TAR Venezia: nomina rappresentante Comune Verona nel Consorzio ZAI, tutto da rifare?

 
 

Il TAR del Veneto con la Sentenza del giorno 23 febbraio 2022, pubblicata il 2 marzo, ha accolto il ricorso relativo alla nomina, effettuata con Decreto del Sindaco del Comune di Verona n. 263 dell’8 settembre 2021, quale componente del Consiglio direttivo del Consorzio ZAI di Verona del ricorrente Pierluigi Toffalori, anzichè Enzo Agostino Righetti.


Il Consorzio per la zona agricola e industriale – ZAI di Verona (d’ora in poi solo Consorzio ZAI) è stato istituito dal Decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 570 con la finalità di pianificazione urbanistica e per lo sviluppo economico di alcune aree del territorio veronese.

Il Consorzio ZAI è retto “da un consiglio direttivo composto di nove membri, dei quali tre nominati dalla provincia di Verona, tre dal comune di Verona, e tre dalla CCIAA di Verona” e che “i membri in rappresentanza della provincia e del comune sono eletti dai rispettivi consigli, con voto limitato a due e in ogni caso almeno uno dei membri di ciascuna delegazione deve rappresentare la minoranza”.

Il Sindaco del Comune di Verona, con Decreto n. 263 dell’8 settembre 2021, ha nominato come rappresentante della minoranza il Signor Enzo Agostino Righetti, la cui candidatura è stata presentata e supportata in un documento sottoscritto da tre consiglieri di minoranza, anziché il ricorrente Signor Pierluigi Toffalori (difeso dagli avvocati Luigi Biondaro e Matteo Biondaro), la cui candidatura è stata sostenuta da sei consiglieri di minoranza. Quest’ultimo ha impugnato l’atto di nomina con tre motivi.

Con il primo e secondo motivo lamenta il fatto che il Sindaco non ha tenuto conto che il ricorrente ha ottenuto il sostegno, a favore della propria nomina, di un numero maggiore di consiglieri rispetto al controinteressato (6 contro 3), e non ha considerato che pertanto la nomina, in applicazione del principio maggioritario espressione dell’ordinamento democratico, deve essere eseguita in suo favore. Pertanto, lamenta che non è ravvisabile in capo al Sindaco alcuna discrezionalità nella scelta del soggetto da nominare in rappresentanza della minoranza qualora siano pervenute più designazioni, perché la nomina per essere legittima deve riguardare il soggetto che ha ottenuto maggiore consenso.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta il difetto di motivazione perché, a fronte di due candidature, il Sindaco avrebbe dovuto rendere palesi le ragioni che lo hanno indotto a scegliere il controinteressato in luogo del ricorrente; il Decreto di nomina del Sindaco del Comune di Verona n. 263 dell’8 settembre 2021 invece, si limita a riportare una generica formula di stile in cui si afferma che sono state “valutate le specifiche competenze ed esperienze maturate dai candidati”.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Verona (difeso dagli avvocati Giovanni Michelon e Fulvia Squadroni), il Consorzio ZAI (difeso dagli avvocati Maria Gabriella Maggiora e Maria Cristina Motta) ed il controinteressato Signor Enzo Agostino Righetti (difesa avvocato Daniele Giacomazzi) eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ed interesse e concludendo per la sua reiezione nel merito.

Alla pubblica udienza del 23 febbraio 2022 i giudici hanno preliminarmente dichiarato infondata l’eccezione con la quale le controparti sostengono che il ricorrente è privo di legittimazione ed interesse al ricorso, in quanto fa valere delle norme che sono poste a tutela delle minoranze del consiglio comunale, di cui egli non fa parte. Petr il TAR dal momento in cui la candidatura del ricorrente è stata presentata dai consiglieri comunali, lo stesso ha infatti acquisito una situazione soggettiva attiva di vantaggio differenziata da quella di tutti gli altri consociati, ed anche qualificata perché la norma tutela in via riflessa anche la sua posizione. Inoltre lo stesso, che ha ricoperto il medesimo ruolo nel precedente consiglio direttivo, è titolare anche di un interesse di carattere pretensivo rivolto ad ottenere il rinnovo della carica.

L’art. 63, comma 4, dello Statuto del Comune di Verona, afferma che, qualora debba essere assicurata la presenza di rappresentanti della minoranza nelle nomine, è necessario tener conto delle designazioni da questa effettuate.

L’atto di indirizzo per la disciplina delle designazioni, nomine e revoche dei rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 20 luglio 1994 e da ultimo modificato con deliberazione n. 23 del 28 marzo 2019, all’art. 3, prevede che in questi casi tali rappresentanti debbano essere scelti dal Sindacocon le modalità previste dal presente provvedimento solamente tra i candidati proposti dai consiglieri comunali appartenenti ai gruppi consiliari della minoranza”.

Per il Tribunale regionale in un contesto come quello del Comune di Verona, in cui è invalsa la regola secondo cui la nomina dei rappresentanti del Comune nel Consorzio ZAI compete al Sindaco e non al Consiglio comunale, ed in cui pertanto trova applicazione il sopra menzionato atto di indirizzo, non rileva in alcun modo l’ipotetica interferenza che astrattamente potrebbero esercitare i consiglieri di maggioranza rispetto alla nomina qualora vi provvedesse il Consiglio Comunale con voto segreto, a cui si riferisce il precedente giurisprudenziale invocato dalle controparti.

L’atto di indirizzo infatti prevede che le candidature debbano essere presentate con dichiarazione palese sottoscritta dai consiglieri di minoranza, sistema questo che, da un lato, esclude concretamente ex ante in modo assoluto la possibilità di qualsiasi interferenza da parte dei componenti della maggioranza consiliare nella scelta del rappresentante della minoranza, e, dall’altro, realizza in via di fatto un “collegio” separato per la designazione del rappresentante della minoranza.

A favore del ricorrente i giudici affermano che «Dato che l’art. 4 del D.lgs. n. 579 del 1948 dispone che il soggetto da nominare debba “rappresentare la minoranza”, è pertanto corretto ritenere, come dedotto nel ricorso, che il Sindaco sia vincolato alla nomina del candidato proposto con dichiarazione sottoscritta dal maggior numero di consiglieri di minoranza, perché più rappresentativo delle istanze dell’opposizione anche con riferimento, indirettamente, al corpo elettorale, il quale ha eletto quei consiglieri di minoranza che in numero più elevato hanno fatto confluire il proprio consenso sulla proposta di candidatura del ricorrente, senza che residuino margini di discrezionalità in capo al Sindaco».

Considerata la fondatezza delle censure proposte con il primo motivo, il Tribunale riconosce  pertanto l’illegittimità del decreto impugnato nella parte in cui nomina, nel consiglio direttivo del Consorzio, come membro espressivo della minoranza politica, il candidato designato da soli tre consiglieri anziché il candidato sul cui nome sia confluito il maggior numero di sei consensi all’interno della minoranza stessa.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla, in parte qua, il provvedimento impugnato (Decreto di nomina del Sindaco del Comune di Verona n. 263 dell’8 settembre 2021).

Alberto Speciale

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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