Superbeton Spa, Montorio: presentato appello cautelare al Consiglio di Stato contro il rigetto del TAR Veneto

 
 

Il Presidente della Provincia di Verona con Deliberazione n. 50 dell’ 8 giugno 2020 ha firmato l’autorizzazione a costituirsi nel giudizio cautelare di appello avanti il Consiglio di Stato (R.G. n. 3921/2020) avverso l’Ordinanza del TAR Veneto 30 aprile 2020 n. 241 di rigetto dell’istanza di sospensione della Determinazione n. 273/2020 di revoca dell’autorizzazione all’esercizio di impianto di recupero rifiuti inerti e di produzione di conglomerati bituminosi sito a Verona, nel quartiere di Montorio in via del Vegron.

Continua la “querelle” della società Superbeton Spa nei confronti della Provincia di Verona.

L’azienda che conduce l’esercizio dell’impianto di recupero rifiuti inerti e di produzione di conglomerati bituminosi a Verona, nella frazione di Montorio, era stata più volte segnalata da parte dei cittadini abitanti nelle zone limitrofe, riunitosi nel Comitato Ambiente Montorio agli enti competenti (Comune di Verona, Provincia di Verona, Aulss9, ARPAV) a causa delle fastidiose emissioni odorigene, dei rumori e delle polveri prodotte dall’azienda. Le segnalazioni erano costate una denuncia, da parte della società Superbeton Spa, con una richiesta di risarcimento danni di 1milione di euro ai membri del Comitato Ambiente (difesa avv. Daniele Giacomazzi).

Con deliberazione 31 marzo 2020 n. 29 è stata autorizzata la costituzione nel giudizio avanti il TAR Veneto promosso da Superbeton Spa avverso la Determinazione dell’area ambiente 31 gennaio 2020 n. 273 di revoca dell’autorizzazione all’esercizio di impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi e per la produzione di conglomerati bituminosi posto in loc. Montorio del Comune di Verona, revoca disposta a seguito di inosservanza delle diffide a rispettare le prescrizioni autorizzatorie.

Il TAR Veneto, con Ordinanza 30 aprile 2020 n. 241, ha respinto la domanda di sospensione cautelare della revoca, ritenendo carente il presupposto (ai fini della concessione della misura cautelare) dell’apparente fondatezza del ricorso. I giudici, leggendo l’Ordinanza, hanno osservato che: “…allo stato della cognizione sommaria propria della presente fase, la domanda cautelare non risulta meritevole di accoglimento per carenza del presupposto del ‘fumus boni iuris’. Osservato, in particolare, che non appaiono condivisibili le argomentazioni svolte dalla parte ricorrente con la memoria depositata in data 24 aprile 2020, in quanto: contrariamente a quanto si afferma, il provvedimento impugnato risulta argomentato anche in riferimento alla mancata realizzazione degli interventi programmati: in particolare nella motivazione dell’atto si assume, a fondamento della revoca, anche la circostanza che la società ricorrente non avrebbe compiutamente eseguito gli interventi mitigativi previsti dalla Determinazione dirigenziale n.3236/2017 dell’11.08.2017, finalizzati all’eliminazione delle molestie legate alle immissioni di odori e rumori. Non risulta condivisibile nemmeno quanto si afferma circa il fatto che la sostituzione della lamiera con dei teloni, nella cofanatura della baia di carico, non integrerebbe la violazione di alcuna diffida: al contrario, con l’atto nr. 66826 del 31.10.2018 (all. 10, doc. n. 24, della produzione di parte ricorrente dell’11.03.2020) già citata nel decreto n. 146/2020, la Superbeton veniva esplicitamente diffidata a rispettare, tra gli altri, gli obblighi di cui al punto n. 4 della determina n. 4206 dell’8.11.2017, e cioè, appunto, a dare ossequio alle prescrizioni impartite con la determina nr. 3236/2017. Infine, quanto al carattere migliorativo dell’intervento concretamente realizzato rispetto a quello che la società ricorrente si era impegnata a eseguire, si evidenzia che tale aspetto avrebbe dovuto essere oggetto di contraddittorio endoprocedimentale con l’Amministrazione resistente (…).”

A seguire in data 18 maggio 2020 la società ricorrente ha impugnato avanti il Consiglio di Stato l’Ordinanza del TAR 241/2020, ribadendo, in sintesi, che nessuna diffida sarebbe stata inadempiuta e che la difformità sulla quale si è soffermata l’attenzione del TAR Veneto, sarebbe addirittura migliorativa del progetto approvato, quindi insistendo per l’accoglimento della domanda di sospensione della contestata revoca in considerazione anche degli asseriti gravi e irreparabili danni che ne deriverebbero.

Conseguentemente la Provincia di Verona, in data 1° giugno 2020, a mezzo della competente struttura provinciale, ha chiesto che sia curata la difesa in giudizio dell’Ente anche nella fase cautelare di appello, ritenendo che dall’impugnazione cautelare non emergano aspetti di novità nelle argomentazioni della società ricorrente. Richiesta autorizzata dal Presidente Manuel Scalzotto.

Vedremo se il Comune di Verona, l’ARPAV ed il Comitato Ambiente Montorio si costituiranno parte civile innanzi al Consiglio di Stato.

Alberto Speciale

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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