Veneto, Cerimonia anno giudiziario 2021: ancora rilievi sul “mancato controllo pubblico” di Veronafiere Spa

 
 

Si è celebrata a Venezia il 5 marzo 2021 la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario della sezione giurisdizionale per il Veneto. La società Veronafiere Spa, il cui Comune di Verona è socio, è citata nella Relazione del Presidente della Sezione del Controllo, Salvatore Pilato, per la sua insistente contrarietà nel non considerarsi “società a controllo pubblico”, nonostante i divergenti pareri della magistratura contabile e di ANAC.


Nella Relazione letta del Presidente della Sezione del controllo, Salvatore Pilato, è stato menzionata (pag.5) la società Veronafiere Spa, controllata direttamente dal Comune di Verona al 39,4832%, come risulta dall’Allegato A della Delibera Giunta Comune di Verona n.59/2021 recante “Individuazione degli enti, aziende e società’ da includere nel ‘gruppo Comune di Verona’ e nel perimetro di consolidamento”.

La menzione di Veronafiere Spa riguarda il “controllo sulle Società partecipate dalla Regione Veneto”, la Sezione ha infatti rilevato la non completa applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2-bis D.Lgs. n. 33/2013, come peraltro riscontrato anche nell’esercizio precedente, da parte di di due società partecipate in via diretta dalla Regione. In particolare, si è riscontrato che la società Veronafiere Spa, a partecipazione maggioritaria pubblica, non ha dato corso agli obblighi previsti dalla normativa sulla trasparenza e non ha un sito “Amministrazione Trasparente”.

Dispiace constatare il permanere dell’assenza dei dati normativamente richiesti nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web della società Veronafiere SpA (Bilanci, Delibere, Determine, Bandi, Gare, …) nonostante i rilievi mossi dai Giudici della Corte dei Conti – sezione Regionale di controllo per il Veneto, con la Decisione n.195 del 22 luglio 2019 , in occasione del giudizio di parifica sul Rendiconto generale della Regione del Veneto per l’esercizio finanziario 2018. Rilievi replicati pedissequamente nella Deliberazione n. 102/2020/PAR (pagg. 505/506) afferente il giudizio di parifica sul Rendiconto per l’esercizio finanziario 2019, ove i giudici contabili hanno scritto: «In particolare, la Sezione osservava che la società Veronafiere SpA, a partecipazione maggioritaria pubblica, non aveva dato corso agli obblighi previsti dalla normativa sulla trasparenza e non aveva un sito “Amministrazione Trasparente” evidenziando “le implicazioni, anche di tipo sanzionatorio, che ne possono derivare».

Nella Decisione n.195/2019 invece è indicato che:«Veronafiere SpA pur avendo un proprio sito istituzionale risulta, nello stesso, totalmente mancante la sezione “Amministrazione trasparente”, di cui al D.Lgs. n. 33/2013, con le correlate sezioni generali e sottosezioni (organizzazione, personale, attività, bilanci, delibere, procedimenti, bandi, gare, ecc…). Va rilevato che la partecipazione maggioritaria è pubblica (Comune di Verona 39,666%, C.C.I.A.A. di Verona 13,045%, Provincia di Verona 1,408%, Regione del Veneto 0,162%) e si attesta, quindi, al 54,281%.».

Nella Relazione del Presidente Salvatore pilato si legge che con nota del maggio 2020 la Regione del Veneto confermava  di aver trasmesso alle proprie società partecipate le richiamate osservazioni formulate dalla Corte dei conti in sede di parifica dell’esercizio 2018. Inoltre la Regione evidenziava che Veronafiere SpA, confermando l’orientamento già emerso negli esercizi precedenti, dichiarava di non considerarsi “società a controllo pubblico” e, quindi, di ritenersi “non soggetta” ai relativi obblighi in materia di amministrazione trasparente (si ricorda peraltro che la Regione detiene solo lo 0,16% di quest’ultima società, che ha come socio di riferimento in primis il Comune di Verona)”.

Al riguardo secondo quanto emerge dalle memorie della società trasmesse dalla Regione (settembre 2019), ritiene di non considerarsi “società a controllo pubblico” e di non esercitare alcuna “attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea”, così da non essere soggetta in ogni caso agli obblighi di trasparenza che incomberebbero altrimenti sulla stessa secondo il combinato disposto dell’art. 2bis del Decreto Legislativo n. 33/2013279 e dell’art. 22 del Decreto Legislativo n. 175/2016280.

A parere di Veronafiere SpA infatti, la mera circostanza che la sommatoria delle partecipazioni di derivazione pubblica di Veronafiere risulta superiore al 50% non può fondare la conclusione che quest’ultima sia una società a controllo pubblico e dunque, come tale, sia soggetta pienamente agli obblighi di trasparenza in discussione. Nel dettaglio la società, nel rilevare che la somma delle partecipazioni percentuali dei soci pubblici ammonta a 59,685% (di cui la Regione del Veneto detiene solo lo 0,162% mentre il Comune di Verona detiene il 39,855%) mentre la restante parte della compagine sociale, pari al 40,126% è rappresentata da soci di autentica estrazione privata (Banche), evidenzia che nessun socio pubblico da solo (neanche il Comune di Verona) possiede la maggioranza assoluta del capitale sociale né la maggioranza assoluta dei voti esercitabili nell’assemblea dei soci. Tantomeno, nessun socio individualmente è in grado di esercitarvi una influenza dominante.

