Cartiera di Verona Srl: giudizio negativo della Provincia di Verona sulla richiesta incremento capacità produttiva

 
 

Con Determinazione n. 1871/20 del 30/07/2020 il dirigente dell’Area funzionale Servizi in Campo Ambientale della Provincia di Verona ha formulato giudizio negativo di compatibilità ambientale, sull’intervento presentato dalla Cartiera di Verona Srl, avente ad oggetto la richiesta di incremento della potenzialità produttiva relativamente alla produzione di carta e fabbricazione di cartone ondulato presso la sede di via Ca’ di Aprili n. 43 a Verona.

Il giudizio negativo di compatibilità ambientale comporta l’improcedibilità dell’istanza presentata anche con riferimento ai titoli autorizzativi richiesti per l’esercizio dell’impianto (A.I.A.). Il procedimento avviato viene pertanto concluso con archiviazione.

Ricordiamo che dopo il provvedimento del 28 giugno 2019, di sospensione dell’autorizzazione allo scarico delle acque industriali e contestuale diffida a sospendere lo scarico medesimo nei confronti della Cartiera di Verona Srl (qui ns articolo) la Provincia di Verona era ritornata ad occuparsi della Cartiera di Verona con la Determinazione n. 2623/19 del 09/08/19 riguardante la decisione di diffidare l’azienda a sospendere l’attività in assenza di AIA, (qui nostro articolo) come peraltro quella di integrare il provvedimento vigente di sospensione dell’AUA scarico con la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio AUA nel suo complesso, si fonda sull’adempimento di quanto previsto dalla normativa di settore in caso di pericolo per l’ambiente, nonché sulla documentazione inviata in data 2 agosto 2019 da parte di Arpav dalla quale emergono gravi violazioni delle norme ambientali.

Tornando alla Determinazione 1871/20, il progetto di incremento potenzialità produttiva presentato dalla Cartiera di Verona prevede:

  • il ripristino del regime produttivo in funzione della potenzialità dell’impiantistica installata, utilizzando, in particolare riguardo la sola linea di produzione Mc 2.
  • la massima capacità di produzione di 400 t/giorno, corrispondente a 138.000 ton/ anno (basata su un’ipotesi storica di 345 gg lavorati) di carta per ondulatori da inviare alla commercializzazione;
  • il ripristino della capacità produttiva a 400 t/giorno determina un incremento del flusso dei mezzi in entrata ed in uscita per il conferimento dei materiali.

Leggendo la valutazione del gruppo istruttorio, in ordine ad una valutazione tecnica degli elaborati presentati, emergono delle problematiche già dall’oggetto dell’istanza di VIA presentata in quanto l’incremento di potenzialità produttiva nella valutazione tecnica non è collegato all’attuale stato di fatto dell’impianto che però non corrisponde alla reale situazione della ditta proponente. In merito alla documentazione presentata, si evidenziano delle carenze legate all’applicazione delle BAT e BATc, sia nella documentazione originaria, sia nella documentazione integrativa volontaria depositata a seguito di una richiesta di sospensione dei termini procedimentali.

A tal proposito il gruppo istruttorio evidenzia che la concessione della sospensione del termine è stata disposta dal Comitato con lo specifico chiarimento che la stessa veniva concessa al fine di consentire alla ditta di produrre la documentazione che evidenziasse il superamento di tutte le criticità e l’adeguamento a tutte le BAT in quanto fattispecie prodromiche e propedeutiche alla realizzazione del progetto sottoposto alla valutazione del Comitato. Era stato inoltre evidenziato che la consegna della documentazione integrativa avrebbe dovuto essere corredata da soluzioni che consentissero di verificare e confermare che le condizioni al contorno fossero quelle descritte negli elaborati già presentati. Le integrazioni documentali volontarie non hanno soddisfatto quanto richiesto.

La necessità di superamento di tutte le criticità era ben nota al proponente, anche alla luce dei provvedimenti emanati e delle numerose riunione ed incontri tenutisi nel corso del tempo con gli Enti competenti per individuare delle soluzioni delle gravi problematiche, che invece sono andate via via aggravandosi ulteriormente. Dal punto di vista ambientale, la reale situazione che costituisce lo stato di fatto dell’impianto è diversa e deteriore rispetto a quanto valutato dal proponente in sede di SIA, pertanto tutte le valutazioni relative a questo aspetto giungono a conclusioni errate e falsate, e come tali non condivisibili in termini di valutazione dei potenziali impatti.

Infatti viene sottolineato che il proponente minimizza sia nella descrizione che nella classificazione i cumuli di materiale non trattato presenti sui piazzali di proprietà, che sono descritti nelle relazioni sia di ARPAV che del Comune di Verona come cumulo e deposito di semilavorati e di rifiuti (compresi raee, cisterne, fusti, copertoni, demolizioni, elementi metallici, bidoni di olio esausto, ecc…). I depositi incontrollati di materiali sui piazzali della ditta sono stati oggetto di plurimi interventi provvedimentali da parte delle autorità, l’ultimo con l’Ordinanza del Sindaco Sboarina n. 61 del 10 luglio 2020 (qui nostro articolo).

