Montorio: il TAR del Veneto conferma la chiusura della Superbeton Spa. Manca il “fumus boni iuris”

 
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) sul ricorso proposto da Superbeton Spa, contro la Provincia di Verona, nei confronti del Comune di Verona, l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) e del Comitato Ambiente Montorio ha pronunciato, nella Camera di Consiglio del 29 aprile, l‘ordinanza che respinge la domanda cautelare nei confronti della Determina  273/2020 della Provincia di Verona di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di recupero di inerti e di produzione di conglomerato bituminoso localizzato a Montorio (VR).

Il Tribunale Amministrativo Regionale, allo stato della cognizione sommaria della presente fase, ha deciso che la domanda cautelare non risulta meritevole di accoglimento per carenza del presupposto del “fumus boni iuris”.
Inoltre i giudici hanno osservato, in particolare, che non appaiono condivisibili le argomentazioni svolte dalla parte ricorrente (Superbeton Spa) in quanto contrariamente a quanto si afferma, il provvedimento impugnato risulta argomentato anche in riferimento alla mancata realizzazione degli interventi programmati: in particolare nella motivazione dell’atto si assume, a fondamento della revoca, anche la circostanza che la società ricorrente non avrebbe compiutamente eseguito gli interventi mitigativi previsti dalla Determinazione dirigenziale n.3236/2017, finalizzati all’eliminazione delle molestie legate alle immissioni di odori e rumori.

Per il Collegio inoltre non risulta condivisibile nemmeno quanto si afferma circa il fatto che la sostituzione della lamiera con dei teloni, nella cofanatura della baia di carico, non
integrerebbe la violazione di alcuna diffida: al contrario, con l’atto del 31.10.2018
la Superbeton veniva esplicitamente diffidata a rispettare, tra gli altri, gli obblighi di cui al punto n. 4 della Determina n. 4206/2017, e cioè, appunto, a dare ossequio alle prescrizioni impartite con la determina n. 3236/2017.

Infine, quanto al carattere migliorativo dell’intervento concretamente realizzato
rispetto a quello che la società ricorrente si era impegnata a eseguire, si evidenzia
che tale aspetto avrebbe dovuto essere oggetto di contraddittorio endoprocedimentale con l’Amministrazione resistente.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), respinge pertanto la domanda cautelare e compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare. L’autorizzazione resta dunque revocata e l’impianto chiuso, quantomeno sino a sentenza definitiva.

Alberto Speciale

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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