Cartiera di Verona: sospesa l’attività, situazione di pericolo per la salute e l’ambiente. Lavoratori a rischio?

 
 

“Tale violazione delle norme comunitarie da parte del gestore (Cartiera di Verona, ndr), a riprova dello spregio a qualsiasi norma ambientale, fa determinare una situazione di pericolo per la salute o per l’ambiente per la quale il D.Lgs 152/06, prevede la diffida a sospendere l’attività in assenza di AIA. Il gestore si è dimostrato inadempiente e assolutamente inaffidabile”.

Dopo il provvedimento del 28 giugno 2019, di sospensione dell’autorizzazione allo scarico delle acque industriali e contestuale diffida a sospendere lo scarico medesimo nei confronti della Cartiera di Verona Srl – loc. Cadidavid, Via Cà di Aprili, 25 – (qui ns articolo) la Provincia di Verona ritorna ad occuparsi della Cartiera di Verona con la Determinazione n. 2623/19 del 09/08/19 .

E’ una storia travagliata quella tra la Cartiera e l’osservanza delle prescrizioni previste dall’AIA e dall’AUA. Diffide e revoche delle autorizzazioni si sono continuamente succedute passando finanche per due riunioni, convocate dalla Prefettura. Per non parlare del sopralluogo effettuato da Arpav in data 23 luglio 2018 presso lo stabilimento il cui giudizio di conformità delle analisi chimiche, effettuate su un campionamento di acque reflue industriali allo scarico sul canale Giuliari-Milani, risultava il superamento dei limiti per lo scarico in acque superficiali, per il parametro COD (173 mg/l contro un limite previsto di 160 mg/l). Salvo poi assistere ad una revisione, degli esiti del campionamento allo scarico eseguito, con la quale l’agenzia ambientale ha comunicato che, considerando l’incertezza associata al parametro COD, lo stesso non risulta superare il limite di legge. Capita di sbagliare. Se di sbaglio si tratta.

A seguito invece del sopralluogo effettuato congiuntamente da Arpav e Comune di Verona in data 09 maggio 2019, sono emerse numerose inottemperanze all’AUA, nonché il permanere di una situazione di mancato riscontro ai dati richiesti dagli enti nel corso del sopralluogo del 31 agosto 2018. Dal verbale di sopralluogo si evince, tra l’altro, che il sistema di raccolta delle acque meteoriche non era manutentato adeguatamente.
Conseguentemente con provvedimento del 19 giugno 2019, è stata integrata
ulteriormente la diffida già pendente, diffidando il gestore dell’impianto in oggetto al
puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel vigente provvedimento di AUA (determinazione n. 686/18 del 06/03/2018), ordinando di eliminare le inosservanze, dandone evidenza agli enti entro il termine del 15/07/2019.

Senonché è pervenuta alla Provincia di Verona una comunicazione relativa agli esiti di un ulteriore controllo effettuato da parte di Arpav, in data 26 giugno 2019, in merito al quale la stessa ha comunicato di ritenere che debbano essere adottati “idonei ed urgenti provvedimenti amministrativi, atti a far sospendere lo scarico in corso d’acqua superficiale fintanto che non sarà ripristinata e collaudata la corretta funzionalità dell’impianto di depurazione in ogni sua fase, compresi gli aspetti gestionali e procedurali di cui alle prescrizioni “scarichi idrici” dell’AUA”.

Di rimando il Dirigente del settore ambiente della Provincia di Verona, con  Determinazione n. 2139/19 del 28 giugno 2019 ha sospeso, inevitabilmente (!)
l’autorizzazione allo scarico fino a successiva determinazione provinciale.

Arpav nel frattempo ha effettuato ulteriori campionamenti allo scarico nel canale Giuliari-Milani (il 19/06/2019 e il 26/06/2019) i cui esiti evidenziano – anche questa volta – il
superamento dei valori limite dello scarico stabiliti nell’AUA per i parametri: COD:
concentrazione pari a 667 mg/l; BOD: concentrazione pari a 355 mg/l; SST:
concentrazione pari a 250 mg/l. Nella verbale trasmesso alla Provincia Arpav rileva che:

“in sede ispettiva si è rilevata l’inefficacia dei sistemi di controllo gestionale, impiantistico e di allarme previsti dall’AUA: infatti, ancorché la produzione fosse stata sospesa, (…), il refluo non è stato né accumulato é rilanciato in testa all’impianto ma scaricato nel Canale Giuliari-Milani nonostante fosse tracimata la vasca di sedimentazione secondaria, con conseguente convogliamento di solidi grossolani allo scarico e superamento dei valori limite di BOD 5 , COD e SST; ciò costituisce pertanto inottemperanza a quanto stabilito al
punto 8 del QUADRO PRESCRITTIVO – sezione SCARICHI IDRICI dell’AUA rilasciata con determinazione n. 686/18.”

