sagre e fiere assunta montorio

 
 

Sagre e fiere: la Regione Veneto detta le linee guida. Gli eventi dovranno essere preventivamente calendarizzati, chi non si adegua sarà escluso.

L’inizio dell’autunno segna inesorabilmente il rallentamento e la fine della programmazione di molte sagre e manifestazioni fieristiche che ritorneranno il prossimo anno. Con regole però diverse ed il tempo per l’adeguamento da parte degli organizzatori è breve. Il 30 novembre dovrà essere depositata in comune l’istanza per la programmazione nel 2018. Andiamo a capire cosa succederà anche se la stretta normativa regionale è astata deliberata ad inizio anno, ma solo nei prossimi mesi se ne vedranno gli effetti.

La Giunta Regionale del Veneto ha approvato con la Delibera n. 184 del 21/02/2017 (BUR n. 26 del 09/03/2017) un provvedimento con cui stabilisce le linee guida destinate ai Comuni per la calendarizzazione e programmazione delle sagre e delle fiere in cui viene svolta anche attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande attualmente regolamentata dalla Legge Regionale n. 29/2007.  La normativa assoggetta lo svolgimento dell’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande alla segnalazione di inizio attività e, con particolare riferimento all’attività temporanea in occasione di sagre, fiere e manifestazioni di carattere religioso, benefico e politicoal rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria e di sicurezza afferenti ai locali e alle superfici aperte al pubblico, attrezzati per il consumo sul posto.

L’introduzione della segnalazione di inizio attività (SCIA) in luogo dell’autorizzazione ha reso maggiormente difficoltosa l’attività di controllo igienico-sanitario e di sicurezza da parte dei Comuni e, conseguentemente, ha contribuito a determinare possibili situazioni di concorrenza sleale nei confronti degli operatori del settore.

Al fine di perseguire lo sviluppo e l’innovazione del settore della somministrazione di alimenti e bevande, in armonia con le altre attività economiche, e per uniformare la disciplina delle manifestazioni temporanee a livello regionale sono quindi state individuate specifiche linee guida rivolte ai Comuni per calendarizzare le sagre e le fiere, pubblicizzarne le date e le modalità di svolgimento a livello regionale, valorizzando le vocazioni territoriali, lo sviluppo e l’integrazione dell’identità regionale quali espressioni del patrimonio storico, sociale e culturale delle comunità del Veneto.

Adesso sarà compito delle Amministrazioni Comunali provvedere quanto prima alla predisposizione del Regolamento, in accordo con le Associazioni degli esercenti, dei consumatori e con le varie Proloco. Nel frattempo è opportuno che gli organizzatori delle sagre rionali, e delle fiere, studino attentamente quanto indicato nelle linee guida al fine di prepararsi correttamente all’evento dell’anno 2018 (anno di entrata in vigore del regolamento) fissando sin da ora la prossima scadenza nel calendario il giorno 30 novembre 2017 data in cui gli organizzatori dovranno depositare in Comune l’istanza per lo svolgimento della sagra o fiera (prorogabile in casi particolari).

Di seguito in sintesi l’elenco della documentazione da presentare per l’inserimento di una sagra o fiera nel calendario regionale:
• dati anagrafici degli organizzatori;
• sito web e contatti della manifestazione;
• programma;
• dati anagrafici e attività svolta dai partecipanti comprese eventuali imprese);
• prodotti tipici in vendita (sia enogastronomici che culturali o artigianali);
• denominazione, ubicazione e orari;
• planimetria con indicazione dei parcheggi e dei servizi igienici (compresi quelli riservati ai disabili, con idonei accessi);
• Previsione dell’impatto acustico.

E innegabile che  il settore meritava di essere normato, poiché sono sempre più numerosi gli organizzatori di “finte sagre” che veicolano importanti giri d’affari, sfruttando una concorrenza sleale nei confronti degli esercizi commerciali presenti nel luogo. Stesso discorso sarebbe da farsi per le associazioni o i circoli ricreativi. Corretto quindi riaffermare che il fine di questi eventi debba rimanere la promozione dell’aggregazione sociale e comunitaria anche attraverso la promozione dei prodotti tipici locali.

