Legge di bilancio 2023: confermato, per la “Rottamazione delle multe” la scelta è dei Sindaci

 
 

La Legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” (GU Serie Generale n.303 del 29-12-2022 – Suppl. Ordinario n. 43) è stata approvata, lo stralcio di sanzioni e interessi dai ruoli attivi, è una delle novità di interesse dei Comuni per il Rendiconto della gestione 2022 


Gli automobilisti alle prese con vecchie multe devono aspettare prima di festeggiare lo stralcio o la cancellazione di sanzioni e interessi quando l’importo supera i mille euro in quanto la Legge di stabilità 2023, al comma 229, prevede che le amministrazioni locali crditrici, di cui al comma 227, possono stabilire di non applicare le disposizioni.

La cancellazione delle cartelle fino a mille euro (commi 227,228,228) opera sui crediti iscritti a ruolo dal 2000 al 2015 da parte degli Enti diversi dalle amministrazioni
statali (leggasi Enti locali) limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora.

Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, la cancellazione (di cui al comma 227) si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati. Mentre restano integralmente dovute le predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

La manovra dà facoltà agli enti locali di disporre la disapplicazione delle norme in esame sui carichi iscritti a ruolo di propria competenza, attraverso l’adozione di un provvedimento da comunicare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 31 gennaio 2023, nelle forme che la stessa Agenzia indicherà con apposito decreto entro il 10 gennaio 2023 (comma 229).

La manovra finanziaria prevede (comma 229) la possibilità che gli enti locali creditori (di cui c. 227) possano stabilire di non applicare le disposizioni relativamente alle cartelle per ruoli di propria competenza mediante l’adozione di un provvedimento adottato entro il 31 gennaio 2023 nelle forme e modalità che l’Agente della riscossione pubblicherà nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della L. 197/2022, ovvero il 10 gennaio.

Per gli Enti locali (comma 252) l’eventuale maggiore disavanzo determinato dall’applicazione dei commi da 222 a 227 e dei commi da 231 a 251 può essere ripianato, in non più di cinque anni, in quote  annuali costanti secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 14 luglio 2021.

Essendo già state cancellate le quote iscritte a ruolo di valore inferiore ai mille euro riferite agli anni tra il 2000 e il 2010, questo nuovo stralcio riguarderà di fatto il periodo di iscrizione a ruolo compreso tra il 2011 e il 2015.

É inoltre prevista la definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo nel periodo che va dal 2000 al 30 giugno 2022 (comma 231), i quali possono essere estinti con abbattimento delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi e pagamento entro il 31 luglio 2023, piuttosto che in base a un piano di rateazione, a seguito di richiesta del debitore da presentare entro il 30 aprile 2023. Nel caso di sanzioni amministrative (comma 247), comprese quelle per violazioni al codice della strada, l’abbattimento per definizione agevolata riguarda gli interessi comunque denominati, comprese le maggiorazioni semestrali. Anche in questo caso, gli eventuali disavanzi determinati dall’applicazione della norma possono essere ripianati dagli enti locali in un massimo di cinque anni.

E’ prevista la definizione agevolata per i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (comma 231) i quali possono essere estinti senza corrispondere le somme a titolo di interessi e di sanzioni versando, entro il 31 luglio 2023, le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di  pagamento. Il pagamento è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Insomma, come noto, le multe sono sanzioni, e non si prestano al principio della “rottamazione” che per evitare il condono cancella sanzioni e interessi mantenendo l’obbligo di pagare l’imposta dovuta. Pertanto, nel caso delle multe, se si toglie la sanzione non resta nulla da pagare. Nella sua versione definitiva la manovra dunque donferma di voler affidare ai Sindaci la scelta se stralciare o meno, parzialmente (interessi) o totalmente, le vecchie multe.

Alberto Speciale

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here