Presidenza Consiglio dei ministri: richiesta l’incostituzionalità della L.R. Veneto n. 10/2020. Corso di laurea in medicina a rischio?

 
 

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha presentato ricorso alla Corte Costituzionale contro la Regione Veneto per la declaratoria della illegittimità costituzionale dell’art. 1 della Legge della Regione del Veneto 14 aprile 2020, n. 10 intitolata «Attivazione da parte dell’Università degli studi di Padova del corso di laurea in medicina e chirurgia presso l’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana. Disposizioni in materia di finanziamento da parte della Regione del Veneto e ulteriori disposizioni» (BUR  n. 52/2020).

Tale legge all’art. 1 autorizza la Giunta regionale a stipulare una convenzione di durata quindicennale con l’Università degli studi di Padova e con l’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana per sostenere l’attivazione, da parte della suddetta Università e a decorrere dall’anno accademico 2020/2021, di un corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia presso le strutture messe a disposizione dalla ridetta Azienda sanitaria con assunzione, da parte della Regione, degli oneri relativi alla chiamata del personale docente.

Secondo la Presidenza del Consiglio dei ministri tale disposizione eccede le competenze legislative regionali ledendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni – art. 117, comma 2, lettera m) Costituzione – e violando altresi’ principi fondamentali in materia di tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica – art. 117, comma 3, Costituzione.

I motivi di diritto si attagliano, come anticipato in premessa, sull’art. 1 della legge all’esame, il quale ai fini dell’incremento del numero dei posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, autorizza la Giunta regionale (comma 1) «a stipulare una convenzione di durata quindicennale con l’Universita’ degli studi di Padova l’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana per sostenere l’attivazione, da parte dell’Universita’ medesima, a decorrere dall’anno accademico 2020/2021, del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia presso le strutture messe a disposizione dall’Azienda ULSS 2 a Treviso, con assunzione da parte della Regione degli oneri relativi alla chiamata dei docenti di ruolo nonché dei docenti a contratto ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010». Il successivo comma 2 dello stesso art. 1 provvede alla copertura finanziaria della spesa stabilendo che «Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati nel limite massimo di euro 1.570.000,00 annui, si fa fronte con le risorse del Fondo sanitario regionale allocate alla Missione 13 «Tutela della salute», Programma 01 «Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2020-2022».

La copertura finanziaria del concorso della Regione Veneto all’attivazione, da parte dell’Università degli studi di Padova, del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia presso le strutture messe a disposizione dall’Azienda ULSS 2 di Treviso è dunque assicurata dal ricorso alle risorse del Fondo sanitario regionale destinate al finanziamento ordinario corrente dei livelli essenziali di assistenza (LEA).

In altri termini, la disposizione impugnata pone a carico del Fondo sanitario regionale – che, è destinato in via prioritaria al finanziamento degli enti sanitari regionali ai fini dell’erogazione, da parte di questi, dei livelli essenziali di assistenza sanitaria – oneri di natura formativa – quali quelli connessi all’attivazione del corso di laurea in medicina e chirurgia e, nello specifico, alla chiamata del personale docente, di ruolo e a contratto – diversi da quelli sanitari, con conseguente contestuale e proporzionale riduzione delle risorse economiche disponibili per il finanziamento, da parte dello stesso Servizio sanitario regionale, dei LEA.

In particolare, l’art. 1 della legge all’esame, ponendo a carico del Fondo sanitario regionale l’intero costo del personale docente del corso di laurea che si intende attivare – e non soltanto la quota parte riferibile alle attività assistenziali da quello svolte viola tanto l’art. 117, comma 2, lettera m) Cost. quanto l’art. 117, comma 3, Cost.: esso, infatti, destinando all’integrazione dell’offerta formativa universitaria risorse di bilancio vincolate al finanziamento della spesa sanitaria e, segnatamente, dei livelli essenziali di assistenza, incide, a parere del Presidente del Consiglio dei ministri, illegittimamente e negativamente su questi – e, quindi, e di riflesso, sui livelli di tutela della salute -, nel contempo violando i principi fondamentali che presiedono al coordinamento della finanza pubblica in materia sanitaria.

Leggendo il ricorso è indicato altresì che l’art. 1 della L.R. 10/2020 è censurabile anche sotto un altro profilo. Esso, infatti, prevedendo la stipula di una convenzione di cofinanziamento dell’attivazione di un nuovo corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia al dichiarato fine di incrementare il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in questione, concorre all’aumento dell’offerta e della capacità formativa dell’Ateneo convenzionato al di fuori di – e a prescindere da – qualsiasi coordinamento con le disposizioni statali che provvedono a definire, su base annuale, il fabbisogno di dirigenti medici. Infatti sul versante del fabbisogno di personale sanitario, l’art. 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 stabilisce infatti che entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministro della sanità, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, determina il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, tra gli altri, di medici chirurghi, veterinari e odontoiatri ai fini della programmazione, da parte del Ministero dell’università, degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario.

Mentre sul versante della formazione specialistica è previsto invece che con cadenza triennale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuino, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e della situazione occupazionale, il fabbisogno dei medici specialisti da formare. Su tale base il Ministro della sanità, di concerto con quello dell’università, provvede a sua volta a determinare il numero globale degli specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto dell’obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale.

Con tale premesse la norma in rassegna appare, sempre a parere della Presidenza del Consiglio dei ministri, completamente avulsa dal quadro programmatorio e regolatorio sopra indicato concorrendo all’aumento dell’offerta formativa dell’Ateneo padovano – e, quindi, del numero degli ammessi al corso di laurea in medicina e chirurgia e, in prospettiva, del numero dei laureati – al di fuori di qualsiasi riferimento al(l’effettivo) fabbisogno di medici e di specialisti quale periodicamente determinato a livello nazionale sulla base, per un verso, dei dati forniti dalle regioni e dalle province autonome e, per un altro, dei criteri indicati dal legislatore statale. Conseguentemente, si pone in contrasto con i principi fondamentali stabiliti in materia dalle norme statali in precedenza richiamate e, per l’effetto, viola, come s’e’ detto, sotto altro profilo, l’art. 117, comma 3, Cost. e la competenza legislativa concorrente dello Stato in materia di tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica.

Di contrario parere la Giunta regionale che con Deliberazione n. 833 del 30 giugno 2020 (BUR n. 104 del 14 luglio 2020) ha autorizzato la costituzione della Regione del Veneto nel giudizio di legittimità costituzionale della Legge Regionale 14 aprile 2020, n. 10, con riferimento all’art. 1.

Alberto Speciale

 

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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