Cassazione: respinti i ricorsi dei dirigenti del Comune di Verona. ‘Retribuzione di risultato da ripartire tra tutti’

 
 

Per la Cassazione il finanziamento per il pagamento della retribuzione di posizione e di risultato, da attingere dallo specifico Fondo previsto dal CCNL, deve essere utilizzato sia per i dirigenti assunti con contratto a tempo determinato che per quelli assunti a tempo determinato


Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n.13929/2022 nell’adunanza camerale del 12 ottobre 2021 pubblicata lo scorso 3 maggio.

Nei fatti, quarantuno dirigenti del Comune di Verona, in servizio con contratto di diritto pubblico a tempo indeterminato, hanno agito in giudizio, avanti al Tribunale di Verona, lamentando che l’Ente, a partire dall’anno 2002, non aveva più erogato interamente a loro favore le risorse del Fondo previsto dal C.C.N.L. di riferimento (Area Dirigenza del Comparto Regioni e Autonomie Locali) per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, in quanto esso era stato utilizzato per pagare le medesime voci retributive anche ai dirigenti assunti con contratto a tempo determinato.

Conseguentemente hanno, quindi, chiesto che venisse accertato e dichiarato il loro diritto, e il Comune di Verona fosse di conseguenza condannato, alla corresponsione della quota parte del Fondo spettante a ciascuno a decorrere dal 2002 e fino alla data di deposito del ricorso (settembre 2009), secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla contrattazione collettiva di livello nazionale e dalla contrattazione decentrata integrativa.

Il Tribunale di prime cure ha ritenuto illegittima la decurtazione del Fondo in relazione alle somme destinate al pagamento della retribuzione di posizione e di risultato ai dirigenti assunti a termine, peraltro limitatamente agli anni dal 2002 al 2007, con le conseguenti statuizioni di condanna dell’Ente.

Tuttavia, la Corte di appello di Venezia, pronunciando sui distinti gravami riuniti del Comune di Verona e dei dirigenti (circa la limitazione temporale della decisione adottata all’anno 2007), ha respinto integralmente le domande, alla luce del precedente di legittimità n. 9645/2012 e con assorbimento delle altre questioni.

Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione tutti i dirigenti, affidandosi a tre motivi, cui ha resistito il Comune con controricorso, tranne la ricorrente Maria Daniela Maellare che invece ha depositato atto di rinuncia.

Per i giudici «è già stato affermato in sede di legittimità che l’art. 26 C.C.N.L. Area della Dirigenza del Comparto Regioni – Autonomie locali del 23 dicembre 1999 va interpretato nel senso che nella determinazione del fondo previsto dalla stessa disposizione contrattuale deve tenersi conto delle sole posizioni dirigenziali effettivamente coperte e non di tutte quelle contemplate nell’organico dell’ente e che, inoltre, lo stesso fondo va utilizzato anche per le indennità spettanti ai dirigenti assunti con contratto a tempo determinato (Cass. n. 9645/2012)». 

La Cassazione parte dal presupposto che la norma collettiva del citato art. 26 del
C.C.N.L. del 1999 va letta congiuntamente a quella di cui all’art. 37 del C.C.N.L. del
1996, posto che la disciplina prevista in quest’ultimo accordo è espressamente richiamata dalla lett. a) del comma 1 dello stesso art. 26.

In definitiva, si legge nell’Ordinanza che «l’art. 26 del C.C.N.L. Area della Dirigenza del Comparto Regioni – Autonomie locali del 23 dicembre 1999 va interpretato nel senso che nella determinazione del fondo in esso previsto deve tenersi conto delle posizioni dirigenziali effettivamente coperte all’interno dell’organico dell’ente e che lo stesso fondo va utilizzato anche per le indennità spettanti ai dirigenti assunti con contratto a tempo determinato».

A tale orientamento la Cassazione intende dare continuità, non offrendo i motivi in esame apprezzabili elementi per una sua modifica, non è, inoltre, senza rilievo che il C.C.N.L. per l’Area della Dirigenza – Comparto Funzioni Locali del 17 dicembre 2020 abbia inserito nel proprio campo di applicazione, quale definito dall’art. 1, anche i dirigenti assunti a termine, accanto ai dirigenti a tempo indeterminato, confermando in tal modo quale dovesse essere la reale portata applicativa della norma, al di là della sua formulazione testuale.

Pertanto, la Corte dichiara estinto il giudizio, a spese compensate, tra Maria Daniela Maellare e il Comune di Verona mentre respinge il ricorso in relazione agli altri ricorrenti condannandoli a rifondere le spese del giudizio.

Alberto Speciale

 

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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