Anac, il PEF del servizio gestione rifiuti va pubblicato sul sito Amministrazione trasparente della P.A.

 
 

Anac con la Delibera 719/2021 ha pubblicato le “Misure di trasparenza applicabili alla delibera dell’ente locale riguardante il piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani”


L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 719 del 27 ottobre 2021 ha evidenziato che la delibera con cui l’ente locale approva, o meglio adotta, il piano economico e finanziario (PEF) riguardante la gestione integrata dei rifiuti urbani, in conformità alla normativa vigente e agli atti dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, può essere ricondotta, unitamente al PEF, nel novero delle informazioni ambientali da pubblicarsi sul sito dell’ente, in Amministrazione trasparente, nella sotto-sezione “informazioni ambientali”, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n. 33/2013. Ove la delibera e il relativo PEF siano trasmessi al Ministero dell’economia e finanze e pubblicati sul sito del Ministero, in Amministrazione Trasparente (AT) può essere inserito il collegamento ipertestuale al sito del MEF in cui tali documenti sono resi disponibili.

Anche se leggendo la ricostruzione della normativa speciale, ANAC dichiari che “non sembra sussistere per i Comuni un obbligo di pubblicazione sul proprio sito della delibera di approvazione del PEF e del relativo allegato, fatta salva la pubblicazione sull’albo pretorio nei tempi e modi appositamente stabiliti”, la stessa procede poi ad un’indagine più accurata sugli obblighi di trasparenza.

Al fine di comprendere se detta delibera possa essere ricondotta agli atti per i quali è prevista la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’ente locale, l’Autorità pone in esamina l’art. 40 del D.Lgs. 33/2013. La predetta disposizione stabilisce, al c. 2, in capo alle amministrazioni di cui all’art. 2, co. 1, lett. b), del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale) – tra cui rientrano le “amministrazioni […] locali” – l’obbligo di pubblicazione, sui propri siti istituzionali – in un’apposita sezione denominata «Informazioni ambientali» – e in conformità a quanto previsto dal decreto trasparenza, delle informazioni ambientali come definite all’art. 2, c. 1, lett. a), D.Lgs. 195/2005, detenute ai fini delle proprie attività istituzionali.

Nella delibera ANAC ritiene che la definizione di “informazioni ambientali” si presti a un’interpretazione piuttosto ampia e contenga un espresso riferimento ai “rifiuti” (cfr. numero 2, art. 2, c. 1, lett. a), D.Lgs. 195/2005) e anche alle “analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell’ambito delle misure e delle attività”; infine l’Autorità conclude affermando che “Appare pertanto ragionevole ritenere che la delibera comunale di approvazione del PEF e lo stesso PEF possano essere ricondotti al novero delle informazioni ambientali di cui all’art. 2, c. 1, lett. a), n. 3 del D.Lgs. n. 195/2005 […] e al n. 5 […] della stessa disposizione”.

Per quanto in disamina ANAC è convinta che “avuto riguardo alla rilevanza e delicatezza che la materia riveste, nell’ambito delle funzioni degli enti locali, la pubblicazione, sul sito del Comune, della delibera di approvazione del PEF e del relativo allegato risulta del tutto in linea con il principio generale di trasparenza affermato all’art. 1 del D.Lgs. 33/2013, volto a tutelare i diritti dei cittadini e a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”.

Alberto Speciale

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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