Rifiuti da costruzioni e demolizioni di origine domestica: possibile il conferimento nei centri. La Nota del Ministero Ambiente

 
 

Con la Circolare del 2 febbraio 2021 n. 1049 il Ministero dell’Ambiente ha chiarito che le  piccole quantità di rifiuti da costruzioni e demolizione prodotte nelle attività “fai da te” in ambito domestico, possono  continuare ad essere conferiti presso i centri di raccolta comunali.


La Circolare, nelle premesse, ribadisce un concetto importante, elemento centrale del D.Lgs. 116/2020, e cioè la finalità statistica della definizione di rifiuti urbano.

il Ministero dell’Ambiente ha chiarito una questione che rischiava di creare un blocco nei centri comunali di raccolta per l’accettazione dei rifiuti da costruzione e demolizione prodotti da utenze domestiche. Il rischio di tale blocco risiede nell’attuazione dell’articolo 183 comma 1 lettera b-sexies del Decreto Legislativo del 3 settembre 2020, n.116, di recepimento della direttiva (UE) 2018/851, che nel definire il “rifiuto urbano”, ha di fatto trasposto nell’ordinamento giuridico nazionale quanto indicato all’articolo 1 della medesima direttiva, escludendo che come tale possa rientrare il rifiuto derivante da costruzione e demolizione.

E’ intervenuta anche l’ANCI con una informativa, confermando che al fine di evitare l’impossibilità da parte dei centri di raccolta comunale di accettare a decorrere dal 1 gennaio 2021 tale tipologia di rifiuto, il Ministero chiarisce che “tale nuova definizione deve essere applicata nell’ottica generale di raggiungimento degli obiettivi imposti dalla direttiva e non con il fine di stravolgere una gestione dei rifiuti già strutturata ed efficace”. Pertanto, si legge nella nota, sebbene “i rifiuti urbani non includano i rifiuti derivanti dalla produzione, dall’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione” , tale disposizione deve interpretarsi nel senso che tale esclusione valga solo per i rifiuti che si riferiscono ad attività economiche finalizzate alla produzione di beni e servizi, quindi ad attività di impresa.

Ciò in quanto il legislatore europeo ne ammette la gestione nell’ambito del servizio pubblico, prosegue l’ANCI, solo se prodotti nell’ambito del nucleo familiare. Possono quindi essere conferiti ai centri comunali gli inerti prodotti “in proprio” dai nuclei familiari. La nota esplicativa precisa, infatti, che “I rifiuti prodotti in ambito domestico e, in piccole quantità, nelle attività ‘fai da te’, possono essere quindi gestiti alla stregua dei rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 184, comma 1, del d.lgs. 152/2006, e, pertanto, potranno continuare ad essere conferiti presso i centri di raccolta comunali, in continuità con le disposizioni del Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 e s.m.i, recante “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”.

Tale precisazione, in assenza di un diverso parere dell’Arera, porta a ritenere che tale tipologia di rifiuti possa rientrare, ai fini della redazione del PEF nel perimetro regolatorio e quindi i relativi costi debbano essere coperti dalla TARI o tariffa corrispettiva. Per quanto riguarda gli inerti prodotti presso utenze domestiche ma derivanti dall’attività di imprese edili artigianali, la nota MATTM dice che “Resta ferma la disciplina dei rifiuti speciali prodotti da attività di impresa di costruzione e demolizione nei casi di intervento in ambito domestico di imprese artigianali, iscritte nella categoria 2-bis dell’Albo Gestori Ambientali”.

Questo significa che i rifiuti da costruzione/demolizione prodotti da imprese artigianali non sono rifiuti urbani ma rifiuti speciali. L’impresa non potrà quindi conferire ai CDR, bensì presso gli impianti dedicati, così come finora avvenuto.

Il limite quantitativo indicato dalla nota ministeriale (“30 kg o 30 litri”) serve solo quale soglia per l’obbligo di pagamento della quota all’Albo da parte delle piccole imprese artigiane e non è da considerarsi come limite per il conferimento degli inerti come rifiuto urbano

Alberto Speciale

(Foto: credit buongiornolatina.it)

 

 

 

 

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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