AGCM: sperequazione nei contributi erogati a emittenti Radio e TV Locali

 
 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) nella propria riunione del 6 maggio 2020, (Bollettino n. 21 del 25/05/2020) ha espresso alcune criticità, in merito alle problematiche di carattere concorrenziale emerse dall’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, numero 146, “Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali”, con particolare riguardo alle modalità di ripartizione delle risorse tra le emittenti televisive locali. L’Autorità auspica la ripartizione delle misure di sostegno del D.P.R. 146/2017 tra tutte le emittenti in possesso dei requisiti di ammissibilità, in misura proporzionale al rispettivo punteggio nella graduatoria complessiva e in parti uguali tra ogni avente diritto.

La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha istituito il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, indicando, in generale, una distribuzione delle risorse orientata al conseguimento di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell’informazione, il sostegno dell’occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l’incentivazione dell’uso di tecnologie innovative. L’attuazione è stata rinviata al Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 che ha definito  i criteri di riparto e delle procedure di erogazione delle risorse del del Fondo in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali, a partire dall’anno 2016.

L’Autorità rileva con favore come il D.P.R. n. 146/2017 abbia concentrato l’erogazione dei contributi di cui alla Legge n. 208/2015 a vantaggio di emittenti che garantiscano obiettivi di efficienza, anche in termini di organizzazione d’impresa, e che investano nell’attività editoriale di qualità prevedendo, tra i criteri di ammissione, requisiti ulteriori e più stringenti, rispetto a quelli previsti dal sistema previgente, che appaiono orientati a disegnare un più selettivo sistema di distribuzione delle risorse statali.

In tale contesto di maggiore selettività, l’Autorità ritiene opportuno che i criteri di valutazione delle domande che determinano la distribuzione delle risorse tra le emittenti siano orientati al principio della tutela della concorrenza e del pluralismo dell’informazione. In questa prospettiva presenta criticità sotto il profilo concorrenziale la previsione secondo cui il 95% delle risorse disponibili è assegnato alle prime cento emittenti televisive in graduatoria, mentre il restante 5% è ripartito tra quelle che si collocano dal centunesimo posto in poi.

Tale previsione, infatti, è suscettibile di determinare una sperequazione nella distribuzione delle risorse tra emittenti che, posizionandosi nella medesima zona della graduatoria (intorno alla centesima posizione), devono ritenersi caratterizzate da livelli di efficienza confrontabili. In particolare, ciò potrebbe avere implicazioni distorsive della concorrenza nella misura in cui due o più delle emittenti sulle quali impatta la discontinuità introdotta dalla specificazione appena richiamata si trovano a operare nel medesimo ambito locale.

Al fine di eliminare tale ingiustificata disparità di trattamento, garantendo al contempo una più efficace tutela del pluralismo dell’informazione, che la Legge n. 208/2015 espressamente richiama tra gli obiettivi di pubblico interesse da perseguire, nella ripartizione delle risorse complessive del Fondo potrebbero prevedersi due porzioni da assegnare, l’una tra tutte le emittenti in possesso dei requisiti di ammissibilità, in misura proporzionale al rispettivo punteggio nella graduatoria complessiva, l’altra, in parti uguali tra le emittenti, avendo cura di assicurare a quest’ultima porzione di risorse un ammontare sufficiente a garantire un adeguato sovvenzionamento alle emittenti minori.

L’Autorità auspica pertanto che le proprie considerazioni possano essere utili al fine di favorire una revisione delle disposizioni in materia di ripartizione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in favore delle emittenti televisive dettate dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, numero 146.

Con Decreto del 9 aprile 2020 il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato la graduatoria definitiva e gli elenchi degli importi dei contributi da assegnare alle RADIO e alle TV a carattere commerciale per l’annualità 2019.

Graduatoria definitiva 9 aprile 2020 RADIO:

Graduatoria definitiva 9 aprile 2020 TV a carattere commerciale:

Tra gli importi spettanti alle TV Commerciali locali – Annualità 2019 – indicati all’Allegato B del Decreto direttoriale 9.4.2020 si segnalano i 525.763,90 spettanti a TELEARENA, i 569.986,03 di TELENUOVO RETENORD e i 271.951,17 di TELEPACE.

Mentre per quanto riguarda le RADIO locali nell’Allegato B è indicato solamente RADIOVERONA con 34.058,37, manca RADIOPACE.

Alberto Speciale

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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