Riduzione del consumo di suolo: inviati i dati di Verona in Regione. Fine dell’edilizia ?

 
 

È già stata inviata alla Regione Veneto la Delibera di Giunta n. 289 del 22 settembre 2017 che “fotografa”, con la correlata Relazione Tecnica Illustrativa di accompagnamento,  il consumo del suolo nel Comune di Verona. Il documento censisce tutte le aree urbanizzate del Comune, comprese quelle per le quali sia stato già approvato un piano urbanistico attuativo (PUA).
Come indicato nell’Allegato A della Delibera, attualmente la superficie di aree già trasformate o pronte ad esserlo è di 66,48 km quadrati su complessivi 198,89 kmq (dei quali 1,1 kmq riferibili al Passante nord), ovvero il 33,43 % dell’intero territorio comunale. 
Le planimetrie dettagliate inviate – Tavola 1, Tavola 1 Analisi,  Tavola 3.1 –   consentiranno alla Regione di definire, per ciascun Comune veneto, la quantità massima di consumo di suolo prevista di anno in anno. L’obiettivo, come indicato nella recente Legge Regionale 14/2017, è quello di avviare un graduale contenimento del consumo del suolo, fino ad azzerarlo entro il 2050.

“La nuova Legge regionale è in linea con gli obiettivi dell’Amministrazione comunale – spiega l’Assessore alla Pianificazione urbanistica Ilaria Segala -. I prossimi piani attuativi (PUA, ndr), infatti, andranno a privilegiare il recupero del patrimonio urbanistico edilizio abbandonato, cioè di aree già urbanizzate ma dismesse e inutilizzate. A Verona le aree in questo stato ammontano a circa 4 milioni di metri quadrati – precisa l’assessore – una bella fetta di territorio su cui sarà interessante sperimentare recuperi e riqualificazioni sulla base dei nuovi modelli di sviluppo promossi con la legge regionale sul consumo del suolo. Ora – conclude Segala – non resta che attendere le indicazioni dalla Regione, necessarie per effettuare le modifiche al Piano di assetto del territorio e i futuri piani di intervento”.

La L.R. Veneto n. 14 del 6 giugno 2017 recante disposizioni per il contenimento del consumo di suolo è stata pubblicata sul BUR del 9 giugno 2017 n.56.
Lo scopo dichiarato di tale legge è quello di ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora edificato, coerentemente con l’obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050.

Nello specifico, la Giunta Regionale dovrà stabilire entro 180 giorni dall’entrata in vigore della Legge, la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale nel periodo preso a riferimento e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei, sulla base delle specificità territoriali e delle informazioni fornite dai Comuni. La quantità massima del consumo di suolo ammesso nel territorio regionale sarà sottoposta a revisione almeno quinquennale. I Comuni approveranno la variante di adeguamento dello strumento urbanistico generale al provvedimento di Giunta regionale.

Particolare importanza rivestono le previsioni volte alla riqualificazione edilizia ed ambientale e alla rigenerazione urbana, che indicano forme ed azioni quali la demolizione di opere incongrue o di elementi di degrado, il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di tipologie edilizie urbane a basso impatto energetico e ambientale.
Viene, infine, istituito uno specifico fondo regionale per: a) il rimborso delle spese di progettazione degli interventi previsti nei programmi di rigenerazione urbana sostenibile;  b) il finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana; c) il finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l’interesse pubblico e prioritario alla demolizione.

Nel dettaglio, per chi ha il tempo e la voglia di un approfondimento, lo scopo dichiarato della Legge Regionale 14/2017 (art. 3) è quello di:

  1. a) ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato per usi insediativi e infrastrutturali, in coerenza con l’obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050;
  2. b) individuare le funzioni eco-sistemiche dei suoli e le parti di territorio dove orientare azioni per il ripristino della naturalità, anche in ambito urbano e periurbano;
  3. c) promuovere e favorire l’utilizzo di pratiche agricole sostenibili, recuperando e valorizzando il terreno agricolo, anche in ambito urbano e periurbano;
  4. d) individuare le parti di territorio a pericolosità idraulica e geologica, incentivandone la messa in sicurezza secondo il principio di invarianza idraulica;
  5. e) valutare gli effetti degli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia sulla salubrità dell’ambiente, con particolare riferimento alla qualità dell’aria, e sul paesaggio, inteso anche quale elemento identitario delle comunità locali;
  6. f) incentivare il recupero, il riuso, la riqualificazione e la valorizzazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, favorendo usi appropriati e flessibili degli edifici e degli spazi pubblici e privati, nonché promuovendo la qualità urbana ed architettonica ed, in particolare, la rigenerazione urbana sostenibile e la riqualificazione edilizia ed ambientale degli edifici;
  7. g) ripristinare il prevalente uso agrario degli ambiti a frammentazione territoriale, prevedendo il recupero dei manufatti storici e del paesaggio naturale agrario, il collegamento con i corridoi ecologici ed ambientali, la valorizzazione dei manufatti isolati, la rimozione dei manufatti abbandonati;
  8. h) valorizzare le ville venete e il loro contesto paesaggistico, come elemento culturale identitario del territorio veneto;
  9. i) rivitalizzare la città pubblica e promuovere la sua attrattività, fruibilità, qualità ambientale ed architettonica, sicurezza e rispondenza ai valori identitari e sociali della comunità locale, con particolare attenzione alle specifiche esigenze dei bambini, degli anziani e dei giovani, nonché alla accessibilità da parte dei soggetti con disabilità;
  10. l) assicurare la trasparenza amministrativa e la partecipazione informata dei cittadini alle scelte strategiche di trasformazione urbanistico-edilizia, di riqualificazione e rigenerazione urbana e territoriale, anche promuovendo la partecipazione dei diversi soggetti portatori di interessi nei procedimenti di pianificazione;
  11. m) attivare forme di collaborazione pubblico-privato che contribuiscano alla riqualificazione del territorio e della città, su basi di equilibrio economico-finanziario e di programmazione temporale dei procedimenti e delle iniziative in un contesto di prevedibilità, certezza e stabilità della regolazione.

