Consiglio di Stato, Comune di Verona: sospeso giudizio per l’accattonaggio non molesto

 
 

Il Consiglio di Stato Sezione Prima nell’adunanza del 13 gennaio 2021 sospende l’espressione del parere sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’Associazione -OMISSIS- e dal signor -OMISSIS- contro il Comune di Verona, per l’annullamento dei verbali della Polizia municipale elevati per richiesta elemosina e successivo ordine di allontanamento.


Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato contro il Comune di Verona in data 17 gennaio 2020, l’Associazione -OMISSIS– ed il signor –OMISSIS- impugnavano i seguenti atti: 1) verbale di accertamento di violazione amministrativa del 21-9-2019, elevato dalla Polizia municipale di Verona inerente l’art. 28 bis del Regolamento di Polizia urbana; 2) verbale di accertamento di violazione amministrativa del 21-9-2019, elevato dalla Polizia municipale di Verona; 3) ordine di allontanamento – ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 – reso dal corpo di Polizia municipale di Verona; 4) articolo 28 bis del Regolamento di Polizia urbana del comune di Verona, rubricato “divieto di accattonaggio”; 5) articolo 67 bis del medesimo regolamento, nella parte in cui stabilisce le sanzioni da irrogare in caso di violazione del predetto divieto.

I ricorrenti ne deducevano l’illegittimità e chiedevano l’annullamento delle norme regolamentari e dell’ordine di allontanamento, instando, invece, quanto alle sanzioni pecuniarie irrogate, per una declaratoria di illegittimità puramente incidentale. Avanzavano, altresì, istanza cautelare di sospensione dell’esecutività.

Il ricorso esponeva che la Polizia municipale di Verona aveva elevato verbale di violazione amministrativa e disposto un ordine di allontanamento nei confronti del signor -OMISSIS-, persona senza fissa dimora, mentre chiedeva l’elemosina fermo e seduto a terra, in maniera del tutto passiva e senza arrecare disturbo ai passanti con atteggiamenti violenti o importunanti.  L’irrogazione delle predette misure trovava fondamento negli articoli 28 bis e 67 bis del Regolamento di Polizia urbanaIl primo articolo pone un divieto assoluto di chiedere l’elemosina in tutto il territorio comunale, senza alcuna distinzione delle forme e delle modalità con le quali essa viene effettuata; mentre il secondo stabilisce le sanzioni amministrative accessorie (sequestro delle attrezzature ed ordine di allontanamento) conseguenti alla violazione dell’articolo 28 bis.

Lamentavano l’illegittimità del richiamato articolo 28 bis, in quanto introduttivo di un divieto assoluto e indiscriminato di chiedere l’elemosina, punendo indistintamente i questuanti, ivi compresi coloro i quali si limitano ad una semplice richiesta di aiuto, priva di condotte violente, invadenti o simulatorie di deformità. Inoltre proponevano i seguenti motivi di ricorso: 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 13 del TUEL – eccesso di potere per ingiustizia manifesta- violazione degli articoli 2, 3, 5, 13, 97 e 118 della Costituzione- palese contrasto con le sentenze della Corte Costituzionale n. 19 del 28-12-1995 e n. 115 del 2011; 2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.lgs.9-7-2003 n. 215- sviamento di potere; 3) Violazione del principio di buon andamento, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa; 4) Sull’ordine di allontanamento e sulle altre sanzioni erogate: illegittimità derivata- pronuncia incidentale.

Il Comune di Verona, con nota del 13 marzo 2020 ha trasmesso le proprie deduzioni rilevando l’inammissibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione delle norme regolamentari soggette a pubblicazione, evidenziando, altresì, che l’Associazione ricorrente è priva di legittimazione e che la materia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Nel merito ha evidenziato l’infondatezza del ricorso, in quanto il Regolamento comunale ed i provvedimenti adottati risultano del tutto conformi alla ratio ed alla lettera dell’articolo 9 della legge n. 48/2017.

Il Ministero dell’interno- Dipartimento per gli affari interni e territoriali, con nota dell’ 8 giugno 2020 ha trasmesso la richiesta relazione a cui con parere interlocutorio la Sezione del Consiglio di Stato ha disposto incombenti istruttori, in particolare richiedendo al Ministero una relazione integrativa, trasmessa il 27 novembre 2020, e disponendo l’acquisizione della deliberazione comunale con la quale l’articolo 28 bis era stato introdotto nel regolamento di Polizia urbana.

I giudici rilevano che i ricorrenti hanno prodotto memoria difensiva con la quale svolgono articolati rilievi nei confronti della relazione ministeriale integrativa trasmessa, infatti essi evidenziano in primo luogo che gli illeciti contestati al signor -OMISSIS- sono diversi: il primo verbale relativo alla violazione dell’articolo 28 bis del Regolamento di Polizia Urbana che sanziona il solo fatto di chiedere l’elemosina; il secondo relativo all’articolo 9, comma 1, della Legge n. 48/17 (D.L. n. 14/2017), che sanziona le condotte che, in violazione dei divieti di stazionamento e di occupazione di spazi, limitano la libera accessibilità e la fruizione di determinati luoghi.

La memoria difensiva afferma pertanto, che, a differenza di quanto affermato dalla relazione ministeriale, l’articolo 28 bis del Regolamento non trae origine dalle politiche di sicurezza sancite dal Decreto legislativo n. 14 del 2017, anche in relazione al fatto che lo stesso era stato inserito nel Regolamento comunale molto tempo prima dell’emanazione della citata normativa nazionale. Conseguentemente assumono che la norma del Regolamento sarebbe illegittima, non potendo trovare la propria base giustificativa nelle disposizioni del richiamato decreto legge, considerando, altresì, che la Corte Costituzionale (Sent. n. 519/1995) aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 670, comma 1, del codice penale e, quindi, l’ordinamento non consentiva la repressione di per sé della mendicità non invasiva e non violenta. Tra l’altro, i decreti sicurezza avevano dato rilevanza all’accattonaggio non per il tramite dei poteri locali, ma introducendo l’articolo 669 bis del codice penale che sanzionava solo l’esercizio molesto dell’accattonaggio.

Per quanto sopra il Collegio ritiene necessario, ai fini del decidere, che il Ministero dell’interno, anche previa acquisizione dell’avviso sul punto del Comune di Verona, prenda espressa, motivata ed autonoma posizione su tutti i rilievi e le argomentazioni formulate dai ricorrenti nella memoria difensiva del 30 dicembre 2020, rendendo, tramite relazione integrativa, articolate controdeduzioni alla stessa, che saranno trasmesse alla Sezione ai fini dell’espressione del parere.

Nelle more del suddetto adempimento istruttorio, è sospesa l’espressione del parere.

Alberto Speciale

Immagine di copertina: “Belisario chiede l’elemosina” – Jacques-Louis David (1748-1825). L’episodio raffigura Belisario (generale bizantino che si distinse nella campagne contro vandali e goti) caduto in disgrazia, vecchio e cieco che viene riconosciuto da un soldato che aveva militato ai suoi ordini mentre riceve l’elemosina di una passante. Significato universale: meditazione sulla caducità della gloria, sulla vecchiaia e sulla necessità di conservare forza morale anche nelle avversità.

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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