Bruciare rami e sterpaglie è reato?: quando è o non è una “normale” pratica agricola. Analisi normativa

 
 

Se l’abbruciamento di residui vegetali non rispetta i limiti e le condizioni dettate dalla legge ma ha il solo scopo di eliminare il rifiuto, si configura il reato di gestione di rifiuti non autorizzata.

Durante il periodo di potatura delle piante e nel periodo estivo molte persone preferiscono bruciare foglie e rami anziché gestirle come un rifiuto.

Per questo motivo si notano spesso fuochi e fumi, accesi nei campi o sulle colline.

Bruciare residui di potatura potrebbe configurare un’attività di eliminazione di scarti provenienti da attività agricole e agroindustriali. A tutti gli effetti, siamo di fronte ad uno smaltimento irregolare di “rifiuti speciali”.

Analizziamo ora la normativa di riferimento per tali fattispecie.

La combustione dei materiali vegetali è regolamentata dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (cd. “Codice Ambiente”) che ne rende possibile la pratica solamente sotto determinate condizioni e quantità. L’art. 182, comma 6-bis del D. Lgs. 152/2006, sancisce infatti che:

“Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri (lo ‘stero’ è l’unità di misura del volume apparente utilizzata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno, ndr) per ettaro dei materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f)effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti.

Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietataI comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”.

L’accensione di fuochi all’aperto e dei relativi fumi di combustione è altresì regolamentata da diverse norme, sia locali che nazionali:

  • Ordinanza Sindacale Antismog periodica del Comune di Verona n.55/2018 che prevede il blocco delle vetture più inquinanti durante i mesi invernali (dal 1 ottobre 2018 al 31 marzo 2019), viene vietata l’accensione di fuochi in ambito agricolo e di cantiere, con lo scopo di limitare l’emissione nell’aria di altre fonti inquinanti. In caso di inosservanza della disposizione, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, fermo restando le sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006, dal T.U.L.P.S., dal Regolamento d’Igiene e dal Regolamento di Polizia Urbana. La sanzione minima prevista è di 50,00 Euro.
  • art. 256 del Codice dell’Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006) vieta di bruciare rifiuti di qualsiasi tipo, anche provenienti da attività agricole e agroindustriali.
    L’articolo 256 bis formulato dal Decreto Legge n.136 del 10.12.2013 di riforma dei reati ambientali, introduce il reato di combustione illecita di rifiuti (punito con la reclusione) a carico di chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate: le pene previste variano da 2 a 6 anni a seconda si tratti di rifiuti ordinari o pericolosi. La pena inoltre può essere aumentata di un terzo, se i delitti sono commessi nell’ambito dell’attività di una impresa o di un’attività organizzata. Il trasgressore sarà chiamato anche a rifondere le spese di bonifica dell’area.
  • art. 59 del T.U.L.P.S: il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza stabilisce che in mancanza di regolamenti locali specifici, è vietato fare fuochi nei campi e nei boschi prima del 15 Agosto e a meno di 100 metri di distanza da case, boschi, siepi o cumuli di materiale infiammabile.
    Durante il processo di combustione chi ha acceso il fuoco ha anche l’obbligo di presenziare ed assistere di persona e con numero occorrente di persone finché il fuoco non sia spento.
  • art. 14 Regolamento di igiene: vieta di fare fuochi nelle vicinanze degli abitati.
  • art. 27 Regolamento di Polizia Urbana: stabilisce che le emissioni di fumo derivate dal fuoco acceso, non debbano provocare danno o molestia ai vicini o al transito sulla pubblica via.

Naturalmente per fuochi, si intende una combustione di dimensioni rilevanti, che deve essere finalizzata a sbarazzarsi di una certa quantità di materiali, sia per quanto riguarda la quantità di legna e materiali da ardere, sia per il fumo generato.

Quindi è sicuramente possibile preparare un barbecue in giardino durante il periodo estivo, sempre stando attenti alla molestia che i fumi prodotti potrebbero arrecare al vicinato. Fattispecie peraltro penalmente rilevate ai sensi dell’art. 674 del C.P..

Infine, la III Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza del 18 dicembre 2017 n. 56277, è tornata sulla materia indicando quando bruciare i residui vegetali è da considerarsi un reato e non una normale pratica agricola.

La Suprema Corte precisa e conferma che si contempla un’attività di gestione di rifiuti e non la realizzazione di una normale pratica agricola, se non vengono rispettati i limiti e le condizioni stabilite dall’art 182, comma 6 bis, del D. Lgs. 152/06, ovvero, come sopra indicato, l’abbrucciamento viene

  • effettuato fuori dal luogo di produzione,
  • eseguito, anche nel luogo di produzione, ma non finalizzato al reimpiego dei materiali come sostanze concimanti ed ammendanti,
  • riguarda cumuli superiori al quantitativo giornaliero consentito dalla norma (3 m steri per ettaro).

Nella Sentenza viene anche sottolineato che l’onere della prova è a carico di colui che invoca la deroga al regime dei rifiuti, quindi, qualora non venisse provata la normale pratica agricola, si configurerebbe il reato di gestione di rifiuti non autorizzata, previsto dall’art. 256 bis del D.Lgs 152/06.

Alleghiamo in utile opuscolo “Abbruciamento di sfalci e potature – Chi fa cosa in Toscana – Come gestire i residui vegetali e cosa fare in caso di fumo proveniente dalla loro combustione” pubblicato da ARPA Regione Toscana.

Ma a Montorio le cose come vanno? Avete segnalazioni da inviarci?

Alberto Speciale

(Foto di copertina: Montorio)

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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