Piano di razionalizzazione società partecipate: scadenza il 30 settembre.

 
 

Dopo l’approvazione entro il mese di luglio delle risultanze economico-patrimoniali degli enti, il prossimo appuntamento di rilievo per il Comune di Verona è fissato al 30 settembre. 

L’articolo 24 del Testo Unico in materia di società partecipate prevede l’obbligo di effettuare, entro il prossimo 30 settembre, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, individuando quelle che devono essere alienate o che devono comunque essere oggetto di misure di razionalizzazione, quali il contenimento dei costi di funzionamento, la cessioni di quote, operazioni di fusione e incorporazione o messa in liquidazione. L’eventuale alienazione, da effettuare ai sensi dell’articolo 10, deve avvenire entro un anno dall’avvenuta ricognizione. E’ previsto invece l’obbligo di motivazione specifica nel caso in cui le le valutazioni sostengano la scelta di mantenere nel proprio asset quote e azioni di società.

Il 30 settembre per le società partecipate si configura inoltre come momento importantissimo, in quanto le stesse devono portare a compimento entro quella data le analisi della situazione relativa al proprio personale, dovendo determinare gli eventuali esuberi.
Questo processo consentirà di verificare se il complesso delle risorse umane sia adeguato all’assetto organizzativo delle società, in funzione delle attività svolte in base agli affidamenti degli enti e in base a proprie scelte.

La rilevanza della spiegazione dettagliata delle scelte effettuate in rapporto alla ricognizione è stata oggetto di un’articolata analisi nelle linee di indirizzo per la razionalizzazione adottate dalla Corte dei Conti, sezione delle autonomie, con la deliberazione della Sezione Autonomie n, 19/2017.
Tutto ciò nell’ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento.
La sezione autonomie evidenzia come l’atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l’ente, sia l’espressione più concreta dell’esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione.

Pertanto, secondo la Corte dei Conti è necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione e in tal senso è necessario che ogni amministrazione specifichi la sussistenza dei requisiti indicati dalla legge (stretta necessità della società rispetto alle finalità perseguite dall’ente e svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall’articolo 4) e se ricorrono o meno le situazioni di criticità sintetizzate dall’articolo 20, comma 2 (società con limiti di fatturato o scarso numero di dipendenti; che svolgono attività analoghe a quella di altre società/organismi; che hanno riportato perdite reiterate nel quinquennio; che necessitano di azioni di contenimento costi o di iniziative di aggregazione). L’esplicitazione di tali elementi deve aversi anche per le partecipazioni di minima entità.
Le linee di indirizzo fanno rilevare come nella motivazione delle scelte riportate nella ricognizione sia importante tener conto dell’attività svolta dalla società a beneficio della comunità amministrata. Pertanto, in caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, occorre esplicitare le ragioni della convenienza economica dell’erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, eccetera) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l’ente. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, occorre anche dimostrare che non sono necessarie operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell’ente di governo d’ambito.

La razionalizzazione straordinaria è composta da due documenti distinti. Un atto ricognitivo che si riferisce a tutte le partecipazioni, con il quale si dovrà motivare, per ogni società, le motivazioni per cui si può e si vuole mantenere oppure dismettere; e un secondo documento, che si concretizza in un piano, dove si enunciano le azioni che si intendono in concreto attuare.

Permane il dubbio su quale sia l’organo dell’ente competente a licenziare gli atti di razionalizzazione previsti dall’articolo 24. La sezione Autonomie della Corte dei Conti, nelle «linee di indirizzo» emanate con la deliberazione 19/2017, non affronta esplicitamente la questione ma propende per una delibera di Consiglio, dal momento che acclude alle linee guida «un modello standard dell’atto di ricognizione e relativi esiti che dovrà essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti».
In realtà, seguendo alla lettera la norma, non pare che il tema sia così netto, e proprio alla luce del fatto che si tratta di un aggiornamento di un atto precedente è ragionevole che l’operazione sia fatta dall’organo che, a suo tempo, ha licenziato l’atto che si va a rivedere.
Resta chiara, comunque, la competenza del Consiglio Comunale sui singoli atti relativi ad acquisto o costituzione o vendita di società.

Questo sopra rende opportuno, ma non obbligatorio, il fatto che il Consiglio deliberi anche sul più generale atto di programmazione in materia di società partecipate, condividendo in proposito preliminarmente le decisioni di dismissione o mantenimento delle aziende.

Nell’ambito del processo per la definizione del Bilancio 2018 il Comune di Verona dovrà tenere in considerazione alcuni adempimenti, che costituiscono presupposti necessari per l’ottimale sviluppo del sistema amministrativo dell’Ente.
Gli obiettivi definiti nel DUP (Documento Unico di Programmazione) in relazione agli organismi partecipati costituiscono infatti il necessario presupposto per il provvedimento che, in base all’articolo 19, comma 5 del TUEL, gli enti devono adottare per definire specifici obiettivi annuali e pluriennali per le spese di funzionamento delle società, comprensivi degli eventuali limiti per il reclutamento delle risorse umane.
Nella nota di revisione del DUP, che la Giunta deve presentare entro il 15 novembre con lo schema di bilancio, possono peraltro essere recepite le eventuali scelte strategiche definite in sede di approvazione della razionalizzazione straordinaria.

Alberto Speciale

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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