Tardiva elezione dei Presidenti delle 8 Circoscrizioni: la Sentenza del TAR Veneto

 
 

L’articolo 33, II comma dello Statuto comunale prevede che l’elezione del Presidente e del Vicepresidente di ciascuno degli otto consigli Circoscrizionali del Comune di Verona deve avvenire entro sessanta giorni dalla elezione del Sindaco”. 

L’elezione del Sindaco Federico Sboarina è avvenuta in data 25 giugno 2017 mentre quella dei Presidenti e dei Vicepresidenti delle 8 Circoscrizioni ben oltre i 60 giorni previsti.

E’ proprio la tardiva elezione dei parlamentini ad aver convinto Matteo Cobelli, Dimitri Bellorio, Laura Tiozzo, Elena Brunelli, Simonetta Modena, Guido Riccardo De Vitis, Maria Troncone, Massimo Vesentini, a proporre il ricorso presso il TAR di Venezia nei contro il Comune di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sindaco Federico Sboarina, nei confronti di Giuliano Occhipinti, Marco Falavigna, Teo Berardinelli, Leonardo Pellegrini Cipolla, Francesco Spano, Giulia Fioravanti, Filippo Vartolo, Alessio Carbon, (costituiti in giudizio) e Elisa Delle Pezze, Nicolò Zavarise, Carlo Badalini, Raimondo Dilara, Rita Adriani, Dino Andreoli (non costituiti in giudizio).

Oggetto del ricorso era la richiesta di accertamento, da parte dei Giudici, della tardività delle elezioni dei Presidenti e dei Vice Presidenti dei Consigli di Circoscrizione delle otto circoscrizioni del Comune di Verona e la contestuale declaratoria di intervenuta decadenza degli otto Consigli di Circoscrizione delle circoscrizioni del Comune di Verona, con conseguente rinnovo delle relative operazioni elettorali. Oltre l’annullamento:

  • degli avvisi di convocazione nn. P.G. 256037 – 256172 – 256324 -256610 – 256753 – 256857 – 256944 – 256989 del 23 agosto 2017, a firma del Sindaco Federico Sboarina delle otto circoscrizioni in cui è suddiviso il territorio di Verona e dei dei verbali e delle conseguenti Deliberazioni dei Consigli di circoscrizione delle otto circoscrizioni del Comune di Verona mediante le quali sono stati eletti i rispettivi Presidenti e Vice Presidenti, nonché costituiti i rispettivi Uffici di Segreteria;
  • di tutti i verbali, nonché di tutti gli atti approvati e adottati dai Consigli di circoscrizione delle otto circoscrizioni del Comune di Verona trascorsi oltre sessanta giorni dall’elezione del Sindaco ora in carica, avvenuta il 25 giugno 2017;
  • di qualsiasi atto consequenziale o presupposto connesso a quelli impugnati, quand’anche allo stato non conosciuto.

Con la Sentenza N. 01251/2017 REG.RIC. del 07/12/2017, pubblicata il 11/12/2017, la Sezione Terza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha respinto il ricorso presentato condannando i ricorrenti alle refusione delle spese ai controinteressati nella misura di euro 4.000,00 ed al Comune di Verona nella misura di euro 2.000,00, oltre agli accessori di legge.

