Superstrada Pedemontana: Sezione Controllo Corte dei Conti, “situazione di grave stallo nell’esecuzione dei lavori”

 
 

La Corte dei Conti – Sezione Controllo della Regione Veneto – nell’adunanza del 14 dicembre 2020, depositata il 18 dicembre, ha approvato, con la Deliberazione n. 182/2020/GEST, la relazione concernente il controllo/referto sullo stato di avanzamento e di esecuzione dei lavori per la realizzazione della “Superstrada Pedemontana Veneta”. Emerse molteplici aree di criticità gestionale.


L’esito delle analisi e degli approfondimenti svolti dai Giudici contabili del Veneto nel controllo del 2020 rende alquanto manifesto che il pregresso assetto negoziale, definito con la convenzione del 2009 e l’atto aggiuntivo del 2013, ha generato una situazione di grave stallo nell’esecuzione dei lavori, da imputare principalmente alla difficoltà del concessionario di reperimento dei finanziamenti mediante l’accesso al credito bancario. Inoltre, il medesimo assetto negoziale esponeva la Regione a un potenziale ingente esborso patrimoniale in favore del concessionario, discendente dal meccanismo di riequilibrio economico-finanziario fissato nei patti contrattuali.
Pertanto, con la stipulazione nel 2017 del TAC (Terzo Atto Convenzionale), la Regione ha rideterminato l’assetto negoziale ricorrendo all’aumento del contributo pubblico, il quale ha consentito di conseguire effetti di rilevanza positiva, consistenti nell’accelerazione significativa dei tempi di esecuzione dei lavori rispetto all’anteriore situazione di stallo, il miglioramento dei saldi programmati nel contratto e nel complessivo equilibrio economico-finanziario del partenariato pubblico privato, infine la definizione dell’attività espropriativa, anche nei diffusi e complessi profili contenziosi.
     Tuttavia, dall’analisi della documentazione nell’attività istruttoria sono emerse
molteplici aree di criticità gestionale, alcune contrassegnate da tratti di continuità e di
omogeneità con gli elementi istruttori già presenti nei referti anteriori, altre invece
qualificate da profili di novità e di attualità.
La rilevazione delle criticità gestionali, considerate singolarmente e complessivamente,
ha indotto la Sezione ad «esprimere una serie coordinata di raccomandazioni orientate alla necessità che l’Amministrazione regionale proceda alla ri-valutazione dei profili di economicità e di congruità contrattuale, correlati all’aggiornamento delle situazioni di fatto e di diritto, le quali possono produrre un impatto significativo sullo sviluppo dell’equilibrio economico-finanziario del rapporto concessorio».
Nonostante l’accelerazione dei tempi di esecuzione contrattuale dei lavori, a
superamento della pregressa situazione di stallo, alla data dell’11 settembre 2020 è scaduto il termine di conclusione delle opere previsto nel TAC e la Pedemontana Veneta non è ancora completata in tutte le sue parti. Le vigenti previsioni negoziali prevedono l’applicazione di sanzioni pecuniarie da computare sul periodo di ritardo.
Nell’ultimo crono-programma prodotto per la stima dei tempi necessari alla conclusione dei
lavori fino all’ultima tratta, il concessionario ha indicato il termine del 6 febbraio 2022 per il completamento di tutte le opere incluse nei progetti esecutivi.
Sui ritardi nel completamento dell’infrastruttura rispetto al termine contrattualmente
previsto ha inciso il sequestro, da parte della Procura della Repubblica di Vicenza, della galleria di Malo, dal 2016 sino a ottobre 2020, ma solo in parte, posto che i ritardi riguardano tutta l’opera.
Inoltre, sulla base del cronoprogramma contrattuale, il termine dell’11 settembre 2020 era
previsto solo per la tratta che ricomprende la galleria di Malo. Per tutte le altre tratte le
scadenze sono fissate tra il 31 dicembre 2017 e il 31 dicembre 2019 e non sono state rispettate.
Nonostante il complessivo ritardo contrattuale, dal mese di giugno 2019, con tempi
anticipati sull’entrata in esercizio dell’intera infrastruttura, sono state aperte tre tratte
funzionali (tra lo svincolo con la A31 e la strada provinciale a Breganze n. 101 “Gasparona”, compreso il casello di Valdastico; tra l’interconnessione con l’autostrada A31-Valdastico e il casello di Malo; tra il casello di Breganze e il casello di Bassano Ovest), sulle quali il concessionario riscuote i pedaggi e trattiene gli incassi imputandoli a titolo di pagamento da parte della Regione del canone di disponibilità, secondo le previsioni dei singoli atti aggiuntivi adottati in deroga al TAC.
Occorre, tuttavia, precisare che anche nell’ultimazione delle tre tratte in questione si è
concretizzato un ritardo rispetto ai tempi contrattuali previsti.
In tal senso la Sezione raccomanda, pertanto, all’Amministrazione regionale di «procedere all’adozione di misure organizzative di rafforzamento delle attività di vigilanza e di monitoraggio dei tempi di completamento delle opere, valutando contestualmente la sussistenza dei presupposti contrattuali per l’applicazione delle sanzioni pecuniarie da ritardo e di eventuali cause di giustificazione da riconoscere in favore del concessionario».
Relativamente alla congruità economica del TAC e l’attuale attendibilità del piano traffico presentato, la Corte rileva che con la sottoscrizione del TAC il saldo finanziario presunto in favore della Regione è stimato, al termine dei 39 anni di gestione, in circa € 143 milioni. Tuttavia, se nel computo delle componenti finanziarie si includono anche i contributi erogati dallo Stato (pari a € 614milioni), da considerare quali esborsi gravanti sulla finanza pubblica allargata, il saldo diviene negativo (- 471 milioni €).
L’attività istruttoria svolta dalla Sezione ha consentito di verificare che, nell’ambito del TAC,
sussistono alcuni profili di attuale criticità economico-finanziaria che concernono -da un lato – gli esborsi monetari posti a carico della Regione a titolo di canone di disponibilità e – dall’altro – gli introiti a favore della stessa, derivanti dai pedaggi, i quali costituiscono le entrate patrimoniali spettanti alla Regione per effetto dello stesso TAC.
Per quanto concerne gli esborsi monetari a carico della Regione, gli importi che la stessa sarà chiamata a corrispondere nel corso dei 39 anni di gestione non sono suscettivi di stima certa nel loro esatto ammontare, poiché riprende valori incerti, come il tasso di inflazione annuo, ancora non divenuto oggetto di pubblicazione da parte dell’ISTAT.
Per quanto riguarda – invece – la stima attendibile degli introiti provenienti dai pedaggi integralmente spettanti alla Regione, l’esito degli approfondimenti istruttori -avallati dal contenuto del contraddittorio finale – consente di individuare alcuni fattori che conferiscono instabilità ed incertezza al piano del traffico allegato al TAC, con particolare riferimento: a) alle previsioni dei tempi di realizzazione delle interconnessioni con le autostrade A4, A31 e A27; b) alla sospensione dal quadro economico di alcune opere complementari, le quali pertanto sono allo stato degli oneri contrattuali escluse dal complesso dei lavori di realizzazione della “Pedemontana Veneta” in corso di realizzazione;
c) alla modifica della velocità di percorrenza da 110 km/h a 130 km/h, non ancora
conseguita dalla Regione, allo stato degli atti e delle informazioni acquisite in istruttoria.
Su tali aree di criticità afferenti alla congruità economica del TAC e all’attendibilità del piano
traffico, la Sezione esprime la raccomandazione di un attento e puntuale monitoraggio di tutte le condizioni “in itinere”, che assumono rilevanza incidente sull’assetto negoziale.
Nel Referto dei Giudici si legge che dall’esame dello stato di avanzamento dei lavori e dai contenuti delle stime di traffico allegate al TAC, estratte dallo studio affidato dalla Regione alla società Area Engineering srl, emerge che la piena funzionalità della “Pedemontana Veneta” presuppone la interconnessione diretta con le autostrade A4, A31 e A27.
Ciò nonostante, la realizzazione dell’interconnessione della Pedemontana Veneta con la A4
non rientra nel progetto in corso di realizzazione con obblighi contrattuali per il
concessionario, poiché tale componente d’opera è invece di competenza del diverso
soggetto d’impresa, concessionario dell’autostrada A4 Brescia-Padova.
Dalle acquisizioni istruttorie emerge che la Regione ha avviato le necessarie interlocuzioni con il MIT per la riclassificazione dell’infrastruttura in autostrada, al fine di assicurare la continuità del regime regolatorio del limite di velocità sulle infrastrutture stradali direttamente connesse in una unica rete nazionale e di aumentare la sicurezza degli utenti.
Tuttavia, allo stato degli atti, non risulta ancora definita la richiesta di riclassificazione
infrastrutturale con la conseguente modifica in aumento della velocità di percorrenza da 110 km/h a 130 km/h, nonostante che il piano traffico allegato al TAC sia stato elaborato sul presupposto della ammissione alla maggiore velocità di percorrenza.
Nello svolgimento dell’attività istruttoria la Corte ha rilevato un versamento IVA non dovuto da parte della Regione al concessionario per l’importo di circa € 20 milioni (!!!), a valere su una quota del contributo statale. Tale rilievo dei Giudici contabili, dopo verifiche interne, è stato confermato anche dalla Regione la quale ha manifestato la volontà di procedere con immediatezza ad iniziative di recupero del pagamento indebito (20.147.000,00).
In conclusione, all’esito delle attività istruttorie svolte nell’espletamento del controllo di gestione e sul fondamento dei riscontri del contraddittorio, la Sezione:

