Caduta dalla bici a causa di una buca: il Comune è tenuto a risarcire al 50%

 
 

Considerato che questa mattina sono in molti a scrivere di “buche & cadute stradali” mi aggiungo al coro segnalando che la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6034/2018, depositata il 13 marzo 2018, sancisce ulteriori criteri per stabilire la responsabilità, e dunque l’eventuale risarcimento del danno da parte della P.A., nel caso di infortuni dovuti alla cattiva manutenzione (tecnicamente; “omessa custodia”) del manto stradale.

Il caso discusso dalla Consulta riguarda un ciclista caduto a causa del “pietrisco” e di “alcune buche localizzate nella fascia centrale della corsia di marcia” di una strada comunale all’interno del parco nazionale del Gargano. Per i Giudici della Corte di Appello di Bari, decisione sostanzialmente confermata in Cassazione, la colpa è di entrambi. Da dividersi al 50% tra il Comune di Cagnano Varano, perché non ha tenuto la strada in condizioni ottimali, ed al 50% con ciclista perché avrebbe dovuto seguire una condotta più prudente.

Sfuma pertanto l’assoluta “colpa” della P.A. in quanto i giudici di legittimità affermano i seguenti principi di diritto:

“l’articolo 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”. Mentre “la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell’art. 2043 c.c. (risarcimento per fatto illecito), salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l’evento dannoso”.

La Corte inoltre spiega che nella categoria delle cause di esclusione della responsabilità oggettiva per danno da cose, la condotta del danneggiato “si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso”, significando che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso”.

Dunque, quando la causa di esclusione della responsabilità viene indicata nella condotta del danneggiato “può prescindersi dalla necessità, ai fini dell’esonero, di un’imprevedibilità ed inevitabilità intese nel senso di estraneità alla regolarità o adeguatezza causale, come invece rimane necessario quando si invoca un caso fortuito o un’elisione del nesso causale per altra ragione”. 

Riassumendo: tutti i ciclisti che transitano sulle strade in questo momento sono (dovrebbero) a conoscenza delle condizioni stradali provocate dalle nevicate e piogge intercorse pertanto devono prestare maggiore attenzione al manto stradale in quanto è possibile, per non dire certo, che incontreranno buche.

Sarebbe interessante poter leggere gli esiti dei carotaggi effettuati, sempre se effettuati, dal Committente Ente pubblico a conclusione della gara di appalto per opere di asfaltatura delle strade e verificare se, quanto in essi indicato corrisponde a quello previsto nel capitolato di appalto. 

Alberto Speciale

 

 

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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