E’ da menzionare inoltre che in data 15 luglio 2019 è pervenuta una nota da parte del Consorzio di Bonifica Veronese con la quale, con riferimento agli esiti dei campionamenti effettuati da Arpav nel Canale Milani nel mese di giugno 2019, ha ricordato i danni subiti dai consorziati nel 2017, in occasione della presenza di sostanze filamentose nell’acqua emunta dal canale.

Secondo la determinazione provinciale n. 2623 del 09/08/19 la decisione di diffidare l’azienda a sospendere l’attività in assenza di AIA, come peraltro quella di integrare il provvedimento vigente di sospensione dell’AUA scarico con la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio AUA nel suo complesso, si fonda sull’adempimento di quanto previsto dalla normativa di settore in caso di pericolo per l’ambiente, nonché sulla documentazione inviata in data 2 agosto 2019 da parte di Arpav dalla quale emergono gravi violazioni delle norme ambientali.

Nel particolare, nella suddetta nota Arpav si legge che:

L’azienda in oggetto, nel periodo compreso tra il 16/07/2018 e il 05/04/2019, ha esercitato la propri attività di produzione carta (con relative emissioni in atmosfera e scarico di acque reflue industriali) in assenza di titoli autorizzativi legittimi ed efficacie che “l’azienda in oggetto, nel periodo compreso tra il 16/07/2018 e il 05/04/2019, non ha osservato in fermo dell’attività autorizzata che risultava invece necessario dopo che la Provincia di Verona, il 16/07/2018, aveva comunicato che il legittimo svolgimento delle attività autorizzate in AUA non può prescindere dalla regolarizzazione della situazione presso il Comando dei Vigili del Fuoco mediante ottenimento dei titoli necessari al legittimo svolgimento dell’attività”.

Il gestore infatti ha completamente ignorato il “parere negativo all’esercizio
dell’attività” dei Vigili del Fuoco, lavorando pertanto in assenza di un titolo antincendio e per tale aspetto saranno le Autorità competenti (Vigili del Fuoco, Prefettura,
Sindaco) ad assumere i provvedimenti di competenza.

Dal verbale di Arpav si evince che l’attività è proseguita, pur in assenza del titolo
antincendio e pur con un titolo AUA privo (conseguentemente) di efficacia.
Ove ciò non bastasse, il gestore non si è limitato a proseguire l’attività in spregio alle
norme, ma ha addirittura operato incurante del fatto che il titolo AUA comportasse
una limitazione di capacità produttiva (<20t/giorno), svolgendo l’attività oltre tale
soglia.
Tale comportamento non costituisce solamente una inottemperanza all’AUA, ma
comporta anche, e sopratutto, il fatto che si sia esercitata un’attività in assenza di
AIA, il che rappresenta un illecito penale ai sensi del D.Lgs. 152/06.

Ma c’è, se possibile, di più: la Cartiera ha operato oltre soglia AIA senza avere i requisiti previsti dalla Comunità Europea per le installazioni “IPPC”  (acronimo di “Integrated Pollution Prevention and Control”). Il 30 settembre 2018 sono infatti decorsi i termini per l’adeguamento alle BATconclusions delle cartiere.

Il gestore era ben consapevole di non essere adeguato alle BATc, sia perché
evidenziato dalla Provincia sia perché nella istanza di VIA ed AIA ha previsto tempistiche di
mesi per pervenire ad una situazione conforme alle BATc, dimostrando di essere
consapevole della non conformità del proprio impianto alle norme europee.
Da qui il pericolo per l’ambiente: esercizio in violazioni di norme comunitarie con
reiterazione di superamenti dei limiti di legge allo scarico, per inerzia del gestore ad
ottemperare a provvedimenti degli enti, nonostante gli anni trascorsi dalla prima
diffida (2015).

Anche il procedimento attivato dal Comune di Verona a seguito del rinvenimento di rifiuti di varia natura, in stato di abbandono e di degrado, sia all’interno che all’esterno del perimetro aziendale, pone ancora in evidenza la costante condotta del gestore di noncuranza nei confronti delle norme ambientali e dei rischi all’ambiente circostante che ne possono derivare. Ancora inerzia del gestore nonostante le ordinanze del Sindaco n. 51/2018 e n. 1/2019, ad oggetto: “Ordinanza in esecuzione d’ufficio per la predisposizione di un programma di smaltimento secondo quanto previsto dal D.lgs 152/06 e nelle modalità disposte dalla DRGV 3560/1999 relativo all’ex materiale/semilavorato, ora rifiuti, presente presso il sito aziendale sia in corrispondenza dei piazzali esterni (cumuli 1 e cumulo 2) che all’interno dei fabbricati”.

