TAR Veneto boccia revisione pianta Farmacie del Comune di Verona: salva la sede n. 79 “Mizzole,Pigozzo,Cancello,Moruri,Trezzolano”

 
 

Il TAR del Veneto con la Sentenza n. 00485/2019 pubblicata il 16 aprile, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Verona contro il Comune di Verona avente ad oggetto “Bilancio programmazione contabilità – Revisione biennale della pianta organica delle farmacie del Comune di Verona anno 2018”, nella parte in cui si è stabilito di “procedere alla soppressione di una sede farmaceutica in quanto soprannumeraria, in applicazione del criterio demografico di istituzione delle sedi sancito dall’art. 1 della legge n. 475/1968” e si è individuata quale  sede da sopprimere la n. 79 “Mizzole, Pigozzo, Cancello, Moruri, Trezzolano”, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. Condannato il Comune di Verona a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 2.000,00.

La L. 475/1968, dispone che il numero delle farmacie autorizzabili sul territorio comunale sia stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti con possibilità di autorizzare l’apertura di una ulteriore farmacia nel caso in cui la popolazione eccedente, rispetto ai suddetti parametri, sia superiore al 50 per centro del parametro stesso. Inoltre la legge dispone che tra gli esercizi farmaceutici deve sussistere una distanza non inferiore a 200 metri e riconosce che il Comune, nell’individuazione delle nuove sedi farmaceutiche debba perseguire il “fine di assicurare un’equa distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate”.

Il numero delle farmacie spettanti a ciascun comune deve essere sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari (l’ultimo era il 2018) in base alla rilevazione della popolazione residente nel Comune, pubblicate dall’ISTAT. In base alle rilevazioni pubblicate da quest’ultimo la popolazione residente nel Comune di Verona alla data del 31.12.2017 era pari a n. 257.275 abitanti cui corrisponderebbero, ai sensi della L. 475/68, n. 78 farmacie.

Attualmente nell’ambito del territorio del Comune di Verona sono state individuate n. 79 farmacie (1), cinque delle quali, ad oggi non ancora assegnate e poste a concorso nel 2° interpello del concorso straordinario ed una in fase di definizione relativa al primo interpello del citato concorso, queste ultime tutte istituite in sede di “revisione straordinaria” con deliberazioni di Giunta Comunale nel 2012.

In sede di “revisione straordinaria”, per ragioni di tempo, non è stata operata alcuna valutazione in merito ad una revisione della zonizzazione delle farmacie già istituite ed operanti sul territorio Comunale secondo la pianificazione già disposta negli anni passati. L’istituzione di nuove sedi farmaceutiche causata dal mutamento del rapporto numero di esercizi/popolazione residente nel Comune ha pertanto lasciato aperte questioni di razionalizzazione della distribuzione delle farmacie sul territorio che richiedono una valutazione in sede della “revisione ordinaria”.

Il Comune con la delibera di Giunta Comunale n. 447 del 27.12.2018 ha ritenuto opportuno procedere in sede di “revisione ordinaria” ad una rivalutazione della distribuzione sul territorio comunale del servizio farmaceutico, sopprimendo la sede n. 79 Mizzole, Pigozzo, Cancello, Moruri, Trezzolano”.

In considerazione della predetta soppressione,la delibera di Giunta ha provveduto alla redistribuzione del territorio della sede soppressa, assegnando le zone censuorie di competenza alla confinante sede n. 38 “Farmacia All’Albaro” ripristinando così la situazione antecedente la Pianta Organica vigente, che acquisisce pertanto le seguenti nuove zone censuorie:

  • attribuzione alle Sede Farmaceutica n. 38 – Farmacia “All’Albaro” – delle seguenti zone censuorie (prima attribuite alla sede n. 79 ora soppressa): n. 1984- 1814-1815-1816-1936-1826-1822-1824-1827-1832-1831-1834-1828-1830-1829- di conseguenza gli abitanti totali della sede risultano n. 6320 (prima ab. n. 5861);
  • La Sede Farmaceutica n. 38 – Farmacia “All’Albaro” – risulta così costituita dalle seguenti zone censuorie: n. 1836-1838-1839-1841-1842-1843-1844-1845- 1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859- 1860-1861-1862-1863-1864-1865-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874- 1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888- 1889-1890-1891-1892-1893-1894-1928-1929-1949-1960-1984-1814-1815-1816- 1936-1826-1822-1824-1827-1832-1831-1834-1828-1830-1829-2004-1833-1817- 1818-1811-1821-1813-1934-1820-1784-1935-1808-1809-1810-1819-1866-1806- 1812-1947-1804-1805-1803-1802-1807-1933.