Per gli organizzatori è vietato sbagliare in quanto lo svolgimento di una sagra e fiera non iscritta nel calendario regionale comporta l’impossibilità di iscrivere la manifestazione stessa nel calendario per l’anno successivo. 

​Alberto Speciale​

———————

Di seguito il testo delle linee guida regionali​ contenute nell’Allegato “A” di cui alla DGR n. 184 del 21/02/2017:

Linee guida per la programmazione, da parte dei comuni, delle fiere e delle sagre in cui viene svolta attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande anche in forma non prevalente.

PREMESSA 

  1. Al fine di assicurare omogeneità sul territorio del Veneto, le presenti linee guida orientano i comuni nella predisposizione di un calendario e di un regolamento delle sagre e delle fiere in cui viene svolta attività di somministrazione di alimenti e bevande anche in forma non prevalente.
  2. L’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, disciplinata dall’articolo 11 della legge regionale n. 29 del 2007, deve svolgersi nel rispetto della vigente normativa.
  3. Ai fini del presente provvedimento, si intende per fiera la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
  4. Ai fini del presente provvedimento, si intende per sagra ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all’aggregazione comunitaria in cui sia presente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea.

CALENDARIO REGIONALE 

  1. Al fine di consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre, nonché per permettere all’amministrazione comunale la verifica della sostenibilità di tutti gli eventi temporanei organizzati nell’ambito del territorio, i comuni redigono ed approvano un elenco delle fiere e delle sagre che si svolgeranno nell’anno seguente, anche sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi e delle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale e le proloco locali iscritte nell’albo regionale delle Pro Loco di cui alla legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 “Disciplina delle associazioni pro loco”.
  2. Per la predisposizione dell’elenco, i comuni stabiliscono un termine congruo entro il quale gli organizzatori devono depositare l’istanza per lo svolgimento della fiera o della sagra e, entro il 30 novembre di ogni anno, redigono l’elenco annuale delle fiere e delle sagre che si svolgeranno sul territorio comunale nell’anno successivo, inviandolo alla Regione per le finalità di cui al punto 8.
  3. L’istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, salvo possibile integrazione della stessa entro un termine stabilito dal comune:
  • dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati;
  • indicazione dell’eventuale sito web della manifestazione e contatti (email/telefono);
  • elenco dei partecipanti alla manifestazione con indicazione dei dati anagrafici (e nel caso di impresa, i relativi dati) e dell’attività svolta;
  • denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione;
  • indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
  • indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
  • relazione previsionale di impatto acustico;
  • programma della manifestazione;
  • eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell’artigianato locale.
  1. Qualora nell’ambito della manifestazione siano previsti eventi per loro natura assoggettati a licenza/autorizzazione/scia, le relative istanze vanno presentate nei termini previsti dalle norme che li regolamentano e i relativi atti di assenso devono essere prodotti prima dell’effettuazione della manifestazione, o comunque entro i termini previsti dai singoli regolamenti comunali.
  2. L’istanza è rigettata nel caso in cui non sia conforme agli atti di pianificazione e programmazione comunali.
  3. Devono essere inserite nell’elenco di cui al comma 1 anche le fiere e le sagre organizzate direttamente dal comune.
  4. L’elenco annuale di cui al comma 1 è comunicato entro il 15 dicembre di ogni anno dal comune alla struttura regionale competente in materia di commercio.
  5. La Giunta regionale pubblica il “calendario regionale delle fiere e delle sagre” che conterrà le seguenti informazioni:
  6. dati anagrafici dell’organizzatore;
  7. denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione;
  8. indicazione dell’eventuale sito web della manifestazione e contatti (email/telefono);
  9. programma della manifestazione; e. eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell’artigianato locale.

