Canone antenne, in vigore dal 2022 per impianti sul suolo pubblico. E a Forte S. Mattia?

 
 

Il canone sulle antenne si applicherà, dal 2022, solo agli impianti che insistono sul suolo pubblico, mentre rimangono esclusi quelli posizionati su beni patrimoniali disponibili dell’Ente, regolati da contratti di locazione.


Lo ha chiarito l’Ifel con una nota interpretativa di approfondimento del 2 novembre sul nuovo canone per le infrastrutture di telecomunicazioni previsto dalla Legge 108/2021, che ha inserito il comma 831-bis nella Legge 160/2019 riguardante il canone unico patrimoniale in vigore da quest’anno.

La nuova disposizione prevede un canone forfetario di 800 euro ad impianto, per gli operatori che forniscono servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica da pagare entro il 30 aprile di ogni anno in unica soluzione attraverso il PagoPa.

L’Ifel evidenzia che la nuova disposizione, introdotta dal D.L. 77/2021, costituisce una sostanziale e ingiustificata detassazione degli impianti in questione e comporta una significativa perdita di gettito per i Comuni, con evidente disparità rispetto ad impianti siti su aree private.

Una prima criticità della disposizione è proprio l’entrata in vigore della stessa, non prevista espressamente. Tuttavia l’introduzione a fine luglio 2021 con la legge di conversione e la scadenza dei termini per l’adozione dei bilanci fa deporre per l’applicabilità della nuova disciplina a decorrere dal 2022.

Per l’ifel a norma presenta inoltre elevati profili di criticità, che investono sia aspetti economici – determinati dalla previsione di un canone fisso di 800 euro, non modificabile dall’ente, che prescinde dalla superficie realmente occupata dall’impianto – sia aspetti amministrativi, che riguardano la necessaria perimetrazione della nuova previsione alle reti e infrastrutture che insistono solo sul patrimonio indisponibile dei Comuni, oltre che
ulteriori criticità applicative che riguardano la decorrenza delle prescrizioni in essa
contenute. Infatti l’entrata in vigore della stessa non è espressamente prevista, tuttavia l’introduzione a fine luglio 2021 con la legge di conversione e la scadenza dei termini per l’adozione dei bilanci fa pensare per l’applicabilità della nuova disciplina a decorrere dal 2022.

Il nuovo canone è dovuto dagli “operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259”. In ordine alle tipologie di impianti soggetti al canone antenne, l’Ifel richiama le definizioni sia di reti di “comunicazione elettronica” che di “risorse collegate”.

Infine, relativamente all’ambito di applicazione della norma in oggetto, Ifel evidenzia come essa sia da considerarsi rivolta esclusivamente agli impianti localizzati in aree ricadenti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dell’Ente, alla luce dell’ormai pacifica applicazione dell’art. 93 del D.Lgs. 259/20031 (Codice delle comunicazioni elettroniche) solo al suolo demaniale o al patrimonio indisponibile, rinviando lo stesso alla disciplina della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) ovvero del Canone Occupazione
Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), ora riassorbite dal canone unico.

L’articolo 93 del D.Lgs. 259/2003, infatti, ha la finalità di garantire a tutti gli operatori un
trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a
carico degli stessi oneri o canoni che non siano stabiliti per legge, a garanzia di parità di
trattamento nelle diverse Regioni, Province o Comuni.

Per Ifel è importante però sottolineare che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 47 del 26 marzo 2015, nel ribadire il divieto di imporre oneri non previsti dalla legge statale, non mette in discussione il rapporto di tipo privatistico tra Comune e gestori, quando l’area di installazione dell’impianto appartenga al patrimonio disponibile dell’ente. In questo caso, quindi, il canone di locazione è dovuto e non si applicano le ordinarie regole del Canone unico.

Di conseguenza, rimangono esclusi dall’applicazione del canone unico gli impianti
posizionati su beni patrimoniali disponibili dell’ente, la cui presenza è regolata da contratti di locazione disciplinati dalle norme di diritto privato. Per tale tipologia di beni, infatti, la pubblica amministrazione si comporta alla stregua di qualsiasi soggetto privato e può, quindi, legittimamente prevedere il pagamento di un canone di locazione da parte del soggetto occupante il suolo pubblico, non trovando applicazione la disciplina del canone unico.

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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