Affidamenti “in house”: presentata domanda di iscrizione nell’elenco ANAC di A.M.T. SpA.

 
 

Come si ricorderà, all’indomani della Deliberazione n. 235 del 15/02/2017 l’ANAC chiariva che le nuove linee guida non solo dovevano coinvolgere le relazioni interorganiche della PA per gli affidamenti diretti a qualsiasi organismo avente o no natura societaria, ma la valutazione avrebbe dovuto estendersi a tutti gli affidamenti nuovi o già in essere.
Senza porre distinzioni di sorta, il punto 3.1 della delibera citata sanciva in modo generalizzato che «sono tenuti a richiedere l’iscrizione nell’elenco le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che, al ricorrere dei presupposti previsti dall’art. 5 del codice e dagli articoli 4 e 16 del dlgs 175/2016, intendano operare affidamenti diretti in favore di organismi in house in forza di un controllo analogo diretto, invertito, a cascata o orizzontale sugli stessi».

Dopo una serie di rinvii rispetto alla scadenza originaria (27 giugno 2017), le linee guida di cui alla delibera n. 235/2017 – nel frattempo aggiornate con determinazione n. 951 del 20 settembre 2017 – sono entrate in vigore soltanto il 15 gennaio 2018, oltretutto con l’avvertenza, indicata tra le FAQ del portale ANAC, che l’istanza va presentata soltanto dagli enti che intendano operare affidamenti in house nei mesi successivi alla domanda, fermo restando che “tra i nuovi affidamenti rientrano anche le variazioni sostanziali degli affidamenti in house già in essere. Per variazioni sostanziali devono intendersi le modifiche significative agli aspetti tipologici, strutturali, qualiquantitativi e funzionali dell’oggetto dell’affidamento”.

Si evidenzia che con l’iscrizione all’albo viene a configurarsi una condizione necessaria, ma non sufficiente per operare in modo legittimo l’affidamento in house. Infatti, la verifica dell’ANAC si limita a certificare la sussistenza dei presupposti necessari per la sussistenza del rapporto di delegazione interorganica tra l’ente e il soggetto affidatario (controllo analogo, soggezione agli indirizzi dell’ente, limiti di fatturato, eccetera), senza verificare in alcun modo la congruità del corrispettivo alla base del contratto di servizio.

Sotto questo aspetto, il comma 2 dell’articolo 192 del D. Lgs. 50/2016 impone all’ente affidante un obbligo di motivazione preventiva con cui valutare la congruità economica dell’offerta del soggetto in house, con riferimento ai seguenti elementi:

  • oggetto,
  • valore della prestazione,
  • ragioni del mancato ricorso al mercato,
  • benefici per la collettività della forma di gestione prescelta,
  • obiettivi plurimi di universalità e socialità,
  • efficienza,
  • economicità e qualità del servizio e impiego ottimale delle risorse pubbliche.

In tale fattispecie, la legittimità del ricorso all’affidamento in house non richiede soltanto la sussistenza dei requisiti giuridici prescritti, ma la dimostrazione che la deroga al principio della concorrenza nel mercato è giustificata da obiettivi di interesse generale, posto che secondo il principio di buon andamento la modalità di affidamento prescelta deve sempre essere quella che minimizza i costi di fornitura del servizio.

In questa logica, la norma impone all’ente di motivare “le ragioni del mancato ricorso al mercato”, rendendo di fatto obbligatoria un’indagine preventiva di mercato da parte della PA, al fine di verificare la congruità delle condizioni economiche proposte per l’erogazione dei servizi in house, nella logica del rapporto qualità/prezzo.
La congruità della spesa prevista per l’affidamento di un servizio in house deve essere attestata, nell’ambito dell’ente locale, dal responsabile dell’ufficio che dispone tale affidamento. La relativa dichiarazione non può consistere in semplici formule di stile, ma deve essere ancorata a riferimenti concreti, indicando analiticamente il termine di confronto che induce a ritenere congrua la spesa.
In altre parole, l’affidamento in house non può prescindere da una comparazione che dimostri la convenienza dell’affidamento diretto, il quale è pur sempre una deroga alle regole del mercato e della concorrenza.

L’ambito di questa verifica esula dal vaglio dell’ANAC ai fini dell’iscrizione all’albo e ricade in capo dell’ente affidante, che deve perciò muoversi con cautela in un delicato settore che da tempo è sotto la lente della Corte dei Conti.

Come già scritto ai sensi dell’art. 192, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e del punto 3.1 delle Linee guida n. 7 sono tenute a richiedere l’iscrizione le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che intendano operare, nei mesi successivi alla domanda, affidamenti diretti a propri organismi in house. Tra i nuovi affidamenti vi rientrano anche le variazioni sostanziali degli affidamenti in house già in essere. Per variazioni sostanziali devono intendersi le modifiche significative agli aspetti tipologici, strutturali, qualiquantitativi e funzionali dell’oggetto dell’affidamento. 

In tal senso risulta presentata, con protocollo 28/06/2018, la domanda di iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie “società” in house ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 dell’AZIENDA MOBILITA’ E TRASPORTI S.P.A. (AMT).

Capiremo a breve il perché.

ANAC elenco.

Alberto Speciale

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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