L’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Verona, ha presentato ricorso al TAR di Venezia impugnando la predetta delibera di Giunta, avente ad oggetto “Bilancio programmazione contabilità – Revisione biennale della pianta organica delle farmacie del Comune di Verona – anno 2018”, nella parte in cui ha stabilito di “procedere alla soppressione di una sede farmaceutica in quanto soprannumeraria, in applicazione del criterio demografico d’istituzione delle sedi sancito dall’art. 1 della legge n. 475/1968” e ha individuato la sede da sopprimere nella sede n. 79 “Mizzole, Pigozzo, Cancello, Moruri, Trezzolano”, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.

Avverso il ricorso si è costituito in giudizio il Comune di Verona, per contrastare le pretese avanzate dall’Ordine dei Farmacisti.

A giudizio dei giudici veneziani il provvedimento impugnato (Delibera di Giunta, ndr) è illegittimo perché viziato da eccesso di potere, sotto i profili del difetto d’istruttoria, della contraddittorietà rispetto alle risultanze dell’istruttoria e del difetto di motivazione.

In primo luogo il provvedimento impugnato è illegittimo per difetto d’istruttoria poiché il Comune di Verona non ha incluso tra le sedi di possibile soppressione la farmacia denominata “Agli Angeli”, resasi vacante a seguito della sentenza del TAR n. 633/2018, che ha annullato l’autorizzazione all’esercizio di detta farmacia, e del decorso del termine di legge che avrebbe dovuto osservare il precedente titolare per provvedere alla corretta cessione della farmacia.

In secondo luogo il provvedimento impugnato è illegittimo poiché contrastante con le risultanze dell’istruttoria.

Il Comune di Verona, dopo aver deciso di provvedere alla soppressione di una sede farmaceutica, delegava ai propri Uffici interni l’attività istruttoria, chiedendo la formazione di una graduatoria “dalla quale risulti la sede farmaceutica soprannumeraria più indicata ad essere soppressa”.

La Direzione Pianificazione Territorio del Comune, a conclusione dell’istruttoria – svolta esaminando i dati territoriali (essenzialmente, densità abitanti/km2 e percentuale dei nuclei abitati), i dati urbanistici (essenzialmente, la presenza di lottizzazioni e gli abitanti previsti), i dati edilizi (quantità di locali con destinazione commerciale) e i dati del trafficoindicava come sede farmaceutica più idonea da sopprimere la n. 77 .

Tuttavia in palese contraddizione con le risultante dell’istruttoria il Comune procedeva alla soppressione della sede n. 79 “Mizzole, Pigozzo, Cancello, Moruri, Trezzolano”, sull’erroneo presupposto che la stessa, a seguito dell’istruttoria, fosse risultata la più idonea ad essere eliminata (?).

Il collegio ha evidenziato, da un lato, che l’attività istruttoria che ha preceduto la soppressione della farmacia è stata condotta su basi parziali e in modo incompleto (omessa inclusione tra le sedi di possibile soppressione della farmacia “Agli Angeli”, divenuta vacante) e, dall’altro, che l’istruttoria svolta ha, comunque, attestato qualcosa di diverso rispetto alle conclusioni tratte dal Comune nella delibera impugnata, individuando la sede farmaceutica più idonea ad essere soppressa nella n. 77, anziché nella n. 79.

Pertanto i vizi dell’istruttoria si riflettono in corrispondenti vizi di motivazione, non avendo il provvedimento impugnato esplicitato né le ragioni della mancata inclusione della farmacia “Agli Angeli” tra quelle oggetto di possibile soppressione né le ragioni per cui la P.A. ha deciso di discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria, sopprimendo la sede n. 79 in luogo della sede n. 77.

Conseguentemente il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento, della Giunta Comunale, impugnato. Condanna il Comune di Verona a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato.

Va ricordato, per cronaca, che il Direttore Generale dell’Azienda ULSS 9 di Verona aveva espresso, sulla questione, parere favorevole  con propria deliberazione n.793 del 13/12/2018.

Speciale Alberto

 

(1): Nell’ambito del territorio del Comune di Verona sono attualmente individuate n. 79 zone farmaceutiche, cinque delle quali la n. 75 (Borgo S. Croce, S. Felice Extra) – 76 (Nesente, Vendri, S. Maria in Stelle) – 77 (Castiglione, Casotti, Madonna di Casotti, Matozze) – 78 (Borgo S. Pancrazio Ovest) – 79 (Mizzole, Pigozzo, Cancello, Moruri, Trezzolano) non risultano essere state assegnate in sede di I° interpello della Regione Veneto, e dall’esito della procedura riferita al II° interpello una di queste, la sede n. 79 “Mizzole, Pigozzo, Cancello, Moruri, Trezzolano” è stata oggetto di atto di rinuncia ad assegnazione come comunicato con lettera Regione del Veneto del 04.12.2018 prot. Comune Verona n. 0389495 del 04.12.2018.

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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