Commissione Ue: SARS-CoV-2, entro il 24 novembre 2020 le disposizioni legislative per adeguarsi alla Direttiva 2000/54/Ce

 
 

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea n. 60 del 03 agosto 2020 la Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione Europea del del 3 giugno 2020 che modifica l’allegato III della Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento del SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo e che modifica la Direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione. Entro il 24 novembre 2020 dovranno essere messe in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle modifiche degli allegati V e VI della Direttiva 2000/54/CE.

La Commissione Europea ha emanato la Direttiva 2000/54/CE, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro sicurezza e salute dall’esposizione agli agenti biologici durante il lavoro, ivi comprese norme per la prevenzione di tali rischi. L’allegato III della Direttiva 2000/54/CE definisce l’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo, classificati secondo il livello del rischio di infezione, inoltre l’elenco dovrebbe essere modificato ed aggiornato per tenere conto delle conoscenze più recenti riguardo agli sviluppi scientifici ed epidemiologici  compresa l’esistenza di nuovi agenti biologici.

Nell’ottobre 2019 la Direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione ha apportato una modifica all’allegato III della Direttiva 2000/54/CE, consistente in particolare nell’aggiunta di numerosi agenti biologici, tra cui il coronavirus della sindrome respiratoria acuta grave (virus SARS) e il coronavirus della sindrome respiratoria medio-orientale (virus MERS). Il virus «coronavirus 2 della sindrome respiratoria acuta grave», abbreviato «SARS-CoV-2», che ha causato la pandemia di Covid-19 è molto simile ai virus SARS e MERS. Conseguentemente, la Commissione, in considerazione dei dati clinici ed epidemiologici attualmente disponibili concernenti le caratteristiche del virus ha ritenuto  opportuno aggiungere con urgenza il SARS-CoV-2 all’allegato III della Direttiva 2000/54/CE al fine di continuare a garantire un’adeguata protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Il SARS-CoV-2 può causare gravi malattie umane nella popolazione infetta, presentando un serio rischio in particolare per i lavoratori anziani e quelli con una patologia soggiacente o una malattia cronica. Ad oggi non sono disponibili vaccini o cure efficaci anche se finora è stato individuato un numero considerevole di vaccini candidati. Tenuto conto delle prove scientifiche più recenti e dei dati clinici disponibili il SARS-CoV-2 dovrebbe quindi essere classificato come patogeno per l’uomo del gruppo di rischio 3. Vari Stati membri e Stati dell’EFTA nonché altri paesi terzi hanno iniziato ad adottare misure riguardanti la classificazione del SARS-CoV-2 nel gruppo di rischio 3.

Esaminata la gravità della pandemia di Covid-19 a livello mondiale e in considerazione del fatto che ogni lavoratore ha diritto a un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato la presente direttiva dovrebbe prevedere un periodo di recepimento breve, prevedendo un tempo di recepimento di cinque mesi. Tuttavia viste le circostanze eccezionali, gli Stati membri sono invitati ad attuare la presente direttiva prima del termine di recepimento, ove possibile.

La Direttiva (UE) 2019/1833 ha modificato anche gli allegati V e VI della Direttiva 2000/54/CE, che stabiliscono le misure e i livelli di contenimento per i laboratori, i servizi veterinari e l’industria. Al fine di fornire adeguati livelli di protezione ai lavoratori, dovrebbe essere anticipata anche la data di recepimento delle modifiche apportate a tali allegati relative all’esposizione al SARS-CoV-2.

Nell’elaborazione della Direttiva 2020/739 la Commissione è stata assistita da esperti che rappresentano gli Stati membri e che hanno fornito un sostegno tecnico e scientifico, inoltre è stato consultato il Comitato Consultivo. 

Alla luce delle precedenti argomentazioni la Commissione ha adottato la Direttiva (UE) 2020/739 prevedendo, in tre articoli, le seguenti variazioni.

L’allegato III della Direttiva 2000/54/CE è modificato come stabilito nell’allegato della presente Direttiva (art. 1).

All’articolo 2 della Direttiva (UE) 2019/1833, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 20 novembre 2021. Tuttavia, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle modifiche degli allegati V e VI della Direttiva 2000/54/CE, nella misura in cui riguardano l’agente biologico SARS-CoV-2, entro il 24 novembre 2020. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di cui al primo comma. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.» (art. 2).

La novità, importante, consiste nell’aver inserito la data del 24 novembre 2020, precedentemente non prevista, per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle modifiche degli allegati V e VI della Direttiva 2000/54/CE.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 24 novembre 2020. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. (…) Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali  di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. (art. 3).

La presente Direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, ovvero, il 23 agosto 2020.

La novità, importante, consiste nell’aver inserito la data del 24 novembre 2020, precedentemente non prevista, per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle modifiche degli allegati V e VI della Direttiva 2000/54/CE. 

 

Alberto Speciale

 

 

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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