Per i Giudici il ricorso è manifestamente infondato in quanto l’equazione proposta dai ricorrenti – secondo cui se è vero che, giusta l’art. 41 dello Statuto, il consiglio di circoscrizione incapace di funzionare (per incapacità di eleggere il presidente) deve essere sciolto, è anche vero, a maggior ragione, che esso decade quando, come nel caso di specie, il presidente viene eletto tardivamente – non risulta confortata da alcun precetto normativo. Lo scioglimento (e non già la decadenza, giacchè tale sanzione non è prevista da alcuna norma a carico di un corpo eletto) di una compagine politica è, infatti, conseguenza fisiologica dell’impossibilità di funzionare (per impossibilità di creare, al suo interno, una maggioranza in grado di esprimere il presidente e, quindi, di operare: aggiungasi, peraltro, che giammai lo scioglimento è automatico, tant’è che nel caso delle circoscrizioni di cui trattasi è disposto dal Consiglio comunale previa diffida del Sindaco). Mentre non può essere disposta nel caso di mera, tardiva elezione al suo interno del presidente. E ciò non solo per carenza di un’espressa disposizione di legge in tal senso – le norme sanzionatorie sono sempre di stretta interpretazione -, ma anche perchè il termine previsto dal richiamato art. 33 dello Statuto è palesemente ordinatorio/sollecitatorio, atteso che l’art. 152 c.p.c. nell’affermare che “i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori” detta un principio generale del nostro ordinamento, che è applicabile anche ai termini nei procedimenti amministrativi. Né nel caso di specie la perentorietà del termine potrebbe desumersi (implicitamente) dallo scopo che la norma persegue e dalla funzione che adempie, e ciò per un triplice ordine di considerazioni: innanzitutto perché scopo e funzione del termine ivi previsto è la mera, sollecita operatività del Consiglio (la scadenza del termine, pertanto, non priva il Consiglio del dovere di curare l’interesse pubblico), poi perché la sua violazione non è accompagnata da alcuna sanzione e, infine – ma soprattutto – perché non può connettersi all’inadempimento (recte: al tardivo adempimento) di un terzo, e cioè del Sindaco (a cui compete la convocazione dell’assemblea), la decadenza (pur prescindendo dalla circostanza che siffatta sanzione, come si è detto, non è prevista da alcuna norma) di un organismo eletto dai cittadini e previsto dalla legge. Non può perché l’art. 136 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che “qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell’incarico”: dunque, in caso di omissione o ritardo di atti obbligatori da parte del Sindaco – tali sono tutti quelli la cui emanazione è prevista da una fonte normativa (va da sé che un atto previsto dallo Statuto comunale è da considerare “obbligatorio per legge”, dopo che l’art. 114 Cost., nel testo sostituito dalla legge costituzionale n. 3/2001, ha previsto che “i comuni…sono enti autonomi con propri statuti”) – scatta, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, unicamente il potere sostitutivo del difensore civico regionale.

Alberto Speciale

 

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Pubblicato il 11/12/2017

N. 01251/2017 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1251 del 2017, proposto da:
Matteo Cobelli, Dimitri Bellorio, Laura Tiozzo, Elena Brunelli, Simonetta Modena, Guido Riccardo De Vitis, Maria Troncone, Massimo Vesentini, rappresentati e difesi dall’avvocato Natale Callipari, domiciliato ex art. 25 cpa presso T.A.R. Veneto Segreteria in Venezia, Cannareggio, 2277;

contro

Comune di Verona, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Michelon, Fulvia Squadroni, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Michelon in Verona, piazza Bra 1;

nei confronti di

Giuliano Occhipinti, Marco Falavigna, Teo Berardinelli, Leonardo Pellegrini Cipolla, Francesco Spano, Giulia Fioravanti, Filippo Vartolo, Alessio Carbon, rappresentati e difesi dall’avvocato Enrico Andreoli, con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via Tezone 2;
Elisa Delle Pezze, Nicolò Zavarise, Carlo Badalini, Raimondo Dilara, Rita Adriani, Dino Andreoli non costituiti in giudizio;

per l’accertamento

della tardività delle elezioni dei Presidenti e dei Vice Presidenti dei Consigli di Circoscrizione delle otto circoscrizioni del Comune di Verona e la contestuale declaratoria di intervenuta decadenza degli otto Consigli di Circoscrizione delle circoscrizioni del Comune di Verona, con conseguente rinnovo delle relative operazioni elettorali.

per l’annullamento

– degli avvisi di convocazione nn. P.G. 256037 – 256172 – 256324 -256610 – 256753 – 256857 – 256944 – 256989 del 23 agosto 2017, a firma del Sindaco Federico Sboarina (doc. 1) delle otto circoscrizioni in cui è suddiviso il territorio di Verona;

– dei verbali e delle conseguenti Deliberazioni dei Consigli di circoscrizione delle otto circoscrizioni del Comune di Verona mediante le quali sono stati eletti i rispettivi Presidenti e Vice Presidenti, nonché costituiti i rispettivi Uffici di Segreteria (doc. 2);

– di tutti i verbali, nonché di tutti gli atti approvati e adottati dai Consigli di circoscrizione delle otto circoscrizioni del Comune di Verona trascorsi oltre sessanta giorni dall’elezione del Sindaco ora in carica, avvenuta il 25 giugno 2017.

