E’ stato pubblicato sul BUR n. 125 del 14 agosto 2020 della Regione Veneto l’estratto dell’Ordinanza, n. 781 del 10 agosto 2020 del Comune di Verona, di deposito presso la Cassa DD.PP della somma complessiva di Euro 40.278,00 a titolo di indennità provvisoria di esproprio relativa alla realizzazione del sistema di trasporto pubblico di tipo filoviario per la città di Verona. La società La Cercola Srl aveva impugnato al TAR del Veneto l’espropriazione deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, in particolare sostenendo che il decreto di occupazione d’urgenza non sarebbe assistito da una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità e sarebbe comunque affetto da eccesso di potere, sotto forma di sviamento.
Il Comune di Verona, Ufficio Espropri, con riferimento al Decreto n. 345 del 30.01.2020 di occupazione d’urgenza e di determinazione dell’indennità provvisoria di espropriazione, ha emesso l’Ordinanza n. 781 del 10.08.2020 di deposito presso la Cassa DD.PP. dell’indennità provvisoria di esproprio, di euro 40.278,00, a favore della ditta La Cercola Srl (ex Immobiliaria Srl), Fg. 311, mapp. 72, mq. 3.836.
L’Ordinanza diverrà esecutiva con il decorso di 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR se non sarà proposta opposizione da parte di terzi per l’ammontare dell’indennità.
Con il versamento dell’indennità espropriativa, provvisoria, il Comune di Verona dà attuazione alla Sentenza n. 362/2020 del TAR Veneziano con la quale è stato respinto il ricorso proposto dalla società La Cercola Srl (già Immobiliaria Srl) per l’annullamento: della determina dirigenziale n. 345 del 30/01/20202 avente ad oggetto “decreto di occupazione d’urgenza e determinazione indennità provvisoria di esproprio, ai sensi dell’art. 22-bis D.P.R. 327/2001 (Testo Unico Espropri), ai fini della realizzazione del “Sistema di trasporto pubblico di tipo filoviario per la città di Verona” – accordo di programma integrativo. Ditta 90. – La Cercola s.r.l.”; dell’“avviso di esecuzione del decreto di occupazione d’urgenza preordinato all’espropriazione (art. 22/BIS D.P.R. 327/2001)” e di ogni atto connesso per presupposizione e/o conseguenzialità, ivi comprese, per quanto occorra, la delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 17.7.2019, in uno con i relativi allegati, nonchè della delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 23.7.2014, in uno con i relativi allegati.
Secondo i giudici, che hanno respinto i tre motivi ricorrenti, “Il ricorso non merita accoglimento poiché, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’occupazione per cui è causa è sorretta da una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità, costituita dall’Accordo di Programma ratificato dal Comune di Verona con la deliberazione consiliare n. 45/2014, la cui efficacia è stata prorogata dalla delibera n. 238/2019, e dalla successiva delibera n. 39/2019, che ha ratificato l’Accordo di Programma integrativo di quello già siglato tra A.M.T. s.p.a. e Comune di Verona nel 2014. Com’è noto, l’Accordo di Programma è uno degli atti che comporta la dichiarazione di pubblica utilità di un’opera. (…).
Con il versamento dell’indennità di esproprio, l’iter per la realizzazione di uno dei parcheggi scambiatori del filobus, può proseguire.
Alberto Speciale