Consiglieri comunali: i gettoni di presenza sono da rideterminare in base all’indennità del Sindaco

 
 

«Ai fini del calcolo del tetto massimo mensile previsto per i Consiglieri comunali, non può non tenersi conto dell’intervenuta rideterminazione dell’indennità di funzione del Sindaco (…). Resta inteso che, in sede di concreta applicazione da parte del singolo ente, dovrà necessariamente essere assicurata la salvaguardia degli equilibri di bilancio»


Ad affermarlo è la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Sardegna  con la Deliberazione n. 151/2022.

Tutto nasce da un interessante ed attuale quesito posto dal Comune di Quartu Sant’Elena circa la corretta interpretazione dell’articolo 82, comma 2, del TUEL (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) in materia di gettoni di presenza da attribuire ai Consiglieri comunali per la partecipazione a consigli e commissioni a seguito dell’introduzione della nuova disciplina nazionale e regionale sulle indennità degli amministratori comunali.

L’importo delle indennità e dei gettoni risulta disciplinato dal D.M. n. 119/2000  il quale prevede che i”n nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese può superare l’importo pari a un quarto dell’indennità massima prevista per il riapettivo Sindaco o Presidente”.

Di recente, la disciplina in materia di corresponsione delle indennità di funzione è
stata innovata dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022).
In particolare, l’art. 1, comma 583 della L. n.234/2021 prevede che
“a decorrere dall’anno 2024, l’indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei
Sindaci dei comuni ubicati nelle Regioni a statuto ordinario è parametrata al 
trattamento economico complessivo dei presidenti delle Regioni”, applicando una percentuale differenziata in relazione “alla popolazione risultante dall’ultimo censimento ufficiale”.

La novella legislativa, dunque, modifca le modalità di determinazione delle suddette indennità di funzione del Sindaco mediante l’introduzione di un altro parametro
ovvero il trattamento economico corrisposto al Presidente della Regione.
Viene, inoltre, introdotta una disciplina transitoria per gli anni 2022 e 2023 in quanto il comma 584 prevede, infatti, che “l’indennità di funzione di cui al comma
583 è adeguata al 45 per cento nell’anno 2022 e al 68 per cento nell’anno 2023 delle
misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall’anno 2022 la predetta
indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel
rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio” (in tal senso cfr. anche Sezione regionale di controllo per il Veneto Deliberazione n.120/2022/PAR).

La normativa aggiunta in sostanza crea un cortocircuito in quanto, l’art. 1 comma 583 della L. n. 234/2021 nel modificare la determinazione dell’importo delle indennità dei Sindaci, nulla prevede espressamente rispetto all’importo dei gettoni di presenza dei Consiglieri comunali. A soluzione di tale “querelle” il Comune Sardo ha chiesto l’intervento dei magistrati contabili, ai quali si chiede il parere circa la corretta interpretazione dell’articolo 82, comma 2, del Tuel a seguito dell’introduzione della nuova disciplina. Atteso che anche la legislazione speciale della Regione Sardegna parametra l’indennità dei sindaci al trattamento economico dei presidenti delle Regioni, ma nulla viene stabilito circa l’ammontare dei gettoni di presenza dei Consiglieri comunali.

A questi continua dunque ad applicarsi la previgente disciplina, ossia il comma 9 dell’articolo 82 del TUEL, che affida alla Conferenza Stato-città la possibilità di richiedere la revisione del decreto ministeriale; e il successivo comma 10, in base al quale il decreto ministeriale è rinnovato ogni tre anni ai fini dell’adeguamento della misura delle indennità e dei gettoni di presenza all’indice Istat.

I giudici contabili della Sardegna concludono affermando che, «Ai fini del calcolo del tetto massimo mensile previsto per i Consiglieri comunali, non può non tenersi conto dell’intervenuta rideterminazione dell’indennità di funzione del Sindaco operata dalla normativa intervenuta. Resta inteso che in sede di concreta applicazione da parte del singolo ente dovrà necessariamente essere assicurata la salvaguardia degli equilibri pluriennali dei bilanci.».

Alberto Speciale

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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