Mobilità sostenibile: la Legge c’è, adesso occorre pedalare. Manca il PUMS

 
 

Promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto, sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative. Questo l’obiettivo prioritario del Piano generale della mobilità ciclistica, che intende sviluppare l’utilizzo della bici sia in ambito urbano e metropolitano, che su percorsi definiti a livello regionale, nazionale ed europeo. Lo strumento per realizzarlo ? La Legge 11 gennaio 2018 n, 2 – “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica” entrata in vigore il 15 febbraio 2018.

L’ambizioso obiettivo dichiarato, “in modo da rendere lo sviluppo della mobilità ciclistica una componente fondamentale delle politiche della mobilità in tutto il territorio nazionale”, viene perseguito mediante:

a) l’aggiornamento e modifica degli articoli 61 (sagoma limite) e 164 (sistemazione del carico sui veicoli) del codice della strada per consentire, al pari di quanto praticato in altri Paesi, l’installazione del portabiciclette anche sul fronte anteriore degli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea;
b) l’attuazione di strumenti triennali di pianificazione territoriale:1) il piano generale della mobilità ciclistica (da attuare mediante la realizzazione della Rete ciclabile nazionale- “Bicitalia”; 2) i piani regionali della mobilità ciclistica e i piani urbani della mobilità ciclistica “Biciplan”;
c) la realizzazione di “velostazioni” (centri per il deposito custodito di biciclette, l’assistenza tecnica e l’eventuale servizio di noleggio) e di “ciclovie” quali: 1) le vie verdi ciclabili; 2) i sentieri ciclabili; 3) le strade urbane ed extra urbane senza traffico; 4) le strade con traffico motorizzato inferiore alla media di cinquecento veicoli al giorno calcolata su base annua senza punte superiori a cinquanta veicoli all’ora; 5) le strade sottoposte al limite di velocità di 30 chilometri orari o a un limite inferiore; 6) gli itinerari ciclopedonali, le corsie ciclabili, le aree pedonali, le zone a traffico limitato e le zone residenziali, come definiti dagli articoli 2 e 3 del codice della strada.

La Legge 2/2018 prevede che, entro dodici mesi dall’adozione del “Piano generale della mobilità ciclistica,,da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le Regioni predispongano i progetti necessari alla realizzazione di “Bicitalia” per la successiva approvazione che costituisce “variante a tutti gli strumenti urbanistici”. Spetta anche alle Regioni l’elaborazione e l’approvazione del “Piano regionale della mobilità ciclistica”  sulla “base dei piani urbani della mobilità sostenibile e dei relativi programmi e progetti presentati dai comuni e dalle città metropolitane”  posto che il Piano deve comunque definire:
• la rete ciclabile regionale;
• gli itinerari nelle zone rurali finalizzati alla fruizione di sentieri di campagna e di aree di interesse naturalistico;
• il sistema di interscambio tra la bicicletta e gli altri mezzi trasporto;
• le aree di sosta e i servizi per i ciclisti;
• gli indirizzi relativi agli interventi necessari a favorire l’uso della bicicletta nelle aree urbane ed extraurbane, nonché la procedura di recepimento di tali indirizzi negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nei regolamenti edilizi e negli interventi di costruzione o ristrutturazione degli edifici pubblici, “con particolare riferimento a quelli scolastici”;
• le azioni di comunicazione, educazione e formazione per la promozione degli spostamenti in bicicletta e del trasporto integrato tra biciclette e altri mezzi di trasporto.

Le Città Metropolitane ed i Comuni non facenti parte di città metropolitane predispongano e definiscano i “Biciplan”, quali piani di settore dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS), per definire gli obiettivi, le strategie e le azioni necessarie a promuovere e intensificare l’uso della bicicletta quali ad esempio: il raccordo tra gli itinerari ciclabili prioritari, la rete secondaria dei percorsi ciclabili e le vie verdi ciclabili; gli interventi finalizzati a favorire l’integrazione della mobilità ciclistica con i servizi di trasporto pubblico urbano, le azioni finalizzate a contrastare il furto delle biciclette).

Inoltre la Legge norma i Comuni affinchè siano previste, negli strumenti urbanistici e/o regolamenti edilizi:

  • velostazioni in prossimità di aeroporti,
  • autostazioni,
  • stazioni ferroviarie/ metropolitane/marittime/ fluviali/lacustri,

nonché l’adozione misure finalizzate alla realizzazione di spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette negli edifici adibiti a residenza e ad attività terziarie o produttive e nelle strutture pubbliche.

Il Comune di Verona, ad oggi, non ha ancora redatto, adottato ed approvato il proprio PUMS. Nel Veneto solo Padova e Venezia hanno in corso la redazione del Piano.

Alberto Speciale

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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