MODIFICHE DEL CALENDARIO REGIONALE

  1. L’elenco delle fiere e delle sagre inserito nel calendario regionale può essere integrato o modificato dal comune, anche sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi e delle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale e le proloco locali iscritte nell’albo regionale delle Pro Loco di cui alla legge regionale n. 34 del 2014.
  2. Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono rivolgersi al comune almeno 30 giorni prima dell’ipotizzata data di inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire le necessarie verifiche e di dare alla manifestazione adeguata pubblicità. Tale termine può essere derogato, con provvedimento motivato, in caso di modifiche derivanti da emergenze o eventi metereologici, non prevedibili.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE NEL CALENDARIO E DI SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI 

  1. Gli organizzatori delle fiere e sagre devono presentare istanza al comune territorialmente competente nel termine dallo stesso stabilito.
  2. Nel caso in cui la manifestazione si svolga sul territorio di più comuni, l’organizzatore dovrà presentare l’istanza ad uno dei comuni che farà da capofila per l’espletamento delle pratiche.
  3. In caso di sovrapposizione di due o più manifestazioni nello stesso sito e negli stessi giorni, il comune accoglie le istanze attenendosi ai seguenti criteri elencati in ordine di priorità:
  4. manifestazione che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell’artigianato locale; i prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire in prevalenza dall’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali veneti o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT dalla Regione Veneto;
  5. forte connotazione tradizionale dell’evento che giustifica la manifestazione (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità, ecc.);
  6. anni di svolgimento della manifestazione; d. ordine cronologico di presentazione dell’istanza.
  7. L’area interessata dalla manifestazione dovrà essere dotata di:
  8. servizi igienici, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, in numero adeguato rispetto ai visitatori.
  9. aree destinate a parcheggi anche provvisori, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
  10. parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande, anche attraverso soluzioni mobili o temporanee la cui presenza deve essere comunque segnalata.
  11. Il comune, tenuto conto del luogo di svolgimento della manifestazione e per ragioni di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, può definire un orario massimo di svolgimento delle attività.

DURATA

  1. Fermo quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, della legge regionale n. 29 del 2007, il comune, previa adeguata motivazione e, se necessario, suddividendo il territorio in apposite aree omogenee, può stabilire una durata della manifestazione inferiore ai trenta giorni consecutivi ed un eventuale periodo di intervallo tra ciascuna manifestazione.
  2. La durata massima delle manifestazioni potrà essere stabilita esclusivamente tenendo conto della storicità dell’evento, dell’eventuale finalità di valorizzazione turistica del territorio, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell’artigianato locale, o di prodotti provenienti in prevalenza dall’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali veneti o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT dalla Regione Veneto.

COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI IN SEDE FISSA E AMBULANTI 

  1. Durante lo svolgimento delle sagre e delle fiere, compatibilmente con le esigenze di tutela dell’ordine pubblico, il comune può concedere agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull’area pubblica antistante l’esercizio commerciale o su quella adiacente alla manifestazione.
  2. Il comune può altresì prevedere che parte della superficie utilizzata per la manifestazione sia destinata agli operatori in sede fissa o agli ambulanti che normalmente esercitano l’attività sul territorio comunale o nella relativa municipalità. Qualora la suddetta superficie non sia utilizzata dagli operatori in sede fissa o dagli ambulanti, potrà essere impiegata dai partecipanti alla manifestazione. L’utilizzo di più del 10% della superficie utilizzata per la manifestazione potrà essere assentito previo accordo tra gli organizzatori ed il comune.

ZONE SOTTOPOSTE A TUTELA 

  1. Il comune individua le aree del proprio territorio di particolare interesse storico ed artistico, incluse quelle di particolare interesse archeologico ed architettonico, nonché le aree di particolare interesse ambientale e quelle tipizzate da consolidate tradizioni locali nelle quali non è ammesso lo svolgimento delle manifestazioni.
  2. Il comune individua le aree del proprio territorio in cui non è ammesso lo svolgimento delle manifestazioni per ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità che rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità.

VIGILANZA E CONTROLLO 

  1. Le attività di vigilanza e controllo sono in capo al comune.
  2. La Regione si riserva di concedere patrocini e contributi regionali esclusivamente alle sagre e fiere iscritte nel calendario regionale di cui al presente provvedimento.
  3. Lo svolgimento di una sagra e fiera non iscritta nel calendario regionale comporta l’impossibilità di iscrivere la manifestazione stessa nel calendario per l’anno successivo.
 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here