Viminale, Consiglio comunale: “sedute in seconda convocazione nello stesso giorno di quelle fissate per la prima”

 
 

È stato posto un quesito al Ministero dell’Interno in tema di convocazione di un Consiglio comunale in seduta di seconda convocazione. «Non è preclusa la possibilità che la seduta di seconda convocazione possa essere tenuta nello stesso giorno in cui è prevista la prima convocazione»


L’art.38, c.2, del D.Lgs. n.267/2000 (TUEL) demanda la disciplina del funzionamento del Consiglio comunale al Regolamento consiliare.

La richiesta di parere è stata formulata in base a quanto riferito da un consigliere comunale circa la prassi invalsa presso il suo Comune di far seguire la seduta di seconda convocazione del consiglio nella stessa data della prima convocazione, decorsi 30 minuti dalla constatazione della mancanza del numero legale previsto per le sedute di prima convocazione.

Ad avviso del Consigliere, tale prassi, oltre a ledere il diritto dei Consiglieri di poter presenziare alla seduta di seconda convocazione ove impossibilitati a partecipare alla adunanza di prima convocazione, si porrebbe in contrasto con la normativa regolamentare del Consiglio, ai sensi della quale le sedute di seconda convocazione devono essere tenute “nelle successive 24 ore”.

Il Ministero dell’interno – Dipartimento per gli Affari Intrni e Territoriali – nel parere reso l’11 maggio,  In via preliminare, rammenta che l’art.38, comma 2, del Testo Unico degli nti Locali demanda la disciplina del funzionamento del Consiglio comunale al Regolamento consiliare che, nell’ambito dei principi stabiliti dallo statuto, stabilisce anche le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Inoltre, sempre il comma 2, prevede che il Regolamento indichi il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prescrivendo come unico limite la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente.

Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale dell’ente in parola prevede che, “può essere prevista la seconda convocazione, la cui seduta è da tenersi nelle successive 24 ore” e che “Il Presidente del Consiglio Comunale dispone che si proceda al secondo appello trascorsi dieci minuti dal primo appello e se non è raggiunto il quorum previsto per la validità della seduta dichiara deserta l’adunanza, ne fa dare atto a verbale e comunica al Consiglio Comunale, all’inizio dell’adunanza successiva, i nomi dei Consiglieri assenti non giustificati”.

Ad avviso del Viminale, «l’interpretazione letterale delle disposizioni in commento non induce a ritenere che sia preclusa la possibilità che la seduta di seconda convocazione possa essere tenuta nello stesso giorno in cui è prevista la prima convocazione. L’espressione “nelle successive 24 ore”, invero, non implica che debba attendersi necessariamente il giorno successivo per poter convocare nuovamente il consiglio. Si soggiunge, infine, che, ai sensi dell’art.3 della citata fonte regolamentare, è previsto che il presidente del consiglio, nell’interpretare il regolamento, possa avvalersi della collaborazione del segretario generale».

Per quanto riguarda il Comune di verona il Regolamento Consiglio comunale prevede all’art. 21 (Termini di consegna degli avvisi di convocazione) che (…) ” L’avviso per le adunanze di seconda convocazione va pubblicato almeno un giorno prima di quello della riunione”. Mentre ai sensi dell’art. 29 (Numero legale) “Il consiglio comunale, in prima convocazione, non è costituito, né può deliberare, se non con la presenza della maggioranza dei componenti assegnati. (…) Trascorsa mezz’ora da quella fissata
nell’avviso di convocazione, e mancando ancora il numero legale, il presidente dichiara deserta l’adunanza”. 

L’art. 30 (Adunanza di seconda convocazione) chiarisce che, diversamente dal parere del Viminale, che: “L’adunanza di seconda convocazione segue, in giorno diverso, un’adunanza di prima convocazione dichiarata deserta, e nella stessa possono essere trattati esclusivamente gli argomenti compresi nel programma dei lavori della seduta precedente”.

Pertanto, per il Comune di Verona, la convocazione in seconda seduta deve necessariamente avvenire il giorno successivo alla prima.

Alberto Speciale

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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