Tutela dell’ambiente e degli animali nella Costituzione, dalla 1^ Commissione Senato il primo sì

 
 

La Commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato nella seduta del 19 maggio il disegno di legge di modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione per inserire la tutela ambientale, degli animali e la responsabilità verso le future generazioni nella Costituzione. L’iter è ancora lungo ma un importante passo è stato compiuto.


Come noto, la Costituzione italiana non menziona espressamente, nella parte dei suoi princìpi fondamentali, l’ambiente, spesso ricondotto al concetto di paesaggio di cui all’articolo 9 della Costituzione, che ne affida la tutela alla Repubblica. In una prospettiva comparata va invece ricordato come i testi delle Costituzioni europee più recenti presentino specifiche disposizioni sulla tutela dell’ambiente. Inoltre, in sede di revisione costituzionale di talune Carte costituzionali europee, disposizioni specifiche sull’ambiente sono state previste, come nei Paesi Bassi nel 1983, in Germania nel 1994 e, con particolare ampiezza, in Francia nel 2005 (laddove si è provveduto a costituzionalizzare la Carta dell’ambiente).

Il 19 maggio la 1^ Commissione del Senato (Affari costituzionali) nella seduta n. 252 ha approvato il disegno di legge (n. 2160) di modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione per inserire tra i principi fondamentali della Repubblica la tutela ambientale e la responsabilità verso le future generazioni. L’iter è però ancora lungo: la legge dovrà infatti essere adesso approvata dall’aula e poi fare il doppio passaggio alla Camera e al Senato prevedendo un anno di tempo necessario fra i due rami del Parlamento. A maggio 2022 l’Italia potrà avere questo cambiamento.

Nel testo dell’articolo 9 della Costituzione che recita “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione” viene aggiunto un terzo paragrafo: “Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.

L’articolo 41 della Costituzione viene invece modificato inserendo alcune variazioni, nel passaggio in cui si dice che “Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”, viene aggiunto “alla salute, all’ambiente”. Mentre al terzo comma, dove è stabilito che “La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”  viene aggiunto “e ambientali”.

Infine, l’articolo 3 del testo unificato intende riscrivere la lettera s) del secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione, nell’ambito del Titolo V della Carta costituzionale, includendo anche la tutela degli animali tra le materie di competenza esclusiva statale, oltre alle materie della tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. Con l’emendamento approvato dalla Commissione è stata cancellata questa attribuzione.

Quello approvato in Commissione è un passo decisivo per allineare la nostra carta costituzionale a quella di quasi tutti gli Stati europei.

Alberto Speciale

(Foto di copertina: costruzione abbandonata sul laghetto Fontanon a Montorio, VR, credit associazione montorioveronese.it)

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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