Da evidenziare, al riguardo, che, a causa dell’inerzia del gestore ad ottemperare una
diffida del dicembre 2015, e della conseguente situazione di scarico anomalo, oltre il
limite di legge, nell’agosto del 2017 la Provincia ha dovuto procedere con la revoca
dell’AIA per inottemperanza diffida. Risulta pertanto molto grave il fatto che il gestore lavorasse in regime di AIA, a seguito di revoca della stessa, e senza aver mai rimosso la situazione che aveva comportato l’adozione della suddetta revoca dell’AIA.

Per la Provincia pertanto, tutto quanto sopra fa determinare una situazione per la quale si ritiene vengano meno i requisiti soggettivi che deve possedere il titolare di una
autorizzazione ambientale in quanto con il suo comportamento, che risulta in spregio a qualsiasi limitazione imposta dalle norme vigenti ed a qualsiasi prescrizione impartita dagli organi di controllo, il gestore si è dimostrato inadempiente e assolutamente inaffidabile. Inevitabile quindi il venir meno della valutazione favorevole espressa con il rilascio dell’AUA circa la rispondenza all’interesse pubblico dello svolgimento dell’attività.

Per di più, il gestore, oltre alla noncuranza della disciplina ambientale in materia di scarichi e rifiuti che ricorrono da anni nell’impianto della Cartiera di Verona, si è sempre rifiutato di fornire ad Arpav i dati richiesti relativi alla produzione, tanto da comportare per quest’ultima la necessità di acquisirli mediante sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria. La noncuranza del gestore, a fronte dei vari solleciti di Arpav, ha comportato la necessità di prescriverne l’invio anche mediante diffida provinciale, ad oggi disattesa.

Dobbiamo dare atto delle molte (troppe) proroghe concesse alla Cartiera di Ca’ di David dalla Provincia che negli ultimi anni, con l’obiettivo di tutelare i posti di lavoro, rinviando più volte il provvedimento di chiusura dell’impianto concedendo autorizzazioni provvisorie per tenerlo aperto.

Adesso però la Cartiera di Verona è tenuta a sospendere, con decorrenza immediata, l’attività produttiva, nonché a mantenerla sospesa fino ad ulteriore provvedimento espresso provinciale, assicurando nel contempo che la sospensione dello scarico, come disposto da precedenti determinazioni, richiamate in oggetto.

Tuttavia è facoltà dell’azienda produrre, entro il termine massimo del 31 agosto p.v., idonea
documentazione che comprovi l’avvenuto rispetto del provvedimento di AUA, compreso il limite massimo giornaliero di 20t/giorno.
La documentazione sarà valutata entro il termine di chiusura del procedimento per
la revoca dell’AUA (15 settembre 2019).

Ma a chi e quanti sono i Soci e titolari di diritti su azioni e quote della società “Cartiera di Verona Srl”? Consultando la visura camerale sono 4:

  1. Capital Investment Trust Società Fiduciaria e di Revisione Srl  (BS) – 40%;
  2. Fiduciaria Emiliana Spa (RE) – 20%;
  3. REVERE 2002 Srl (MO) – 20%;
  4. Fiduciaria Poldi Allai Srl (PR) – 20%.

Sono addirittura tre le società fiduciarie tra i soci, è noto che le società fiduciarie sono imprese che si occupano di amministrare i beni conferiti da un soggetto, persona fisica o giuridica, secondo le prescrizioni da questi impartite. A tal fine, il soggetto fiduciante trasferisce la titolarità di determinati diritti, ad es. beni mobili, immobili, quote di partecipazione in società, eredità e così via, in favore della società fiduciaria, che si limita ad amministrarli secondo le disposizioni contenute in un accordo tra le parti.

Le società fiduciarie non diventano proprietarie dei beni e diritti a loro affidati, ma attuano una netta separazione tra il patrimonio gestito in favore del soggetto fiduciante e quello proprio della società fiduciaria. In questo modo i beni ed i diritti trasferiti alle società fiduciarie sono sottratti alle azioni dei creditori di tali società rimanendo quindi soggetti alle sole azioni dei creditori del fiduciante.

Tuttavia, per i creditori del soggetto fiduciante, non è per niente agevole individuare, ma non impossibile, i beni che il soggetto debitore detiene per il tramite di società fiduciaria, in virtù del principio del segreto fiduciario.

Altro aspetto che emerge dalla visura camerale riguarda la durata in carica dell’Amministratore Unico dell’azienda, Cagni Romano, la quale risulta ancora scaduta in quanto risulta attiva fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2017 peraltro l’ultimo depositato. Bilancio che non sembra essere stato ancora depositato.

Sono circa 45 i lavoratori dipendenti impiegati nella Cartiera, tutti con un nome e cognome, che cosa riserverà loro il futuro a causa della indifferenza nell’osservanza della disciplina ambientale da parte del gestore?

Alberto Speciale

 

 

 

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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