– raccomanda all’Amministrazione regionale di procedere all’adozione di misure
organizzative di rafforzamento delle attività di vigilanza e di monitoraggio dei tempi di
completamento delle opere, valutando contestualmente la sussistenza dei presupposti
contrattuali per l’applicazione delle sanzioni pecuniarie da ritardo, salvo l’accertamento
motivato di eventuali cause di giustificazione da riconoscere in favore del concessionario;

– raccomanda alla Regione di procedere ad un’approfondita verifica sull’attuale
attendibilità delle stime di traffico allegate al TAC, anche al fine di adeguare i dati
previsionali all’avveramento di situazioni di fatto, che presentano -allo stato degli atti- un
significativo margine d’incertezza incidente sul valore dell’investimento e sull’idoneità
dell’opera a generare i corrispondenti flussi di cassa, con estensione delle attività di verifica
al monitoraggio delle situazioni “in itinere”;

– raccomanda la vigilanza sull’esatto e tempestivo adempimento dell’obbligo di resa
del conto giudiziale gravante sul concessionario sulla gestione delle tratte già in esercizio, a
garanzia della trasparenza della finanza pubblica;

– raccomanda la tempestività nelle iniziative di recupero nei confronti del
concessionario dell’importo di € 20.147.000 indebitamente liquidato a titolo di IVA non
dovuta sulla quota di contributo finanziata per la realizzazione dell’opera.

Alberto Speciale
 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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