Enti No Profit: trasparenza sui contributi pubblici incassati. Cosa fare

 
 

Obblighi di trasparenza e pubblicità anche per gli Enti del Terzo Settore (ETS) che intrattengono rapporti con le pubbliche amministrazioni. per rispondere ad alcune delle grandi sfide a cui è chiamato a rispondere tutto il terzo settore: l’affidabilità e la trasparenza, in linea con le indicazioni previste dalla nuova riforma.

È entrato in vigore dal 1° gennaio 2019 l’obbligo di pubblicità e trasparenza per alcuni soggetti, tra cui specifiche categorie degli Enti del Terzo Settore, che intrattengono rapporti e ricevono finanziamenti dalla pubblica amministrazione. Un provvedimento previsto dalla Legge n. 124 del 4 agosto 2017 (art. 1 commi 125-129).

Tanti ancora i dubbi, alcuni dei quali poi chiariti dal parere del Consiglio di Stato dello scorso 28 marzo. Proprio per derimere ogni punto oscuro rimasto e rendere operative le disposizioni, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la Circolare n. 2 dell’11 gennaio 2019.

Molti gli spunti forniti nel documento di prassi agli operatori, che dovranno tenere conto degli adempimenti previsti nonché, per le imprese, anche della pesante sanzione in caso di violazione, che comporterà la restituzione integrale delle somme percepite dalla pubblica amministrazione.

I nodi riguardano il trattamento degli ETS in questo periodo di transizione di attuazione del Codice del terzo settore, considerando che manca ancora il Registro Unico Nazionale. Il ministero, infatti, ha ribadito che gli enti responsabili in questa fase rimangono le amministrazioni regionali. Sono loro che attualmente gestiscono i registri territoriali e spetta a loro il controllo e la verifica del rispetto delle indicazioni legislative.

Ma quali sono gli ETS coinvolti?

  • Le Associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno 5 regioni individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; le associazioni e le fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS.
  • Le imprese.

Se la rendicontazione del vantaggio ricevuto grava in capo agli ETS, anche le amministrazioni eroganti saranno tenute a verificare il corretto impiego da parte dei beneficiari delle somme ricevute.

Ancora più stringenti gli adempimenti per le cooperative sociali. Questi enti, benché fiscalmente Onlus di diritto, sono equiparati dalla circolare alle società e, pertanto, obbligati a rispettare gli adempimenti in tema di trasparenza previsti per queste ultime. Le cooperative sociali, infatti, saranno tenute a dare conto delle somme ricevute dalla PA in sede di nota integrativa del bilancio di esercizio o, laddove previsto, in quella del bilancio sociale. In caso di inadempimento, scatta l’obbligo di restituire integralmente il vantaggio economico erogato dalla PA.

Sotto il profilo operativo, i vantaggi economici da comunicare riguarderanno una gamma molto ampia. Oggetto di pubblicazione, infatti, saranno non solo contributi, sovvenzioni, sostegni a vario titolo ricevuti dalle PA e dagli altri enti assimilati ma anche somme erogate che hanno natura di corrispettivo. Rientreranno, quindi, a titolo esemplificativo anche le somme elargite dalla PA in virtù di rapporti contrattuali.

Nei casi di rapporto di comodato di un bene mobile o immobile, si dovrà far riferimento al valore dichiarato dalla PA che ha attribuito il bene in questione. Sono comprese le somme derivanti dal 5 per mille.

Con riferimento all’obbligo di comunicazione dei vantaggi economici percepiti, sarà importante rispettare il limite di 10.000,00 euro, da intendersi in senso cumulativo. Tale limite, infatti, prescinde dalla provenienza delle somme percepite, dal momento che, ai fini del superamento della soglia occorrerà tenere conto totale delle erogazioni ricevute. Tuttavia, oltre i 10.000,00 euro, precisa la circolare, graverà sugli enti non profit e sulle imprese l’obbligo di pubblicare gli elementi informativi relativi a tutte le voci che hanno concorso al raggiungimento e al superamento della soglia.

Infine, maglie più larghe per gli obblighi informativi per gli enti non profit di piccole dimensioni.

In generale, gli enti diversi dalle imprese, saranno tenuti a pubblicare gli elementi informativi relativi ai vantaggi pubblici (denominazione e codice fiscale soggetto ricevente, denominazione del soggetto erogante, somma incassata, data incasso, causale) sui siti internet e sui portali digitali degli enti che hanno percepito la risorsa. Per gli enti di piccole dimensioni sono previste, inoltre, ulteriori opzioni. Questi, avranno la possibilità di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza anche tramite la pagina Facebook o in mancanza, mediante la pubblicazione sul sito internet della rete associativa a cui l’ETS aderisce.

Tutto chiaro?. L’obbligo scatta a partire dal 2019, relativamente ai vantaggi economici ricevuti a partire dal 1° gennaio 2018. Si usa, quindi, il criterio contabile di cassa, considerando quindi le somme ricevute nell’anno solare precedente indipendentemente dall’anno di competenza a cui si riferiscono.

Alberto Speciale

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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