Consiglio di Stato: possibile la scelta del medico di base se residenti in Comune diverso

 
 

La III sezione del Consiglio di Stato con la Sentenza 23 febbraio 2021, n. 1555, si pronuncia sulla libera scelta del c.d. medico di base anche se si è residenti in Comune diverso ma ricompreso nell’ambito territoriale della medesima Azienda sanitaria.


“L’Azienda sanitaria è obbligata a disporre senza indugio l’iscrizione presso il medico di base o il medico convenzionato per la pediatria di libera scelta su richiesta dei pazienti o degli esercenti la potestà genitoriale anche se residenti in Comune diverso ma ricompreso nell’ambito territoriale della medesima Azienda sanitaria.”

Ha ricordato la Sezione che la L. n. 833 del 23 dicembre 1978 (“Riforma Sanitaria”) prevede che “ai cittadini è assicurato il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura nei limiti oggettivi dell’organizzazione dei servizi territoriali”. L’art. 25 ribadisce, al comma 4, sia per i medici generici che per i pediatri, il principio della libera “scelta del medico di fiducia” che può essere esercitata fra i sanitari dipendenti o convenzionati del SSN operanti nelle unità sanitarie locali o nel comune di residenza.

Le predette previsioni di legge pongono una regola generale (quella della libertà di scelta del medico o del pediatra di fiducia) che deve necessariamente prevalere su ogni contraria disposizione, a maggior ragione ove rinveniente da fonti non idonee a introdurre disposizioni normative cogenti erga omnes, quale l’Accordo Collettivo Nazionale per la Disciplina dei Rapporti con i Medici Pediatri di Libera Scelta, destinato a regolare solamente, un uniforme trattamento economico e giuridico degli operatori, ma non il loro rapporto con gli assistiti né le conseguenti ricadute economiche.

I giudici hanno ricordato come la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto che il diritto di libera scelta del medico può essere esercitato all’interno dell’intero ambito di ciascuna Azienda Sanitaria, senza che questa possa imporre indebite restrizioni di tipo territoriale (Tar per il Lazio, sez. I, 1 giugno 1987, n. 1132).

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale definitivamente pronunciando sull’appello, lo accoglie ed “accerta l’obbligo dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro intimata di disporre senza indugio l’iscrizione presso l’appellante, specialista in Pediatria, quale medico convenzionato per la pediatria di libera scelta, dei pazienti di minore età per i quali ciò sia richiesto dagli esercenti la potestà genitoriale residenti nei Comuni ricompresi nell’ambito territoriale della medesima Azienda sanitaria”.

Alberto Speciale

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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