Inoltre nella documentazione trasmessa dal proponente non vengono affrontate le criticità relative al depuratore esistente, la cui capacità appare non sufficiente a coprire le esigenze di depurazione del materiale in uscita dalle linee produttive della ditta proponente. Tale incapacità è stata riscontrata da ARPAV in data 26/06/2019, e con Determina 2139/19 del 28/06/2019 la Provincia di Verona ha deciso di sospendere l’autorizzazione allo scarico in corpo d’acqua superficiale nel Canale Giuliari, (qui nostro articolo “fintantoché non sarà ripristinata e collaudata la corretta funzionalità dell’impianto di depurazione in ogni sua fase, compresi gli aspetti gestionali e procedurali di cui alla prescrizione n. 8 del paragrafo dell’AUA”.

Tutto ciò premesso il gruppo ritiene che dal punto di vista tecnico non ci siano gli elementi minimi per procedere alla valutazione tecnica e delle matrici ambientali del progetto proposto. L’impianto era in possesso di AIA che è stata revocata a seguito di gravi inadempienze e pericolo di danno ambientale; successivamente alla ditta è stata rilasciata una AUA ma a fronte del perdurare delle criticità e dell’aggravamento della situazione e per il pericolo di danno ambientale è stata disposta anche la revoca dell’AUA.

Le criticità dell’impianto, già segnalate molte volte e già oggetto di provvedimenti amministrativi di più amministrazioni competenti, devono necessariamente e preliminarmente essere risolte. In data 28 aprile il Comitato ha disposto che, per quanto sopra considerato e analizzato e sulla base delle osservazioni, dei pareri e delle controdeduzioni pervenute e delle risultanze dell’inchiesta pubblica, le criticità sono da considerare irrisolte ovverosia che sia necessario un immediato adeguamento a tutte le BATc, al PTA e l’adempimento dei provvedimenti amministrativi già emanati, la necessaria e immediata risoluzione del problema dei cumuli, dello stato dei piazzali e degli scarichi, e a fronte della attuale già grave e insostenibile situazione ambientale in cui versa il sito, costituissero motivi ostativi all’emanazione di un parere positivo sull’impatto ambientale, in ordine al progetto presentato dalla ditta Cartiera di Verona Srl.

Ricordiamo che a seguito del provvedimento di fallimento n.40/2020 emesso l’11 marzo 2020 il Tribunale di Verona ha nominato curatore fallimentare l’avv. Marzia Meneghello mentre, consultando la visura della CCIAA di Verona (estrazione 1 agosto 2020), sono quattro i Soci e titolari di diritti su azioni e quote della società Cartiera di Verona Srl:

  1. Capital Investment Trust Società Fiduciaria e di Revisione Srl  (BS) – 40%;
  2. Fiduciaria Emiliana Spa (RE) – 20%;
  3. REVERE 2002 Srl (MO) – 20%;
  4. Fiduciaria Poldi Allai Srl (PR) – 20%.

Sono addirittura tre le società fiduciarie tra i soci, è noto che le società fiduciarie sono imprese che si occupano di amministrare i beni conferiti da un soggetto, persona fisica o giuridica, secondo le prescrizioni da questi impartite. A tal fine, il soggetto fiduciante trasferisce la titolarità di determinati diritti, ad es. beni mobili, immobili, quote di partecipazione in società, eredità e così via, in favore della società fiduciaria, che si limita ad amministrarli secondo le disposizioni contenute in un accordo tra le parti.

Le società fiduciarie non diventano proprietarie dei beni e diritti a loro affidati, ma attuano una netta separazione tra il patrimonio gestito in favore del soggetto fiduciante e quello proprio della società fiduciaria. In questo modo i beni ed i diritti trasferiti alle società fiduciarie sono sottratti alle azioni dei creditori di tali società rimanendo quindi soggetti alle sole azioni dei creditori del fiduciante.

Tuttavia, per i creditori del soggetto fiduciante, non è per niente agevole individuare, ma non impossibile, i beni che il soggetto debitore detiene per il tramite di società fiduciaria, in virtù del principio del segreto fiduciario.

Altro aspetto che emerge dalla visura camerale riguarda la durata in carica dell’Amministratore Unico dell’azienda, Cagni Romano, la quale risulta scaduta, e non rinnovata, a seguito dell’approvazione del bilancio al 31/12/2017, peraltro l’ultimo depositato.

Alla data del 31 marzo risultano ancora in organico 30 dipendenti il cui futuro è nelle mani della procedura fallimentare a causa dell’inosservanza della disciplina ambientale da parte del gestore.

Alberto Speciale

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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