“Testamento Biologico”: da oggi il documento va presentato in Comune

 
 

Da oggi 31 gennaio 2018 sarà possibile stipulare atti contenenti le “disposizioni anticipate di trattamento” (Dat), e cioè il cosiddetto “testamento biologico” (o “biotestamento”). 

A 10 anni di distanza dalla morte di Piergiorgio Welby, a 8 anni dalla scomparsa di Eluana Englaro e a pochi mesi da quella di Dj Fabo, il 14 dicembre 2017 Senato ha approvato in via definitiva la Legge sul “biotestamento” che tutela il diritto alla vita e alla salute, ma anche quelli alla dignità e all’autodeterminazione.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2018 n. 219, è stata infatti pubblicata la Legge 22 dicembre 2017 n. 219, intitolata «Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento», la quale entra in vigore il 31 gennaio 2018. Oggi.

L’articolo 4, della Legge 219/2017 dispone che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, (affinché sia valido il “biotestamento” è necessaria la sottoscrizione del medico che dichiara di aver dato le necessarie informazioni sanitarie), può, attraverso le Dat (disposizioni anticipate di trattamento), esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.

Le Dat devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello Stato civile del Comune di residenza del medesimo. 

Nel caso in cui le condizioni fisiche non lo consentano di esprimere le Dat nelle forme predette, le Dat possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. 
Con le medesime forme, le Dat sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento

Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle Dat nelle forme sopra illustrate, esse possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni.

Il soggetto che dispone il suo biotestamento può delegare una persona di sua fiducia, il “fiduciario”, che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie: il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, la quale può accettare la nomina sottoscrivendo le Dat o con atto successivo. 

Il medico è tenuto al rispetto delle Dat, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.

Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione è rimessa al giudice tutelare.

Alberto Speciale

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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