Polizia locale: la depenalizzazione delle violazioni alle norme anti-contagio ha estromesso dai controlli la Polizia locale?

 
 

La previsione penalistica prevista in tempo di Covid-19, per sanzionare chi, senza motivi, è sorpreso a circolare durante i giorni dell’emergenza sanitaria si è sgretolata con l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020Dal 26 marzo pertanto è stata cancellata la possibilità, in vigore fino al 25 marzo, di contestazione dell’articolo 650 del Codice penale mentre al suo posto è stata introdotta una sanzione, amministrativa e non più penale, compresa tra un minimo di 400 e un massimo di 3mila euro con la possibilità di aumentarla fino a un terzo se l’infrazione è stata commessa con un veicolo e con l’ammissione al pagamento in forma ridotta.

La depenalizzazione non riguarda tutte le violazioni alle norme anti-contagio, restano penali quelle sulla quarantena fiduciaria, l’isolamento obbligatorio e le false attestazioni in autocertificazioni.

Evidentemente lo “switch” si è reso necessario considerata la, presunta, maggiore efficacia deterrente di una misura sanzionatoria amministrativa rispetto a una di probabile difficile applicazione, con ulteriore intasamento dei Tribunali, sanzione penale.

In sintesi si prevede che alle violazioni commesse prima del 26 marzo, quelle che rientravano nell’area del penalmente rilevante, si dovrà applicare una sanzione di 200 euro, la metà di quanto da fino al giorno 25 marzo previsto nel minimo.

E’ da registrare inoltre che il D.L. 19/20 ha creato non pochi dubbi ai corpi di Polizia (soprattutto a quella locale) chiamati all’applicazione nei confronti di chi viola i divieti anti-contagio a poco servendo la prima Circolare applicativa, firmata dal Prefetto Gabrielli, Capo della Polizia.

Il “casus belli” nasce dall’articolo 4, comma 9 del D.L. 19/20 che sembra estromettere le Polizie locali (impegnate nel controllo di chi circola in questi giorni di emergenza) dal compito di “(…) assicurare l’esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l’esecuzione delle misure di contenimento (…) e’ attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.”

Ai sensi dell’articolo 16 della Legge 121/1981 sono considerate Forze di polizia: Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria. In tal senso sarà opportuna una correzione in sede di conversione in legge anche in ragione di quanto dichiarato dal Capo della Polizia Gabrielli nella sua Circolare (n. 0007216 del 16/03/2020)  “Per quanto concerne l’eventuale concorso delle Polizie locali, si fa presente che al personale appartenente alle predette, sarà riconosciuta – per la tipologia di servizi oggetto di questa circolare, unicamente ed eccezionalmente – l’indennità di Ordine Pubblico.” (qui nostro articolo)

Il “busillis” non è di poco conto considerato quanto attiene la competenza bilancistico-contabile dei proventi delle sanzioni, quando le stesse violazioni (al Codice della strada?) sono accertate dalle Polizie locali. A chi spettano?

Possono andare in affanno anche gli uffici della Polizia, in quanto la depenalizzazione comporta la trasformazione dei reati i finora in illeciti amministrativi che implica la conseguente trasformazione delle denunce penali in verbali amministrativi con la correlata mole di notifiche.

Come scritto non resta che attendere una revisione del D.L. in sede di conversione per scongiurare proprio quell’ingolfamento che si è voluto evitare attraverso la norma della depenalizzazione.

Alberto Speciale

 

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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