Art-Bonus: l’Agenzia delle Entrate ritorna sull’argomento con tre risposte. Ammessa al credito la matrice pubblica indiretta

 
 

L’Agenzia dell’Entrate torna ancora una volta sull’argomento dell’Art-Bonus con tre risposte pubblicate il 7 ottobre (451452453) che analizzano ancora una volta i requisiti necessari per beneficiare del credito di imposta previsto dall’articolo 1 del D.L 83/2014. Per l’accesso al credito di imposta è sufficiente la matrice pubblica indiretta.


 

L’articolo 1 del Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2014, n. 106, al comma 1, prevede un credito d’imposta (cd. Art-Bonus), nella misura del 65% delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, Enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per, come precisato dalla Circolare n. 24/E del 31 luglio 2014, i seguenti scopi:

– interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
– sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
– realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
– realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.

“interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo”.

Tale credito d’imposta – riconosciuto alle persone fisiche e agli Enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo – è altresì riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

Tornando alle tre risposte, nel primo caso (Risposta 451) a presentare la richiesta di parere è un’Associazione non riconosciuta che intende raccogliere fondi da destinare al recupero strutturale e artistico di una chiesa. In particolare, l’ente chiede se, ai fini dell’Art-Bonus il bene possa rientrare tra gli “istituti e luoghi di cultura di appartenenza pubblica”.

Nel secondo caso (Risposta 452)  la richiesta giunge da un’Associazione culturale che intende realizzare, mediante convenzione, di durata temporale limitata, con l’Amministrazione della difesa, un progetto di restauro del cortile di un palazzo di proprietà demaniale di interesse storico artistico.

L’ultimo caso (Risposta 453) riguarda infine una Fondazione che utilizza come sede museale un immobile di pregio sottoposto al vincolo diretto di tutela monumentale e la cui governance è di nomina pubblica.

Come già scritto, il credito d’imposta del 65% previsto dall’Art-Bonus spetta, in particolare, per le erogazioni in denaro effettuate da parte di persone fisiche o giuridiche a fronte di interventi di manutenzione e restauro di beni culturali pubblici, o per il sostegno degli istituti e dei luoghi “di appartenenza pubblica”.

Precedenti orientamenti da parte dell’Agenzia (vedi Risoluzione 136/E del 7 novembre 2017) per prassi quest’ultima categoria (appartenenza pubblica del bene, ndr) ricomprende non solo i beni nella disponibilità dell’ente pubblico, ma anche quelli affidati a soggetti privati, purché in possesso di specifiche caratteristiche. Il requisito viene soddisfatto anche quando la matrice pubblica sia indiretta, ovvero, a titolo esemplificativo, quando l’istituto:

  • sia costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantenga una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti e sia finanziato esclusivamente con risorse pubbliche;
  • gestisca un patrimonio culturale di appartenenza pubblica, conferito in uso al soggetto medesimo.

L’Agenzia delle Entrate esclude, nella prima risposta, la possibilità di fruire dell’Art-Bonus in quanto non sarebbe sufficiente a caratterizzare il bene come “di appartenenza pubblica” la sola circostanza, richiamata dall’Associazione, della presenza di tre componenti di nomina pubblica nel Consiglio di amministrazione.

Diversamente, sussisterebbero nelle altre due ipotesi esaminate dall’Agenzia i requisiti per utilizzare il credito dell’Art-Bonus, in ragione, in un caso, dell’affidamento all’Associazione di un intervento di manutenzione sul bene pubblico e, nell’altro, di una consistente partecipazione pubblica nella governance dell’ente.

Alberto Speciale

(Foto di copertina: Castello di Montorio, credit Associazione montorioveronese.it)

 

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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