Contributi ai borghi turistici, dal Viminale le FAQ con alcuni chiarimenti

 
 

Pubblicate del Viminale le risposte e chiarimenti alle domande più frequenti (FAQ) relative all’Avviso pubblico del 22 dicembre 2021, come integrato e modificato con provvedimento del 25 gennaio 2022, per l’assegnazione del fondo per l’anno 2021 a sostegno delle piccole e medie città d’arte e dei borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuti all’epidemia di COVID-19.


Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali ha pubblicato alcune FAQ relative al Fondo per il sostegno alle città d’arte e ai borghi turistici.

Il ministero specifica che gli unici soggetti ammessi a concorrere all’assegnazione del fondo sono i Comuni. Quindi il progetto deve essere presentato dal Comune. Inoltre i termini per la presentazione telematica delle domande sono stati di recente allungati: la finestra temporale va ora dal 26 aprile-del 27 maggio 2022.

Il progetto può essere cofinanziato e le spese di investimento che siano funzionali e strettamente correlate alle misure di promozione e rilancio del patrimonio artistico possono essere ammesse a contributo. Anche le opere edili sono ammissibili nella misura in cui siano funzionali e strettamente correlate alle misure di promozione del patrimonio artistico contenute nel progetto. Ad esempio nel caso dell’abbattimento di barriere architettoniche al fine di accrescere la fruibilità del bene artistico.

Il bando non esclude il cofinanziamento. Quindi i Comuni ammessi a concorrere all’assegnazione del fondo possono presentare un progetto, del valore massimo, comprensivo di IVA e qualsiasi altro onere, non superiore a 200.000,00 euro, che può anche essere parte di un più ampio piano, il cui costo eccedente il valore del progetto viene finanziato da terzi o dallo stesso Comune.

Il progetto deve riferirsi soltanto al patrimonio artistico nella sua accezione di beni relativi alle arti e non in senso più ampio di patrimonio culturale che, quindi, viene escluso come pure quello storico e paesaggistico.

L’articolo 3 dell’avviso pubblico prevede che il patrimonio artistico per il quale viene
presentato il progetto di promozione e rilancio sia situato nel Comune che produce la domanda. È quindi possibile che le iniziative di promozione e comunicazione, gli eventi, gli studi e le ricerche, i servizi di assistenza e ospitalità per il pubblico possano riguardare anche beni artistici non di proprietà comunale, purché ubicati nel territorio del Comune, qualora l’ente ritenga che tali iniziative ne consentano il rilascio, con conseguente rivitalizzazione dei flussi turistici.

Il progetto non potrà concretizzarsi in una assunzione di personale alla pro-loco o società cooperativa cui il Comune ha già delegato la gestione dell’attività culturale perchè il contributo è relativo a una sola annualità, mentre la spesa in questione ha durata pluriennale.

Alberto Speciale

 

(Foto: Castello di Montorio, credit Gianni Maggia)

 

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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