La realizzazione di tali obiettivi viene perseguita in particolare attraverso (art. 5):

  1. a) la demolizione integrale di opere incongrue o di elementi di degrado nonché di manufatti ricadenti in aree a pericolosità idraulica e geologica, o nelle fasce di rispetto stradale, con ripristino del suolo naturale o seminaturale, fatti salvi eventuali vincoli o autorizzazioni;
  2. b) il recupero, la riqualificazione e la destinazione ad ogni tipo di uso compatibile con le caratteristiche urbanistiche ed ambientali del patrimonio edilizio esistente, mediante il miglioramento della qualità edilizia in relazione a tutti o ad una parte rilevante dei parametri seguenti: qualità architettonica e paesaggistica; qualità delle caratteristiche costruttive, dell’impiantistica e della tecnologia; efficientamento energetico e riduzione dell’inquinamento atmosferico; eliminazione o riduzione delle barriere architettoniche; incremento della sicurezza sotto il profilo, statico e antisismico, idraulico e geologico, garantendo nella trasformazione dell’area l’invarianza idraulica e valutando, ove necessario, il potenziamento idraulico.

Si prevede inoltre espressamente che il piano degli interventi (PI) èreveda misure di agevolazione che possono comprendere il riconoscimento di crediti edilizi per il recupero di potenzialità edificatoria negli ambiti di urbanizzazione consolidata, premialità in termini volumetrici o di superficie e la riduzione del contributo di costruzione.

Precedenza dev’essere data alle demolizioni, che devono precedere l’eventuale delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse,

Il suolo così ripristinato all’uso naturale o seminaturale è assoggettato ad un vincolo di non edificazione, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese del beneficiario delle agevolazioni ed il vincolo permane fino all’approvazione di una specifica variante allo strumento urbanistico che non può essere adottata prima di dieci anni dalla trascrizione del vincolo.

Si segnala infine la disciplina contenuta all’art. 8 relativa agli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente, secondo la quale, al fine di evitare il consumo di suolo e favorire la riqualificazione, il recupero e il riuso dell’edificato esistente, il comune può consentire l’uso temporaneo di volumi dismessi o inutilizzati ubicati in zona diversa da quello agricola, con esclusione di ogni uso ricettivo.

Tali progetti dovranno mirare preferibilmente a sviluppare l’interazione tra la creatività, l’innovazione, la formazione e la produzione culturale in tutte le sue forme, creando opportunità di impresa e di occupazione, start up. In particolare sono considerate funzioni prioritarie per il riuso: a) il lavoro di prossimità: artigianato di servizio all’impresa e alle persone, negozi temporanei, mercatini temporanei, servizi alla persona; b) la creatività e la cultura: esposizioni temporanee, mostre, eventi, teatri, laboratori didattici; c) il gioco e il movimento: parchi gioco diffusi, attrezzature sportive autogestite, campi da gioco; d) le nature urbane: orti sociali di prossimità, giardinaggio urbano collettivo, parchi urbani.

Il Comune, a seguito di specifica proposta da parte dei proprietari o dei soggetti aventi titolo, potrà autorizzare l’uso temporaneo di singoli immobili, stabilendo con apposita deliberazione: a) il nuovo utilizzo ammesso, nel rispetto delle normative in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, di tutela della salute e della incolumità pubblica e delle norme igienico sanitarie e dell’ordine pubblico; b) gli utilizzi e le modalità d’uso vietate e quelle che possono creare situazioni di conflitto, tensione o pericolo sociale, o arrecare disturbo agli insediamenti circostanti; la violazione del divieto di tali utilizzi e modalità comporta la immediata sospensione della autorizzazione; c) il termine per l’utilizzo temporaneo, che non può in ogni caso essere complessivamente superiore a cinque anni.

Alberto Speciale

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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