collocati nell’unico esercizio di vendita al dettaglio di prodotti alimentari o nell’unico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande esistente nel territorio comunale.

In sintesi, secondo la Legge approvata dove ad oggi esiste anche solo una slot machine, che sia a ridosso di una scuola o asilo, di una chiesa o un oratorio, di una casa di riposo o di qualsiasi edificio di aggregazione, non ci sarà alcun intervento di prevenzione e protezione dei cittadini, nemmeno dei più vulnerabili.

Aspre critiche, infine, sono giunte dall’Associazione nazionale SAPAR, ovvero l’Associazione dei gestori del gioco di Stato. Per il vicepresidente Andrea Lo Massaro, la prevenzione al gioco d’azzardo patologico si fa con la formazione e l’informazione e non con norme da lui giudicate proibizioniste. «Leggendo il testo del progetto di legge – scrive Lo Massaro – risultano palesi discrepanze e contraddizioni. Si parla di distanziometro diverso a seconda del numero di abitanti del comune, come se la dipendenza colpisse a seconda delle dimensioni della città; nel testo troviamo riferimenti al divieto di pubblicità, ai luoghi ritenuti sensibili, alle caratteristiche architettoniche dei locali da gioco ed ubicazioni urbanistiche, come se già non ci fossero norme nazionali a riguardo e linee guida dettate dalla Conferenza Stato-Regioni. La tutela della salute pubblica non può essere garantita a discapito del lavoro altrui. In Veneto, ci sono oltre 5.000 esercizi che rischiano di chiudere a causa di una norma così stringente e proibizionista».

Concludo ricordando che laddove la Regione Veneto (rectius Giunta) ha voluto normativamente  “osare” lo ha fatto sfidando qualsiasi questione di legittimità costituzionale (con buona pace dell’ufficio legale regionale?). Lo testimoniano a ricordo alcune sentenze della Consulta:

Asili nido: la Corte Costituzionale con la Sent. n. 107/2018 decreta l’incostituzionalità della norma della Regione Veneto (Legge regionale n. 6 del 21 febbraio 2017) che prevede un accesso preferenziale per l’iscrizione agli asili nido per i bambini i cui genitori siano residenti o abbiano svolto attività lavorativa in Veneto per almeno 15 anni.

Bandiera del Veneto negli uffici pubblici: la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 183/2018 ha cancellato l’obbligo di esporre il gonfalone del Veneto, dichiarando l’illegittimità costituzionale della norma dalla Legge regionale n.28/2017 che lo aveva introdotto.

Caccia: la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 148/2018 boccia definitivamente, perché incostituzionale, il provvedimento della Regione Veneto (Legge regionale n. 1 del 17 gennaio 2017) che  puniva  con la sanzione amministrativa da 600 a 3.600 euro chi con lo scopo di impedire intenzionalmente l’esercizio dell’attività venatoria e piscatoria, ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di caccia o pesca o rechi molestie ai cacciatori o ai pescatori nel corso delle loro attività.

Caccia: la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 174/2017  dichiara l’illegittimità costituzionale della Legge del Veneto n. 18 del 27 giugno 2016 che prevedeva il ”nomadismo venatorio ”  e altre disposizioni  in favore  dei cacciatori,  in violazione della legge   nazionale e dei principi  costituzionali sulla “tutela dell’ambiente e della fauna selvatica”

Caccia: la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 16/2019 ha dichiarato inammissibile e non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 67, comma 1, della Legge della Regione Veneto n. 45 del 29 dicembre 2017, che ha introdotto l’art. 19-bis alla Legge regionale che regola l’attività venatoria – L.R. 50/1993 – con il quale è stata autorizzata la possibilità di esercitare la mobilità venatoria con autorizzazioni automatiche nei confronti della selvaggina migratoria.

Disciplina del rapporto di lavoro: la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 100/2019 ha dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 12 c. 3 e 13 c. 1 della Legge n. 37/2014 della Regione Veneto che incide sulla disciplina del rapporto di lavoro del personale in servizio presso la soppressa Azienda Regionale Veneto Agricoltura e successivamente transitato nella Agenzia Veneto per l’innovazione del settore primario. Tali disposizioni infatti afferiscono alla materia “ordinamento civile” di esclusiva competenza statale ex art. 117 comma 2 lett. l) della Costituzione.

Nel frattempo speriamo che il nuovo governo riesca a far decollare il divieto di pubblicità riguardanti il gioco d’azzardo online che avrebbe dovuto partire il 1 gennaio 2019, così come contenuto nel Decreto Dignità (D.L. 87/2018)  ma che con l’ultimo emendamento alla Legge di Bilancio per l’anno 2019, (n. 145 del 30/12/2018) il Governo ha scelto di rimandare al 15 luglio 2019 (qui nostro articolo). Mai entrato in  vigore, giusto per chiarire chi “comanda” il gioco.

Alberto Speciale

(foto di copertina: Jan van der Straet (Giovanni Stradano), Violenti contro se stessi, Inferno Canto XIII, 1587. Nella seconda parte del settimo girone del canto XIII sono puniti i violenti contro se stessi e le proprie cose, ovvero i suicidi e gli scialacquatori. Questi ultimi, che in vita dilapidarono tutte le proprie sostanze, sono completamente nudi e inseguiti da cagne fameliche che li sbranano e sparpagliano nella selva dei suicidi le loro membra sanguinanti. Mentre il primo dannato riesce a sfuggire alle cagne, il secondo si accovaccia accanto al cespuglio del suicida fiorentino e le cagne sbranano lui e fanno strazio dell’arbusto).

 

 

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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