I giudici al riguardo evidenziano che, pur dando atto delle diverse interpretazioni della definizione di controllo congiunto in presenza di società a partecipazione pubblica “frammentata” da parte della giurisprudenza contabile e amministrativa282, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, nella recente Delibera n. 859 del 25 settembre 2019, ai fini dello svolgimento delle proprie attività di vigilanza nei confronti di società partecipate da più amministrazioni, considera la partecipazione pubblica maggioritaria al capitale sociale quale indice presuntivo della situazione di controllo pubblico, con la conseguente applicabilità delle norme previste per le società a controllo pubblico nella L. n. 190/2012 e nel D.Lgs. n. 33/2013. Quindi, in conformità con l’orientamento già espresso dalla Corte dei conti, la società che presenta una partecipazione pubblica maggioritaria potrà dimostrare la sua natura non pubblica attraverso l’assenza di un coordinamento formalizzato tra i soci pubblici (desumibile da norme di legge, statutarie o da patti parasociali) e l’influenza dominante del socio privato.

Passando a considerare l’affermazione di Veronafiere SpA, di non esercitare alcuna “attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea”, e per tale motivo non soggetta a nessun obbligo di trasparenza ai sensi l’art. 2 bis, co. 3, del D.Lgs. n. 33/2013, i giudici richiamano la Delibera n. 1134/2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione che detta le «Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici».

Tale delibera, nel ricordare che le società soltanto partecipate (e quindi non “a controllo” pubblico) non sono prese in considerazione dal legislatore ai fini dell’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, evidenzia invece che per la trasparenza, l’art. 2 bis, co. 3, del D.Lgs. n. 33/2013, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016, prevede che si applichi alle stesse la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni, in quanto compatibile e limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea.

Per quanto riguarda la definizione di attività di pubblico interesse, le Linee guida di cui alla delibera ANAC n. 1134/2017 affermano che, sotto il profilo oggettivo, il contenuto delle attività di pubblico interesse deve essere individuato sulla base della esemplificazione prevista nella parte seconda dell’art. 2-bis, co. 3. Sono, pertanto, attività di pubblico interesse: a) le attività di esercizio di funzioni amministrative; b) le attività di servizio pubblico; c) le attività di produzione di beni e servizi rese a favore dell’amministrazione strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Inoltre “Le attività così individuate, sia pure a titolo esemplificativo, sono attività riconducibili alle finalità istituzionali delle amministrazioni affidanti, che vengono esternalizzate in virtù di scelte organizzativo-gestionali”.

Di conseguenza ne deriva che sono certamente di pubblico interesse le attività cosi qualificate da una norma di legge o dagli atti costitutivi e dagli statuti degli enti e delle società, nonché quelle demandate in virtù del contratto di servizio ovvero affidate direttamente dalla legge. Ai fini della migliore precisazione della nozione, può essere utile fare riferimento, sempre in via soltanto esemplificativa, alla elencazione delle attività che consentono alle pubbliche amministrazioni di mantenere o acquistare partecipazioni societarie contenuta all’art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016284. A questo proposito si evidenzia che il menzionato art. 4, al comma 7, prevede che: “Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici …”.

Per tali motivi la Sezione ritiene, contrariamente a quanto affermato da Veronafiere SpA, che la stessa eserciti attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, e pertanto soggetta agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

 

La “questione” della mancata attuazione della sezione “Amministrazione Trasparente” sul proprio sito web, da parte di Veronafiere Spa, è stata ma me già sollevata in tre occasioni (qui articolo del 28 maggio 2020, qui articolo del 23 luglio 2019, qui articolo del 4 aprile 2019). Ho peraltro inviato finanche una PEC con richiesta di chiarimenti alla società, a cui ha risposto il 29 luglio 2019 il Direttore Amm.ne, Finanza e Controllo di Veronafiere Spa, Claudio Solignani (prot. AM/pf/U1901250), ribadendo che la società “non è da in considerarsi in controllo pubblico”. Ma non solo. Veniva affermato che «Veronafiere non è una stazione appaltante, in quanto tale soggetta alle prescrizioni del codice dei contratti pubblici (D.Lsg. n. 50 del 2016). Né è possibile ricondurre Veronafiere SpA tra le società a controllo pubblico, in quanto trattasi di società a semplice partecipazione pubblica; tale elemento è ben evidenziato dal vigente statuto, pubblicato sul sito istituzionale, ed è stato posto come fondamento preliminare da parte della Regione Veneto nella procedura di trasformazione dell’Ente Autonomo per le Fiere di Verona in società di capitali, trasformazione che ha avuto effetto dal 1° Febbraio 2017 (cfr. Deliberazione della Giunta Regionale n. 1593 del 10 ottobre 2016)».

Nessuna risposta invece da parte del Comune di Verona alla mia richiesta di poter ottenere i patti parasociali intercorrenti tra la società e il socio pubblico.

Il “casus belli” della società ribelle che non ritiene di non considerarsi a controllo pubblico, nonostante i ripetuti rilievi della magistratura contabile, merita una definitiva soluzione  soprattutto in questo momento in cui si avvicina la ricapitalizzazione di Veronafiere SpA ed il Comune di Verona si è espresso a favore.

Alberto Speciale

 

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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