Un operaio di Acciaierie Venete, dipendente dal 1999 nello stabilimento di Dolcè, dovrà essere reintegrato al lavoro. Il Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, con una sentenza dell’8 ottobre 2026, ha dichiarato nullo il licenziamento disposto dall’azienda nel settembre 2025 per il superamento del periodo di comporto, riconoscendone il carattere discriminatorio.
La decisione, accolta con soddisfazione dalla FIOM-CGIL di Verona, impone all’azienda di reintegrare il dipendente, corrispondergli le retribuzioni maturate dal licenziamento fino all’effettivo rientro e versare i relativi contributi previdenziali e assistenziali. Acciaierie Venete è stata inoltre condannata al pagamento delle spese legali.
«Non valutate soluzioni alternative al licenziamento»
Secondo quanto riferito dal sindacato, nelle motivazioni il giudice ha rilevato che l’azienda disponeva da anni di informazioni significative sulle condizioni di salute del lavoratore, anche attraverso la sorveglianza sanitaria e le prescrizioni del medico competente.
Nonostante questi elementi, sempre secondo la ricostruzione della FIOM-CGIL, l’impresa non avrebbe avviato gli approfondimenti necessari né valutato possibili soluzioni organizzative alternative alla cessazione del rapporto di lavoro.
La sentenza richiama così il tema dell’applicazione del periodo di comporto, cioè il periodo durante il quale il lavoratore assente per malattia conserva il posto di lavoro. Il suo superamento, secondo quanto evidenziato nella decisione, non può essere considerato in modo puramente automatico quando le assenze sono legate a condizioni di salute durature e il datore di lavoro è in grado di conoscerne la rilevanza.
Prima di procedere al licenziamento, può quindi essere necessario approfondire la situazione individuale, confrontarsi con il dipendente e valutare eventuali accomodamenti ragionevoli che consentano di proseguire il rapporto di lavoro.
FIOM-CGIL: «La storia professionale di una persona conta»
«Questa sentenza rappresenta un risultato importante per la tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Il rapporto di lavoro non può essere ridotto a un conteggio di giorni di assenza, ignorando la storia professionale di una persona, le sue condizioni di salute e le responsabilità che un’azienda deve assumersi», dichiara Martino Braccioforte, segretario generale della FIOM-CGIL di Verona.
«Il giudice ha riconosciuto che il licenziamento non può essere la risposta automatica a una situazione di fragilità medica, soprattutto quando esistono elementi che impongono all’impresa di approfondire e valutare possibili soluzioni alternative. La tutela della salute, della dignità e della continuità occupazionale deve essere una priorità», aggiunge.
Il sindacato: «La tutela legale può fare la differenza»
Per la FIOM-CGIL veronese, la vicenda dimostra l’importanza dell’assistenza sindacale e legale nei casi in cui le condizioni di salute rischiano di compromettere la continuità occupazionale.
Il sindacato sottolinea come il supporto ai lavoratori possa contribuire a contestare decisioni ritenute ingiuste e a far valere i diritti previsti dalla legge e dai contratti, soprattutto nelle situazioni più delicate, in cui malattia e lavoro entrano in conflitto.
La reintegrazione dell’operaio di Dolcè rappresenta l’esito concreto della controversia, mentre la decisione richiama l’attenzione sulla necessità di valutare le condizioni individuali prima di arrivare alla cessazione di un rapporto di lavoro.































