“Decreto Genova”: inaudito aumento limite idrocarburi da spargere su suoli agricoli

 
 

Nel Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109 “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze” (GU Serie Generale n.226 del 28-09-2018) , varato dal governo dopo il crollo del Ponte Morandi, è stata inserita una norma che mette a serio rischio i suoli agricoli e la salute dei consumatori in quanto all’articolo 41 sono aumentati i limiti di idrocarburi pesanti (C10-C40) di 20 volte per quanto riguarda i fanghi di depurazione sia civili che industriali che possono essere sparsi sui suoli agricoli.

Il Decreto entrato in vigore il 29 settembre, in attesa di essere presentato alle Camere per la sua approvazione, colpisce duramente ed inaspettatamente sia l’ambiente che la sicurezza della catena alimentare, perché con questi valori aumentati si determinerà la contaminazione delle falde e delle matrici alimentari.

Ecco cosa prevede l’articolo 41 del “Decreto Genova” (qui il testo completo) pubblicato in Gazzetta Ufficiale:
Art. 41 
Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione.
  1. Al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una  revisione  organica  della normativa di settore, continuano a valere, ai fini  dell’utilizzo  in agricoltura dei fanghi di cui all’articolo 2, comma  1,  lettera  a), del  decreto  legislativo  27  gennaio  1992, n. 99, i limiti dell’Allegato IB  del  predetto  decreto,  fatta  eccezione  per  gli idrocarburi (C10-C40), per i quali il limite e’: ≤ 1.000  (mg/kg  tal quale). Ai fini della presente disposizione,  per  il  parametro idrocarburi C10-C40, il limite di 1000 mg/kg  tal  quale  si  intende comunque rispettato se la  ricerca  dei  marker  di  cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi  della  nota  L, contenuta nell’allegato VI del  regolamento  (CE)  n.  1272/2008  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008,  richiamata nella decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008 (ndr: il riferimento corretto è al decisione 955/2014/Ue del 18 dicembre 2014 non 16 dicembre 2008).

Dopo la “scoperta” dell’innalzamento dei limiti di questi inquinanti nei suoli agricoli, con conseguente caso mediatico, il ministro dei Trasporti Toninelli ed il ministro dell’ambiente Costa annunciano modifiche in sede parlamentare promettendo che il testo definitivo definirà valori più rigorosi.

Siamo certi della rettifica nel testo definitivo, diversamente si assisterebbe ad una duplice beffa in quanto i cittadini si ritroverebbero campi inquinati legalmente e a dover sostenere il costo delle future bonifiche.

Ad ogni modo, in attesa delle modifiche quantitative dei limiti, ad oggi la norma è legalmente in vigore e chiunque la applicherà (inquinando “secundum legem”) non potrà essere perseguito. Qualcosa non torna.

Alberto Speciale

 

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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