– di qualsiasi atto consequenziale o presupposto connesso a quelli impugnati, quand’anche allo stato non conosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Verona e di Giuliano Occhipinti e di Marco Falavigna e di Teo Berardinelli e di Leonardo Pellegrini Cipolla e di Francesco Spano e di Giulia Fioravanti e di Filippo Vartolo e di Alessio Carbon;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2017 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato

che il proposto gravame – con il quale i ricorrenti, candidati non eletti al Consiglio di circoscrizione, contestano lo sforamento dei termini previsti dall’art. 33, II comma dello Statuto comunale (alla stregua del quale “l’elezione deve avvenire entro sessanta giorni dalla elezione del sindaco”) per l’elezione del presidente e del vicepresidente di ciascuno degli otto consigli circoscrizionali del Comune di Verona – è manifestamente infondato, motivo per cui può prescindersi dall’esame delle eccezioni di inammissibilità formulate dai resistenti: è manifestamente infondato in quanto l’equazione proposta dai ricorrenti – secondo cui se è vero che, giusta l’art. 41 dello Statuto, il consiglio di circoscrizione incapace di funzionare (per incapacità di eleggere il presidente) deve essere sciolto, è anche vero, a maggior ragione, che esso decade quando, come nel caso di specie, il presidente viene eletto tardivamente – non risulta confortata da alcun precetto normativo: lo scioglimento (e non già la decadenza, giacchè tale sanzione non è prevista da alcuna norma a carico di un corpo eletto) di una compagine politica è, infatti, conseguenza fisiologica dell’impossibilità di funzionare (per impossibilità di creare, al suo interno, una maggioranza in grado di esprimere il presidente e, quindi, di operare: aggiungasi, peraltro, che giammai lo scioglimento è automatico, tant’è che nel caso delle circoscrizioni di cui trattasi è disposto dal Consiglio comunale previa diffida del Sindaco), mentre non può essere disposta nel caso di mera, tardiva elezione al suo interno del presidente. E ciò non solo per carenza di un’espressa disposizione di legge in tal senso – le norme sanzionatorie sono sempre di stretta interpretazione -, ma anche perchè il termine previsto dal richiamato art. 33 dello Statuto è palesemente ordinatorio/sollecitatorio, atteso che l’art. 152 c.p.c. nell’affermare che “i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori” detta un principio generale del nostro ordinamento, che è applicabile anche ai termini nei procedimenti amministrativi. Né nel caso di specie la perentorietà del termine potrebbe desumersi (implicitamente) dallo scopo che la norma persegue e dalla funzione che adempie, e ciò per un triplice ordine di considerazioni: innanzitutto perché scopo e funzione del termine ivi previsto è la mera, sollecita operatività del Consiglio (la scadenza del termine, pertanto, non priva il Consiglio del dovere di curare l’interesse pubblico), poi perché la sua violazione non è accompagnata da alcuna sanzione e, infine – ma soprattutto – perché non può connettersi all’inadempimento (recte: al tardivo adempimento) di un terzo, e cioè del Sindaco (a cui compete la convocazione dell’assemblea), la decadenza (pur prescindendo dalla circostanza che siffatta sanzione, come si è detto, non è prevista da alcuna norma) di un organismo eletto dai cittadini e previsto dalla legge. Non può perché l’art. 136 del DLgs n. 267/2000 prevede che “qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell’incarico”: dunque, in caso di omissione o ritardo di atti obbligatori da parte del Sindaco – tali sono tutti quelli la cui emanazione è prevista da una fonte normativa (va da sé che un atto previsto dallo Statuto comunale è da considerare “obbligatorio per legge”, dopo che l’art. 114 Cost., nel testo sostituito dalla legge costituzionale n. 3/2001, ha previsto che “i comuni…sono enti autonomi con propri statuti”) – scatta, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, unicamente il potere sostitutivo del difensore civico regionale;

che, dunque, per le suesposte considerazioni il ricorso va respinto, le spese seguendo la soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese rifuse ai controinteressati nella misura di € 4.000,00 ed al Comune di Verona nella misura di € 2.000,00, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente, Estensore

Marco Rinaldi, Referendario

Michele Pizzi, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE Claudio Rovis

IL SEGRETARIO

 

 

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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