PUA “La Cercola”: deliberato dalla Giunta il rinnovo del procedimento come da sentenza del TAR

 
 

La Giunta comunale nella seduta n. 380 del giorno 28 novembre 2019 ha deliberato di procedere al rinnovo del procedimento di annullamento parziale della Deliberazione di Giunta comunale n. 174 dell’11 maggio 2017, limitatamente alla disposizione relativa all’eliminazione della scheda Norma n. 402 – PUA  “Cercola” –  titolare società Immobiliaria Srl, in attuazione dell’obbligo imposto dalla sentenza TAR Veneto n. 91/2019.

La Giunta comunale, in esecuzione della sentenza TAR Veneto n. 91/2019 ha proceduto a rinnovare il procedimento oggetto del contenzioso e precisamente:
a) il procedimento di annullamento parziale della deliberazione di Giunta comunale n.
174/2017 avente ad oggetto la conferma, ai sensi e per gli effetti del disposto
normativo contenuto nell’art. 2, comma 6bis delle N.T.O. della vigente variante n. 22 al
PI, della previsioni operative contenute nella scheda norma 402 – titolare Immobiliaria
Srl;
b) il procedimento di annullamento degli atti conseguenti, ovvero, della deliberazione della
Giunta Comunale n. 224/2017 avente per oggetto l’approvazione del PUA denominato
“Cercola”.

Ricordiamo che il TAR ha giudicato nel merito non fondati quattro dei cinque motivi di
gravame presentati dalla ricorrente Immobiliaria Srl.

Il quinto motivo del ricorso è stato invece, in parte, accolto dal TAR nella parte con cui si lamenta “l’insussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale, diverso dal mero ripristino della legalità, nonché di un’adeguata comparazione di tale interesse con quello dei destinatari dell’atto”.

L’esercizio dell’autotutela, specifica il TAR, appare riconducibile all’interesse alla
“corretta attuazione delle scelte pianificatorie effettuate dalla stessa amministrazione
comunale in sede di approvazione della variante del Piano degli interventi n. 22, laddove
ha subordinato la conferma delle previsioni operative decadute per scadenza del
quinquennio alla loro conformità ai sovraordinati livelli di pianificazione. Cionondimeno
esso, come emerge dalla relazione istruttoria allegata al provvedimento impugnato (ed ivi
espressamente richiamata), non si esaurisce nel generale interesse al ripristino della
legalità violata. Il contenimento del consumo di suolo…omissis…configura un interesse
pubblico concreto…omissis che non può anche non ritenersi attuale, considerato
l’orizzonte temporale di efficacia delle previsioni operative, che…è quinquennale, mentre il
provvedimento di autotutela oggetto di impugnazione è stato adottato (il 18 aprile 2018) a
distanza di neanche un anno dalla delibera annullata (la n. 174/17 del 11/5/2017)”.

La sentenza, al punto 5 del dispositivo, afferma: “(…) La comparazione degli interessi deve essere concretamente svolta e di essa occorre dare specifica contezza, dovendosi l’impegno motivazionale calibrare in base alla consistenza dei contrapposti interessi e degli affidamenti ingenerati, anche spiegando le ragioni per le quali un affidamento si ritiene non tutelabile (“pur essendo l’esercizio del potere di autotutela espressione di una rilevante discrezionalità, ciò non esime l’Amministrazione dal dare conto, sia pure sinteticamente, della sussistenza dei relativi presupposti e che l’ambito di motivazione esigibile è integrato dall’allegazione del vizio che inficia il provvedimento, dovendosi tenere conto, per il resto, del particolare atteggiarsi dell’interesse pubblico in materia di tutela del territorio e dei valori che su di esso insistono, che possono indubbiamente essere prevalenti, se spiegati, rispetto a quelli contrapposti dei privati, nonché dell’eventuale negligenza o malafede del privato che ha indotto in errore l’Amministrazione” Consiglio di Stato, 29 marzo 2018, n. 1991). 

Con questo non s’intende affermare che non possa ritenersi possibile, anche a fronte di un consolidato interesse privato, l’esito demolitorio avuto di mira, ma esso deve risultare assistito da un chiaro supporto motivazionale che renda evidenti le ragioni per le quali i valori pubblici specifici che giustificano la cessazione degli effetti dell’atto siano maggiormente pregnanti e prevalenti sull’interesse privato alla sua conservazione ed evidenziando le ragioni per le quali non possa rinvenirsi una soluzione meno gravosa per il privato (“l’interesse pubblico che legittima e giustifica la rimozione d’ufficio di un atto illegittimo deve consistere nell’esigenza che quest’ultimo cessi di produrre i suoi effetti, siccome confliggenti, in concreto, con la protezione attuale di valori pubblici specifici, all’esito di un giudizio comparativo in cui questi ultimi vengono motivatamente giudicati maggiormente pregnanti di (e prevalenti su) quello privato alla conservazione dell’utilità prodotta da un atto illegittimo” (Consiglio di Stato, sentenza sez. VI, 27 gennaio 2017, n. 341).”

Conseguentemente dall’accoglimento del quinto motivo discende l’obbligo per l’amministrazione comunale di rinnovare il procedimento secondo quanto indicato al punto 5.

Alberto Speciale

 

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here